Cassazione Penale, Sentenza n. 10381/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 24/07/2023 che ha rigettato la sua istanza di revoca dell'ordine di carcerazione, contestando il calcolo della pena residua da espiare (sostenendo che il provvedimento avrebbe erroneamente determinato la residua pena non tenendo conto di porzioni già scontate o di "accadimenti" verificatisi durante la detenzione). In sede di ricorso è stata altresì richiesta, per la prima volta davanti a questa Corte, la dichiarazione di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen. relativa a una sentenza del Tribunale di San Donà di Piave del 19/05/2009.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e non specifiche, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva effettivamente valutato la questione e aveva modificato l'ordine di esecuzione ritenuto errato. La richiesta di dichiarare estinta la pena ex art. 172 c.p. è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta davanti alla Corte, la quale è competente solo in sede di impugnazione avverso il provvedimento emesso dal giudice di merito. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 516 c.p.p., avuto riguardo ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
La dichiarazione di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p. non può essere proposta per la prima volta davanti a questa Corte; la Corte è competente solo quale giudice dell'impugnazione avverso il provvedimento del giudice di merito che si sia pronunciato sulla materia.
art. 516 c.p.p.
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di impugnazioni inammissibili, quando emergano profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Precedente richiamato in tema di valutazione di profili di colpa rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 516 c.p.p.
Massime di principio
- Un ricorso contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione deve contenere censure specifiche e dettagliate; affermazioni generiche sul calcolo della pena residua sono generalmente inammissibili.
- Se il giudice dell'esecuzione ha già esaminato e, se del caso, modificato un ordine di esecuzione ritenuto errato, il ricorrente deve articolare puntualmente gli errori contestati e fornire elementi probatori comprovanti l'errore.
- Le istanze di declaratoria di estinzione della pena ex art. 172 c.p. devono essere proposte davanti al giudice competente (giudice di merito o giudice dell'esecuzione) e non possono essere sollevate per la prima volta in sede di impugnazione straordinaria dinanzi a questa Corte.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o presentate con negligenza processuale possono comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
- Per evitare l'inammissibilità, in situazioni analoghe è consigliabile proporre prima i rimedi ordinari davanti al giudice dell'esecuzione, documentare puntualmente i periodi di detenzione e i calcoli della pena residua, e impugnare solo se si possono indicare errori specifici e dimostrabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →