Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società con sede nel territorio siciliano colpito dal sisma del 1990 aveva chiesto il rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, invocando il regime agevolativo e l'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato de minimis. Dopo il diniego dell'Ufficio, il contenzioso era passato per più gradi di giudizio e, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, la domanda era stata respinta perché la contribuente non aveva provato il rispetto dei limiti de minimis né con idonea autocertificazione né con altri documenti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 c.c., 6 e 10 L. n. 212/2000, 6 reg. UE n. 1407/2013, 46 L. n. 234/2012 e 47 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che nel giudizio di riassunzione aveva già reso una dichiarazione espressa sul rispetto del de minimis, non contestata dall'Agenzia, e che tale dichiarazione avrebbe dovuto valere come autocertificazione idonea a soddisfare l'onere probatorio. Ha anche richiamato, nell'istanza di decisione, una successiva autocertificazione prodotta in allegato al ricorso e una sua notifica all'Ufficio, ma tali elementi erano tardivi e comunque non utili nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, in materia di contributi pubblici legati al sisma del 1990 grava sul contribuente l'onere di provare sia il rispetto della disciplina de minimis sia, se necessario, il nesso diretto tra danno da calamità e aiuto di Stato. La frase contenuta nell'atto di riassunzione è stata considerata troppo generica e perplessa, oltre che mera allegazione difensiva proveniente dal difensore e non da una dichiarazione sostitutiva avente valore autocertificativo della parte. Anche l'autocertificazione prodotta solo con il ricorso per cassazione è stata giudicata tardiva, successiva alla decisione impugnata e comunque non idonea a integrare nel giudizio di legittimità un onere probatorio rimasto inadempiuto in rinvio. Conseguentemente, oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di somme ulteriori ai sensi delle norme richiamate nella decisione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è respinto perché la Corte ritiene corretta la valutazione del materiale probatorio e l'inadempimento dell'onere di prova della contribuente.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma non supera il rilievo che mancava una prova idonea del requisito de minimis.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Invocato nel motivo in relazione ai poteri istruttori nel processo tributario, ma non ritenuto decisivo rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
art. 2697 c.c.
La Corte conferma che l'onere di provare il rispetto dei requisiti per il beneficio grava sul soggetto che lo invoca.
art. 6 L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una deroga all'onere probatorio posto a carico del contribuente.
art. 10 L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a trasferire sull'Amministrazione l'onere di provare il rispetto del regime agevolativo.
art. 6 Reg. UE n. 1407/2013
Norma europea evocata per il regime de minimis; la Corte ribadisce che il contribuente deve provarne il rispetto.
art. 46 L. n. 234/2012
Richiamato nel motivo come disciplina di riferimento sugli aiuti di Stato, ma non incide sull'onere probatorio nel caso concreto.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
Evocato per sostenere l'idoneità dell'autocertificazione, ma la Corte esclude che l'allegazione difensiva del difensore equivalga a dichiarazione sostitutiva della parte.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio dopo istanza di decisione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per le statuizioni consequenziali di condanna accessoria a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo/un onere conseguente alla soccombenza.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali collegate a regimi di aiuto di Stato, chi chiede il beneficio deve provare il possesso di tutti i requisiti di legge, compreso il rispetto dei limiti de minimis, non potendo l'Amministrazione essere gravata di tale dimostrazione.
- Una generica affermazione contenuta in un atto difensivo non equivale, di per sé, a una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione idonea a soddisfare l'onere probatorio richiesto dalla disciplina di favore.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere recuperati, con documenti tardivamente prodotti, oneri probatori rimasti inadempiuti nel giudizio di rinvio, quando l'accertamento dei fatti rilevanti era stato devoluto al giudice del rinvio.
- L'apprezzamento della sussistenza dei requisiti per l'accesso a un beneficio agevolativo, quando dipende da fatti costitutivi del diritto, resta soggetto al principio generale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
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