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Sentenza

Sentenza n. 9654/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, del provvedimento interdittivo adottato dal MIT in data -OMISSIS- nonché, ove occorre possa, della circolare MIT n. 1733 del 2006 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009.

Giustizia amministrativa202515558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato dopo la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, ha disposto l'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti per il periodo dall'1 all'8 agosto 2025, corrispondente al periodo di efficacia della sospensione dell'attività imprenditoriale. La sospensione era stata disposta dall'ASL Roma 1, a seguito di un'ispezione presso un cantiere nella quale era stata accertata, tra l'altro, la mancanza di protezioni verso il vuoto; essa era stata poi revocata l'8 agosto 2025 dopo l'ottemperanza alle prescrizioni. Il decreto interdittivo era stato adottato il 6 novembre 2025 e trasmesso ad ANAC per l'annotazione nel Casellario Informatico. La ricorrente ha dedotto violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, la ritardata adozione del provvedimento e l'assenza dei presupposti giuridici, sostenendo che la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento dell'oblazione avessero estinto il reato e impedito l'adozione dell'interdizione. Ha inoltre contestato, in sostanza, l'applicazione delle circolari ministeriali e la possibilità di adottare l'interdizione dopo la revoca della sospensione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interdizione prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 non costituisca una sanzione autonoma, ma una misura accessoria, vincolata e ricognitiva, diretta a dare attuazione all'effetto legale prodotto dalla sospensione dell'attività imprenditoriale. Una volta che la sospensione sia divenuta efficace, l'interdizione deve essere adottata per il corrispondente periodo, senza margini di discrezionalità dell'amministrazione né quanto all'an né quanto al contenuto. La successiva revoca della sospensione per regolarizzazione delle violazioni non elimina l'effetto già prodotto e non impedisce l'adozione successiva dell'interdizione; la regolarizzazione rileva ai fini della revoca della sospensione, non della legittimità dell'interdizione. Il Ministero non deve procedere a una nuova valutazione della gravità delle violazioni né a un riesame dell'accertamento ispettivo. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'atto è vincolato e dovuto. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare MIT n. 1733/2006 è stato qualificato come ordinatorio, sicché il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto in assenza di specifica irragionevolezza. Il decorso del tempo non può inoltre fondare un legittimo affidamento sulla mancata adozione dell'interdizione, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

    La disposizione impone l'interdizione a contrarre come effetto accessorio, automatico e vincolato della sospensione dell'attività imprenditoriale, quando questa abbia prodotto effetti, senza margini di discrezionalità quanto all'an e al contenuto della misura.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione di un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità.

  • circolare MIT n. 1733 del 2006

    Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ha natura ordinatoria e non perentoria; le indicazioni della circolare sono applicabili, secondo il TAR, anche all'attuale disciplina dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008.

  • circolare Ministero del Lavoro n. 33 del 2009

    Conferma che l'interdizione costituisce effetto automatico della sospensione divenuta efficace, salvo che la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 è una misura accessoria, vincolata e ricognitiva della sospensione dell'attività imprenditoriale, non una sanzione autonoma: quando la sospensione è divenuta efficace, l'amministrazione deve adottare l'interdizione per il corrispondente periodo, senza discrezionalità né sull'an né sul contenuto.
  • La successiva revoca della sospensione per regolarizzazione delle violazioni non impedisce l'adozione dell'interdizione e non ne determina l'illegittimità, se la sospensione ha già prodotto i propri effetti; la regolarizzazione rileva per la revoca della sospensione, non per eliminare retroattivamente l'interdizione.
  • L'adozione dell'interdizione non richiede una nuova valutazione della gravità delle violazioni né un riesame dell'accertamento ispettivo, poiché tali elementi sono presupposti della sospensione e non oggetto di autonoma ponderazione nel procedimento interdittivo.
  • Per l'adozione di un'interdizione vincolata e dovuta non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'apporto partecipativo non potrebbe incidere sul contenuto dell'atto.
  • Il superamento del termine di 45 giorni previsto da una circolare ministeriale per l'adozione dell'interdizione non comporta, di per sé, l'illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine ordinatorio; il mero decorso del tempo non genera inoltre un legittimo affidamento sulla mancata adozione di un effetto direttamente previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoLegittimo affidamento

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