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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21844/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.M. ha impugnato l'ordinanza del GIP del 25/11/2024 per vizio di incompetenza funzionale del giudice della esecuzione, sostenendo che la competenza spettava alla Corte di Appello di Bari in relazione alla decisione divenuta irrevocabile del 27/06/2023. In particolare si è dedotto che la decisione di appello radicava l'esecuzione nei confronti di tutti i coimputati, sicché il giudice competente a decidere 'in executivis' doveva essere il giudice d'appello e non il GIP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha qualificato come ultima decisione irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/06/2023, che ha inciso sostanzialmente sulla decisione di primo grado per uno dei coimputati e ha quindi radicato l'esecuzione per tutti i coimputati, incluso Costantino Lorenzo. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del GIP e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza: Sez. I n.21681 del 22.3.2013 (rv 256081)

    Principio secondo cui, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza a provvedere 'in executivis' spetta al giudice d'appello quando la decisione divenuta irrevocabile sia quella di appello, anche in relazione agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata confermata; la variazione sostanziale per uno dei coimputati radica l'esecuzione per tutti.

Massime di principio

  • Occorre individuare quale sia la decisione divenuta irrevocabile per stabilire la competenza del giudice dell'esecuzione: se l'ultima decisione irrevocabile è di appello, la competenza spetta alla Corte d'Appello.
  • In processi con più imputati, una modifica sostanziale della sentenza di primo grado operata in appello per uno dei coimputati può radicare l'esecuzione per tutti i coimputati, trasferendo la competenza all'autorità che ha emesso la decisione di appello.
  • Se il giudice della esecuzione emette un provvedimento in mancanza di competenza funzionale, il provvedimento può essere annullato dalla Cassazione e gli atti devono essere trasmessi all'autorità competente.
  • In ipotesi di contestata competenza, è fondamentale valutare la cronologia delle decisioni irrevocabili e l'effetto di eventuali riforme sulla radicazione dell'esecuzione.
  • La doglianza di incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione è rimediabile in sede di ricorso per Cassazione, con possibile annullamento senza rinvio quando la competenza risulti definitivamente trasferita.

Testo integrale

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