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Sentenza

Sentenza n. 1950/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione - dell'avviso con il quale il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella classe A001-Arte e Immagine scuola secondaria di primo grado di cui al d.d. n. 499/2000 e ss. mm., ha informato i candidati che hanno sostenuto la prova orale nel periodo -OMISSIS- che “per un mero errore materiale, sono stati effettuati arrotondamenti dei decimali sul voto finale risultante dalla media aritmetica tra prova pratica e colloquio, diversamente da quanto previsto dall’art. 8, comma 10, del bando (DD. -OMISSIS- e ss.mm.ii). In via di autotutela si procede pertanto ad una nuova pubblicazione degli esiti, con la necessaria correzione” del -OMISSIS-, conosciuto dalla ricorrente in data -OMISSIS-; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ancorché di data e numero sconosciuti, allo stesso presupposto, preparatorio e/o consequenziale, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente ed avverso i quali, fin da adesso, si formula eventuale riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, tra i quali, in particolare, il verbale della Commissione giudicatrice del -OMISSIS-, per quanto occorrer possa le comunicazioni trasmesse a mezzo mail ordinaria in data 19 e 21 aprile, entrambe visionate dalla ricorrente soltanto in data -OMISSIS-; - nonché del decreto del Direttore Generale dell''Ufficio scolastico regionale n. -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DD -OMISSIS- e ss.mm.ii.) per la classe di concorso A001- Arte e immagine.

Giustizia amministrativa202300791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica in autotutela del voto della prova orale del concorso per docente nella classe A001, con ricalcolo della media senza arrotondamento, e conseguente esclusione dalla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata aveva inizialmente ottenuto 70/100, punteggio derivante dall'arrotondamento in aumento della media tra prova pratica e colloquio; dopo la rettifica, che ha applicato la media aritmetica senza arrotondamento, il punteggio è stato rideterminato in 69,50/100, inferiore alla soglia di sbarramento, con conseguente esclusione dalla graduatoria. Ha dedotto: 1) che la commissione non aveva corretto un mero errore materiale, ma aveva operato una scelta discrezionale e modificato l'interpretazione dei criteri di valutazione, sicché la rettifica avrebbe richiesto la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione dell'interessata; 2) violazione di trasparenza e imparzialità per modifica ex post dei criteri, nonché disparità di trattamento rispetto ai candidati valutati successivamente, possibile condizionamento dei voti originari dalla convinzione che si sarebbe arrotondato il risultato, incoerenza del punteggio con i giudizi positivi e necessità di rivalutare le prove; 3) che la lex specialis non vietava l'arrotondamento e che questo avrebbe meglio rappresentato il valore delle prove; 4) difformità tra i descrittori applicati e quelli del bando e illogicità del punteggio rispetto alle prove svolte.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le censure. Il bando, come modificato in attuazione del d.m. n. 326/2021, prescriveva in modo chiaro che il voto della prova orale composta da prova pratica e colloquio fosse la media aritmetica dei rispettivi voti, senza prevedere arrotondamenti; la commissione non poteva quindi introdurre tale criterio e, una volta rilevato l'errore, doveva rettificare i punteggi. Non vi è stata modifica ex post dei criteri, ma applicazione della lex specialis, a tutela anche della trasparenza e della par condicio. La censura relativa alla mancata comunicazione procedimentale non comporta l'annullabilità, perché il provvedimento era vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il preteso condizionamento dei voti originari e la disparità rispetto ai candidati esaminati successivamente sono rimasti mere illazioni, prive di elementi oggettivi; i giudizi sulle prove della ricorrente erano puntuali e riferiti ai contenuti delle prove, indipendentemente dall'arrotondamento. È stata inoltre ritenuta arbitraria la comparazione con il precedente sistema di punteggio in quarantesimi, ormai superato dalla disciplina successiva. La censura sulla valutazione è stata giudicata generica e comunque infondata: non era stata indicata alcuna palese illogicità, i giudizi erano articolati e pertinenti e gli atti consentivano di ricostruire l'applicazione dei quadri di riferimento; la mancata trascrizione dei descrittori nelle schede, da sola, non invalidava la valutazione, e il punteggio numerico era sufficiente a motivare in presenza di criteri predeterminati. Il TAR ha anche osservato che la ricorrente non aveva impugnato le disposizioni del bando che stabilivano il criterio della media aritmetica, rimaste quindi intangibili. Ricorso respinto; spese a carico della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 10, del bando di concorso

    Il tenore letterale delle disposizioni appena citate è chiaro e inequivoco e non lascia pertanto adito a dubbi in ordine al fatto che per la prova orale, in base alla disciplina concorsuale, dovesse e potesse applicarsi il solo criterio della media aritmetica dei voti conseguiti nella prova pratica e nel colloquio.

    La disciplina concorsuale imponeva la media aritmetica dei voti della prova pratica e del colloquio e, non prevedendo l'arrotondamento, non consentiva alla commissione di applicarlo.

  • art. 6, comma 4, d.m. 9 novembre 2021, n. 326

    E’ stato quindi modificato il punteggio massimo da attribuire alle prove di concorso (100 punti complessivi anziché 40), confermando tuttavia, per la prova orale composta da prova pratica e colloquio, il criterio della media aritmetica dei voti conseguiti.

    La disciplina ministeriale ha fissato il nuovo punteggio massimo e ha confermato il criterio della media aritmetica per la prova orale composta da prova pratica e colloquio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Considerata la portata inequivoca delle disposizioni concorsuali e la natura vincolante delle stesse, non può ritenersi rilevante la denunciata violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rettifica.

    La mancata comunicazione procedimentale non assume rilievo invalidante quando la rettifica applica una disciplina concorsuale inequivoca e vincolante.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il vizio procedimentale non determina l'annullamento se, trattandosi di attività vincolata, è palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, l'arrotondamento di un punteggio è consentito soltanto se la lex specialis lo prevede espressamente e secondo le modalità da essa stabilite; in mancanza, la commissione deve applicare il criterio matematico prescritto senza approssimazioni.
  • Quando la lex specialis stabilisce in modo inequivoco che il voto di una prova composta da più componenti è determinato dalla loro media aritmetica, la commissione non può aggiungere un criterio di arrotondamento. La rettifica dei punteggi inizialmente calcolati applicando un arrotondamento non previsto costituisce adeguamento alla disciplina vincolante, non modifica ex post dei criteri di valutazione.
  • La mancata comunicazione procedimentale non comporta l'annullabilità della rettifica concorsuale se l'attività è vincolata e risulta palese che, applicando la lex specialis, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi tecnico-discrezionali delle commissioni di concorso resta circoscritto alla verifica di un'evidente inattendibilità, derivante dall'insufficienza o erroneità del criterio o da un vizio della sua applicazione; non basta una generica contestazione del punteggio.
  • In presenza di criteri di valutazione predeterminati, il punteggio numerico può assolvere l'obbligo motivazionale della commissione quando, insieme alle griglie e agli atti di valutazione, consente di comprendere le ragioni del giudizio; la mancata trascrizione dei descrittori nella scheda non determina da sola l'illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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