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Ordinanza

Ordinanza n. 428/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 64 del 4/5/2017 e dell'ordinanza dirigenziale n. 26 del 9/2/2017;

Giustizia amministrativa201700509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze dirigenziali comunali n. 64 del 4 maggio 2017 e n. 26 del 9 febbraio 2017

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso per l’annullamento di due ordinanze dirigenziali del Comune di Fondi. Nel corso del giudizio il suo difensore ha depositato il certificato di morte e ha chiesto la declaratoria di interruzione del processo. La questione decisa dall’ordinanza riguarda esclusivamente gli effetti processuali della morte della parte costituita a mezzo di procuratore e la necessità di dichiarare l’interruzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo a decorrere dalla data in cui il difensore della ricorrente ha dichiarato in giudizio il decesso. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, il decesso della parte costituita a mezzo di procuratore non produca automaticamente l’interruzione, essendo necessaria la dichiarazione del procuratore, il quale può valutare se provocare o meno l’interruzione. Una volta resa tale dichiarazione, tuttavia, il giudice deve prenderne atto, poiché la morte determina la perdita della capacità di stare in giudizio e incide sull’effettività del contraddittorio. Il provvedimento di interruzione ha natura dichiarativa e non costitutiva: il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dalla dichiarazione dell’evento, quale momento di conoscenza legale. Gli atti compiuti successivamente all’evento interruttivo possono essere affetti da nullità. Non è stata decisa la legittimità delle ordinanze comunali né il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La disposizione consente l’applicazione, nel processo amministrativo, delle norme del codice di procedura civile sull’interruzione del processo, tra cui l’art. 300 c.p.c.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 299 c.p.c.

    Rileva nel quadro delle norme sull’interruzione del processo richiamate dal giudice.

  • art. 300 c.p.c.

    La morte della parte costituita a mezzo di procuratore non determina automaticamente l’interruzione; occorre la dichiarazione resa dal procuratore. La dichiarazione, pur formalmente di scienza, presuppone la volontà di provocare l’interruzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la morte della parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore non determina automaticamente l’interruzione del processo: è necessaria la dichiarazione del procuratore costituito, che mantiene la facoltà di valutare se provocare o meno l’interruzione.
  • Quando il procuratore dichiara in giudizio la morte della parte assistita manifestando la volontà di provocare l’interruzione, il giudice deve darne atto, poiché l’evento determina la perdita della capacità di stare in giudizio e incide sull’effettività del contraddittorio.
  • Il provvedimento che dichiara l’interruzione ha natura meramente dichiarativa e non costituisce l’evento interruttivo; l’interruzione decorre dalla dichiarazione del decesso resa dal procuratore.
  • Il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, ossia dal momento della sua conoscenza legale, e non dalla data dell’ordinanza che ne prende atto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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