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Sentenza

Sentenza n. 1962/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 798/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 per spese legali, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

Gli avvocati antistatari hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 ottobre 2025 e passata in giudicato, che aveva disposto in loro favore la distrazione delle spese legali per € 1.000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Il titolo era stato notificato il 10 ottobre 2025 al domicilio digitale del Ministero, ma non era stato eseguito nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha eccepito che la notificazione non era stata inviata all’Ufficio Scolastico Regionale competente al pagamento e che mancavano i codici fiscali, l’IBAN e l’indicazione della somma complessivamente dovuta; ha inoltre sostenuto che l’individuazione della PEC ministeriale rilevante fosse incerta, considerati i numerosi indirizzi presenti nel registro. Ha contestato, in particolare, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

La decisione

La domanda di ottemperanza è accolta: il TAR ha ritenuto che la sentenza fosse stata notificata al domicilio digitale del Ministero, presso un indirizzo PEC presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni e assegnato a un Dipartimento ministeriale, e che fossero decorsi sia il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo sia il termine di passaggio in giudicato. La mancata notificazione all’Ufficio Scolastico Regionale non impedisce il decorso del termine né esonera il Ministero, unico soggetto soccombente e debitore, dall’obbligo di pagamento: spetta all’amministrazione inoltrare il titolo al funzionario competente. Le istruzioni ministeriali successivamente introdotte per agevolare i pagamenti non derogano al criterio legale della notificazione presso la sede reale dell’amministrazione parte del giudizio. I dati identificativi degli avvocati erano già conosciuti o comunque facilmente conoscibili dal Ministero. È stato quindi ordinato il pagamento integrale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; decorso inutilmente il termine, provvederà il commissario ad acta nominato nel Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, entro ulteriori 60 giorni, senza compenso. È stata respinta la richiesta di astreinte, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente ad assicurare l’esecuzione. Spese compensate, salvo la restituzione del contributo unificato, che resta a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento degli obblighi posti a carico della pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    la mancata notificazione del titolo esecutivo all’Ufficio Scolastico Regionale non influisce né sull’obbligo di pagamento a carico del Ministero soccombente, né sul decorso del termine di 120 giorni.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo all’amministrazione soccombente presso la sua sede reale; la notificazione alla sua articolazione periferica incaricata materialmente del pagamento non è necessaria.

  • art. 282 cod. proc. civ.

    La sentenza di condanna di primo grado è infatti provvisoriamente esecutiva sin dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.

    La sentenza di condanna di primo grado costituisce titolo provvisoriamente esecutivo dalla pubblicazione, indipendentemente dal successivo passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Deve invece essere respinta la domanda di applicazione della penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in quanto la nomina del commissario ad acta, prevista per il caso di ulteriore inerzia, permette già di assicurare l’esecuzione del giudicato.

    La penalità di mora può essere negata quando la nomina di un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, sia già ritenuta idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1182, comma 3, cod. civ.

    Se è vero che, in base all’art. 1182, comma 3, cod. civ., “l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza” e quindi, quando il domicilio (anche digitale) del creditore è noto, ma mancano altri dati per eseguire il pagamento con mezzi elettronici, il debitore è tenuto a richiederli utilizzando l’indicato domicilio digitale, è altresì vero che il generale dovere di buona fede previsto dall’art. 1175 cod. civ. sussiste anche in capo al creditore, il quale deve agevolare l’esecuzione del pagamento.

    Quando il domicilio del creditore è noto ma mancano i dati necessari al pagamento elettronico, il debitore deve chiederli al creditore presso quel domicilio; il creditore, a sua volta, deve cooperare all’adempimento.

  • art. 1175 cod. civ.

    Se è vero che, in base all’art. 1182, comma 3, cod. civ., “l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza” e quindi, quando il domicilio (anche digitale) del creditore è noto, ma mancano altri dati per eseguire il pagamento con mezzi elettronici, il debitore è tenuto a richiederli utilizzando l’indicato domicilio digitale, è altresì vero che il generale dovere di buona fede previsto dall’art. 1175 cod. civ. sussiste anche in capo al creditore, il quale deve agevolare l’esecuzione del pagamento.

    Il dovere di buona fede grava anche sul creditore, che deve cooperare e agevolare l’adempimento, fornendo le informazioni utili all’esecuzione del pagamento.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    trattasi infatti di un’obbligazione di pagamento ex lege di importo predeterminato, che grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia la possibilità di disporne la compensazione, sia la determinazione del suo ammontare

    Il contributo unificato è un’obbligazione legale di importo predeterminato che resta a carico della parte soccombente anche quando le spese di lite sono compensate.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere proposta per ottenere l’adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione; l’amministrazione obbligata è quella parte del giudizio e destinataria della condanna.
  • Ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è sufficiente notificare il titolo esecutivo presso il domicilio digitale della sede reale dell’amministrazione soccombente. Non occorre notificare anche all’articolazione periferica o all’ufficio delegato al pagamento, poiché compete all’amministrazione trasmettere il titolo al funzionario responsabile.
  • La mancanza, nella notificazione del titolo, dei dati identificativi del creditore non impedisce di per sé l’esecuzione quando tali dati sono già conosciuti dall’amministrazione o facilmente reperibili; resta tuttavia a carico del creditore un dovere di cooperazione e di buona fede, che include l’agevolazione delle operazioni di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può essere negata se la nomina di un commissario ad acta, chiamato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, è ritenuta sufficiente ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Il contributo unificato, in quanto obbligazione ex lege di importo predeterminato, rimane a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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