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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22078/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Avellino sostenendo, in primo luogo, che la notifica dell'atto introduttivo non era stata effettuata al difensore fiduciario e che il giudice del 9/06/2023 aveva dichiarato la nullità di tutti gli atti processuali compiuti nel frattempo, con conseguente regressione del procedimento alle indagini preliminari. Di conseguenza i periodi di sospensione della prescrizione indicati dal Tribunale (29/09/2021-14/03/2022 e 13/01/2023-09/06/2023) appartengono a un segmento processuale radicalmente nullo e non possono essere computati ai fini della prescrizione. In subordine lamentava la violazione del diritto alla prova per avergli impedito, dopo il mutamento del giudicante, di sentire i testi indicati dalla difesa (in particolare l'Ing. Cardea). L'argomentazione centrale del ricorrente si fondava sulla distinzione tra atti "propulsivi" e atti di acquisizione probatoria e sull'applicazione dell'art. 185 c.p.p. (nullità e regressione del procedimento), sostenendo che le nullità riguardavano atti propulsivi e quindi travolgevano anche gli atti di sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e lo ha ritenuto assorbente rispetto al secondo. Ha condiviso la tesi del ricorrente sulla natura "propulsiva" della nullità della notifica dell'atto introduttivo e ha affermato che, in tale ipotesi, la nullità si propaga agli atti successivi incluse le cause di sospensione della prescrizione compiute nel segmento processuale annullato. Ha escluso l'applicabilità dei precedenti richiamati dalla Procura, che riguardano gli effetti degli atti interruttivi (e non delle cause di sospensione), e ha precisato che le cause di sospensione non possono essere computate se relative ad atti inefficaci travolti dalla nullità. Poiché, alla luce di tale principio, il termine massimo di prescrizione (5 anni) risultava interamente decorso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata tra le norme sulla prescrizione, ma senza una citazione testuale nel provvedimento; la questione centrale è stata l'esclusione dei periodi di sospensione se appartenenti a segmento nullo.

  • art. 159 cod. pen.

    Riferita alle cause di sospensione della prescrizione: la Corte ha stabilito che le cause di sospensione non possono essere computate se si riferiscono ad atti travolti da nullità propulsiva, a differenza delle cause di interruzione che la giurisprudenza talvolta ritiene efficaci anche se l'atto è nullo.

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme sulla prescrizione; la sentenza valorizza la distinzione tra sospensione e interruzione nella durata della prescrizione.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle regole processuali relative alla celebrazione del dibattimento e degli atti introduttivi; la Corte si è comunque concentrata sugli effetti della nullità e sulla disciplina della prescrizione.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo" (comma 1) e "la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo" (comma 3).

    La Corte ha applicato questo articolo per affermare la diffusività della nullità rispetto agli atti propulsivi: la nullità della notifica dell'atto introduttivo ha travolto gli atti successivi dipendenti, incluse le cause di sospensione impugnate.

  • art. 256 comma 4 D.Lgs. 152/2006

    Norma incriminatrice del capo per cui è intervenuta la condanna di merito; la Corte ha comunque annullato la sentenza impugnata per prescrizione del reato di cui a tale disposizione.

Massime di principio

  • Verificare sempre se la nullità censurata riguarda un atto "propulsivo" (che condiziona l'intera prosecuzione del processo) o un atto meramente istruttorio: nel primo caso la nullità può travolgere gli atti successivi e invalidare anche periodi di sospensione della prescrizione.
  • Distinguere chiaramente tra "interruzione" e "sospensione" della prescrizione: la giurisprudenza può ritenere efficaci, per il loro valore oggettivo, atti interruttivi anche se viziati, ma le cause di sospensione non si giustificano con la stessa logica e non devono essere computate se riferite a segmenti processuali nulli.
  • Quando si contesta la regolarità della notifica o di altri atti iniziali, valutare l'eventuale effetto a cascata (art. 185 c.p.p.) e ricostruire il computo della prescrizione escludendo i periodi riferibili a atti dichiarati nulli.
  • Se la nullità viene riconosciuta e il decorso del termine di prescrizione è ormai compiuto, la sentenza di merito può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato; pertanto è cruciale agire tempestivamente su vizi di notificazione o di nullità degli atti propulsivi.
  • Nel caso di contrasto tra precedenti che valorizzano atti nulli come interruttivi e la natura delle cause (sospensione vs interruzione), argomentare distintamente la natura dell'atto e l'effetto giuridico rilevante ai fini della prescrizione.

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