Ordinanza n. 258/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione interdittiva antimafia del 4 marzo 2026 e, con motivi aggiunti, risoluzione delle convenzioni del 26 marzo 2026, sospensione dell’erogazione degli incentivi del 10 aprile 2026 e rinvio al giudizio pendente delle determinazioni sulle partite economiche maturate prima della risoluzione, disposto il 6 agosto 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e contraente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’interdittiva antimafia prefettizia del 4 marzo 2026 e gli atti conseguenti con cui la società contraente ha risolto le convenzioni, sospeso l’erogazione degli incentivi e differito alla definizione del giudizio ogni determinazione sulle partite economiche attive maturate prima della risoluzione. Ha chiesto la sospensione cautelare di tali atti. Il TAR aveva già respinto la precedente domanda cautelare relativa all’interdittiva, ritenendo inadeguate le contestazioni rispetto all’istruttoria e alla valutazione unitaria degli elementi indiziari; anche l’appello cautelare era stato respinto dal Consiglio di Stato. Nella presente fase la ricorrente ha contestato gli atti attuativi dell’interdittiva e ha invocato una pronuncia del Consiglio di Stato relativa a una diversa interdittiva. Ha inoltre lamentato un pregiudizio economico, mentre il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 non era ancora stato disposto: era stata soltanto fissata l’udienza camerale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris perché l’art. 88, comma 4-bis, e l’art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011 impongono, ricevuta la comunicazione interdittiva, la revoca delle autorizzazioni e concessioni o il recesso dai contratti, senza lasciare discrezionalità all’amministrazione; ha ritenuto conseguentemente vincolate la risoluzione delle convenzioni e la sospensione degli incentivi. La sentenza del Consiglio di Stato invocata dalla ricorrente è stata reputata inconferente, poiché riguardava una diversa interdittiva. È stato inoltre osservato che, alla data degli atti contestati, l’impresa non era ancora stata ammessa al controllo giudiziario. Quanto al periculum, il pregiudizio economico prospettato non è stato ritenuto irreparabile, essendo suscettibile di integrale ristoro in caso di accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori in favore della Prefettura e in € 1.000,00 oltre accessori in favore della società.
Norme richiamate
art. 88, comma 4-bis, d.lgs. 159/2011
l’art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 prevede che, ricevuta la comunicazione interdittiva, le amministrazioni “revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”, disposizione, questa, riprodotta nel comma 2 dell’art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
La comunicazione dell’interdittiva determina l’obbligo di revocare autorizzazioni e concessioni o recedere dai contratti, fatti salvi i pagamenti e rimborsi nei limiti previsti dalla disposizione; secondo il TAR, il potere conseguente è vincolato.
art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011
l’art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 prevede che, ricevuta la comunicazione interdittiva, le amministrazioni “revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”, disposizione, questa, riprodotta nel comma 2 dell’art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
Il comma 2 riproduce la regola dell’art. 88, comma 4-bis: l’interdittiva comporta lo scioglimento dei rapporti indicati dalla legge, senza discrezionalità quanto alla misura, salvo i pagamenti e rimborsi nei limiti delle utilità conseguite.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Considerato, inoltre, che al momento dell’adozione dei provvedimenti da parte del -OMISSIS- la -OMISSIS- non era stata ancora ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, risultando, per stessa ammissione della ricorrente, solamente fissata al 28 settembre 2026 l’udienza camerale presso il Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione;
La sola fissazione dell’udienza per il controllo giudiziario non equivale all’ammissione alla misura; poiché questa non era intervenuta quando furono adottati gli atti attuativi, non incideva sulla loro legittimità nella valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
La domanda esaminata è cautelare; l’ordinanza ne dispone il rigetto dopo la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Ricevuta una comunicazione interdittiva antimafia, l’amministrazione è tenuta a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti nei casi previsti dall’art. 88, comma 4-bis, e dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011; il potere di adottare tali misure è vincolato, ferma la disciplina dei pagamenti e dei rimborsi nei limiti delle utilità conseguite.
- La mera fissazione dell’udienza per il controllo giudiziario non equivale all’ammissione alla misura e non vale, da sola, a incidere sugli atti adottati in precedenza in conseguenza dell’interdittiva.
- In sede cautelare, il pregiudizio economico non presenta di per sé carattere irreparabile quando, in caso di accoglimento del ricorso, può essere integralmente risarcito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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