Cassazione Penale, Sentenza n. 02405/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Taranto (28/01/2025) per il reato previsto dall'art. 10, comma 2, d.l.n. 14/2017. Il Tribunale aveva assolto ritenendo non provata la violazione perché nel fascicolo non era prodotto un precedente ordine di allontanamento (2019) cui il successivo divieto di accesso del Questore (05/10/2020) faceva riferimento. Il Procuratore Generale ha censurato la decisione per erronea applicazione della legge e motivazione insufficiente, sostenendo che il provvedimento questorile prodotto in atti già riferiva compiutamente il precedente ordine e che, comunque, il giudice avrebbe potuto acquisire il documento mancante ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Ha ritenuto viziosa la motivazione del Tribunale perché, pur avendo individuato il precedente ordine come prova decisiva, non ha spiegato perché non abbia esercitato il potere di acquisire d'ufficio la documentazione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Né il giudice poteva sindacare la legittimità del provvedimento questorile non contestato. Nel nuovo giudizio dovranno essere rivalutate le prove e, se necessario, disposte integrazioni istruttorie ex art. 507 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l.n. 14/2017
Norma penale contestata che sanziona la violazione del divieto di accesso alle aree urbane disposto dal Questore; è il titolo di reato rispetto al quale è stata pronunciata l'assoluzione impugnata.
art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, d.l. n. 14/2017
Disciplina l'ordine di allontanamento propedeutico al divieto successivo: la Corte osserva che il sindacato del giudice di merito può incidere solo sul provvedimento oggetto della contestazione (quello violato) e non obbliga il giudice a verificare autonomamente tutti i provvedimenti amministrativi richiamati se non sono contestati nella loro legittimità.
art. 507 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova. La Corte richiama l'obbligo di usare tale potere quando una prova è decisiva e la sua mancanza incide sul convincimento, essendo il giudice tenuto a motivare eventuale mancato esercizio.
art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamata per ricordare che la facoltà delle parti di chiedere ammissione di nuovi mezzi di prova resta integra, pur essendo compatibile con l'intervento d'ufficio del giudice ex art. 507 c.p.p.
art. 479 cod. pen.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che gli atti di pubblico ufficiale sono presunti veri e che una loro mendace attestazione integri reato; la Corte usa il richiamo per argomentare l'affidabilità formale del provvedimento questorile prodotto.
Massime di principio
- Se un provvedimento amministrativo contestato in un reato fa espresso riferimento a precedenti atti, il giudice può ritenere attendibile il contenuto del provvedimento contestato salvo che la sua completezza o legittimità siano specificamente messe in discussione.
- Il giudice ha il dovere di valutare l'opportunità di utilizzare il potere istruttorio d'ufficio ex art. 507 c.p.p. quando l'esito del processo dipende da prove non acquisite; se non procede, deve motivare chiaramente il perché.
- L'assenza in atti di un documento rilevante non giustifica automaticamente l'assoluzione: il giudice deve prima accertare se poteva e doveva acquisirlo e, in caso negativo, spiegare la scelta.
- Gli atti di pubblico ufficiale prodotti in giudizio godono di presunzione di veridicità formale; la loro contestazione richiede adeguata deduzione e, se infondata, non obbliga il giudice a ulteriori verifiche.
- Un'assoluzione per carenza probatoria è annullabile in cassazione se il giudice di merito non ha colmato lacune probatorie utilizzando i mezzi consentiti o non ha adeguatamente motivato il rifiuto di farlo.
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