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Ordinanza

Ordinanza n. 937/2026 - Bari, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittima condotta dall’ASL di Foggia relativamente ai fatti descritti nel ricorso e, per l’effetto, del danno economico subito dalla ricorrente nella misura di € 35.243,14 ovvero in quella ritenuta giusta ed equa dal Tribunale anche, in via del tutto subordinata, come danno da perdita di chances rispetto alla percezione del corrispettivo, nonché del danno curriculare patito dall’istante nella misura di € 5.000,00; e la condanna dell’ASL di Foggia al risarcimento della complessiva somma di € 40.243,14, ovvero al diverso importo che sarà ritenuto secondo giustizia ed equità, oltre interessi e danno da svalutazione e alla rifusione delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202200236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta dell’ASL relativa alla mancata attribuzione, nel periodo antecedente al 1° novembre 2014, di 19 ore settimanali di incarico ambulatoriale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la deliberazione con cui l’ASL aveva attribuito a una terza interessata 19 ore settimanali presso un poliambulatorio. Il ricorso era stato accolto dal TAR, con dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria, e la sentenza era stata confermata dal Consiglio di Stato. Successivamente l’ASL aveva attribuito alla ricorrente le medesime 19 ore, con decorrenza dal 1° novembre 2014. La ricorrente aveva quindi agito dinanzi al giudice ordinario chiedendo il risarcimento degli emolumenti non percepiti dal maggio 2013 al 31 ottobre 2014 e del danno curriculare. Il Tribunale del lavoro aveva declinato la giurisdizione, ritenendo che il precedente giudizio amministrativo non avesse escluso la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria. In riassunzione dinanzi al TAR, la ricorrente ha invocato l’art. 2043 c.c., sostenendo di avere avuto sin dal maggio 2013 diritto all’incarico, poiché l’avviso pubblico riguardava i “professionisti psicologi” e non gli “specialisti psicologi”, sicché il titolo posseduto sarebbe stato necessario e sufficiente per l’assegnazione. Ha chiesto il risarcimento di € 35.243,14, o di importi inferiori secondo decorrenze subordinate, oltre a € 5.000 per danno curriculare, interessi e rivalutazione. L’ASL si è costituita con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori sul quantum della pretesa: ha ordinato all’ASL di depositare una relazione dettagliata sul trattamento economico spettante per l’incarico ambulatoriale nel periodo controverso e alla ricorrente di fornire chiarimenti sugli eventuali emolumenti aliunde percepiti nello stesso periodo. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La ricorrente invoca la responsabilità aquiliana dell’ASL per il danno derivante dalla mancata attribuzione dell’incarico ambulatoriale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nella precedente sentenza del TAR per evidenziare che l’annullamento degli atti impugnati lasciava salva la successiva adozione dei provvedimenti amministrativi e che, allo stato, non era stato accertato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando la quantificazione del danno richiesto nei confronti di una pubblica amministrazione dipende dalla determinazione del trattamento economico che sarebbe spettato al privato e dalla verifica degli emolumenti eventualmente percepiti aliunde, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’amministrazione e del ricorrente prima di decidere la domanda risarcitoria.
  • In una controversia risarcitoria riassunta davanti al giudice amministrativo dopo una declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo può acquisire d’ufficio gli elementi necessari a verificare il quantum debeatur e l’eventuale compensatio lucri cum damno, rinviando la decisione all’esito dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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