Cassazione Civile, Ordinanza n. 18524/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo su autovettura e della sottesa cartella di pagamento emessa per imposta sulle successioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo che l’autovettura non fosse un bene strumentale all’esercizio della professione forense. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma successivamente, con memoria, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia perché intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dalla parte anche quale difensore di sé medesima. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione, valorizzando la ratio della definizione agevolata e ritenendo non congrua una condanna alle spese in presenza dell’adesione alla procedura agevolata e della conseguente rinuncia al giudizio. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per qualificare la difesa personale della ricorrente, che ha agito anche come difensore di sé medesima
art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell’adunanza camerale
art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.
la rinuncia è valida se sottoscritta dalla parte, anche quando la parte sia avvocato e difenda sé stessa
art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
"il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese"
la condanna alle spese è solo possibile, ma va coordinata con la disciplina della definizione agevolata e con la ratio della rinuncia imposta al contribuente
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
"La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale"
non applicabile perché la rinuncia non era stata espressamente accettata dalla controparte
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione agevolata richiede l’indicazione dei giudizi pendenti e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; ciò incide sulla regolazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma opera per ipotesi diverse, come rigetto o inammissibilità, ed ha natura eccezionale e sanzionatoria
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dalla parte, produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: l’effetto estintivo si produce indipendentemente dall’adesione dell’altra parte.
- Quando la rinuncia è collegata alla definizione agevolata dei carichi, la regolazione delle spese va letta in coerenza con la finalità della disciplina, evitando che la condanna alle spese alteri il contenuto economico dell’istituto.
- L’ulteriore importo previsto per il contributo unificato non si applica in caso di estinzione del processo per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e non estensibile oltre i casi espressamente contemplati.
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