Regolamento (UE) 2025/1953
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro fitosanitario UE per contrastare il rischio rappresentato dai cerambicidi asiatici Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis. Modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, integrando o aggiornando le prescrizioni per l’importazione nell’Unione e per lo spostamento intra-UE di piante, legname e materiale da imballaggio in legno. Le modifiche recepiscono l’esperienza applicativa precedente, semplificano alcune misure ritenute sproporzionate e allineano gli elenchi alle nuove esigenze di contenimento ed eradicazione nelle aree delimitate.
Modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia di misure fitosanitarie contro l’ingresso e la diffusione di Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis.
Ambito di applicazione
Si applica alle piante da impianto, al legname, al legname in forma di piccole placche/particelle/trucioli/avanzi/cascami e al materiale da imballaggio in legno elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, sia per l’introduzione nel territorio dell’Unione da paesi terzi sia per lo spostamento all’interno dell’Unione. Incide in particolare sui materiali ospiti di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster), con riferimento a specifici paesi terzi e ad aree delimitate stabilite ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1952 e (UE) 2022/2095. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna prescrizioni tecniche, codici NC, elenchi di ospiti e condizioni documentali/fitosanitarie già previste dal quadro UE.
Modifica delle misure fitosanitarie contro Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione aggiorna il sistema UE di protezione fitosanitaria disciplinato dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’intervento si fonda sull’esperienza applicativa maturata con le misure precedenti e mira a rendere più coerente, proporzionato e chiaro il trattamento di piante, legname e materiale da imballaggio in legno potenzialmente ospiti di Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis.
Finalità e contesto
La Commissione richiama la sostituzione del previgente regime della direttiva 2000/29/CE e sottolinea che le misure già adottate avevano ridotto il rischio fitosanitario a livelli accettabili. Alla luce di ciò, il regolamento integra nel quadro unico del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 le prescrizioni già contenute in atti speciali, aggiornandole dove necessario e adattandole alle diverse situazioni di rischio: introduzione da paesi terzi, spostamento intra-UE, aree delimitate di contenimento ed esigenze documentali (certificato fitosanitario e passaporto delle piante).
Ambito oggettivo e soggettivo
Le modifiche riguardano in particolare:
- piante da impianto di specie ospiti con fusto di diametro pari o superiore a 1 cm nel punto più spesso;
- legname e legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami;
- materiale da imballaggio in legno;
- merci originarie di specifici paesi terzi o provenienti da aree delimitate all’interno dell’Unione.
Le prescrizioni operano sia per l’introduzione nel territorio dell’Unione sia per lo spostamento all’interno dell’Unione, con una distinzione netta tra il regime applicabile ad Anoplophora glabripennis e quello relativo ad Anoplophora chinensis. Il regolamento non istituisce misure generali nuove autonome, ma modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Allegato VII: introduzione nell’Unione da paesi terzi
Per Anoplophora glabripennis vengono aggiunte due voci principali:
- il punto 32.8, relativo a piante da impianto di Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp. e Ulmus spp., provenienti da Cina, Giappone, Corea del Nord, Libano, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti;
- il punto 114, relativo al legname delle stesse specie e al materiale da imballaggio in legno di tali specie dai medesimi paesi.
Per tali merci è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti, alternativamente:
- l’origine da una zona indenne riconosciuta ai sensi della norma ISPM 4 e comunicata alla Commissione;
- la coltivazione in un luogo di produzione indenne ai sensi della ISPM 10, sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali senza riscontro del parassita, con sito isolato fisicamente o con trattamenti preventivi e zona cuscinetto di almeno 1 km sottoposta a indagini annuali;
- per le piante, l’ulteriore ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, comprensiva di campionamento distruttivo mirato;
- per il legname, la scortecciatura e il trattamento termico a temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti nell’intero profilo del legname, con indicazione nel certificato fitosanitario e marchio HT.
Per Anoplophora chinensis il punto 32.9 estende la disciplina a un insieme più ampio di specie ospiti: oltre ad Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus, vi rientrano anche Alnus, Carpinus, Citrus, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Lagerstroemia, Malus, Melia, Ostrya, Photinia, Platanus, Prunus laurocerasus, Pyrus, Rosa e Vaccinium corymbosum. Le condizioni richieste sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per A. glabripennis, ma valgono per tutti i paesi terzi.
Allegato VIII: spostamento all’interno dell’Unione
Il regolamento inserisce i punti 17.2 e 17.3 per disciplinare lo spostamento di piante da impianto originarie di aree delimitate o introdotte in un luogo di produzione situato in tali aree.
Per le specie ospiti di Anoplophora glabripennis, le piante possono essere spostate solo se coltivate per almeno due anni prima dello spostamento, oppure per l’intero ciclo vitale se più giovani, in un luogo di produzione che:
- sia stato ispezionato ufficialmente almeno due volte l’anno, in periodi opportuni, senza constatazione di indizi del parassita;
- abbia le piante coltivate in un sito fisicamente isolato oppure in un sito sottoposto a trattamenti preventivi e circondato da una zona di almeno 1 km oggetto di indagini ufficiali annuali;
- sia stato, se del caso, oggetto di campionamento distruttivo mirato prima dello spostamento.
Per le specie ospiti di Anoplophora chinensis, il meccanismo è analogo, ma le ispezioni e gli eventuali campionamenti distruttivi riguardano radici e fusto, in coerenza con la biologia del parassita. In entrambi i casi il regolamento chiarisce che il campione di ispezione deve consentire il rilevamento di un livello di infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.
La novità più rilevante è la soppressione delle precedenti prescrizioni sul campionamento distruttivo in misura rigida: la Commissione ritiene che i livelli precedentemente richiesti fossero sproporzionati e che sia sufficiente un sistema di campionamento idoneo al raggiungimento della soglia di affidabilità indicata.
Sempre nell’allegato VIII, i nuovi punti 30, 31 e 32 disciplinano il movimento, dalle aree delimitate per Anoplophora glabripennis, di:
- legname di specie ospiti, scortecciato e trattato termicamente a 56 °C per almeno 30 minuti;
- legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, trattato termicamente o ridotto a pezzi non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- materiale da imballaggio in legno ottenuto da legname scortecciato e trattato secondo ISPM 15, con marchio conforme.
Allegato XI: certificazione fitosanitaria e elenco dei materiali soggetti
Nell’allegato XI, parte A, punto 12, viene eliminato un gruppo di generi ritenuti non ospiti preferiti di Anoplophora glabripennis, con conseguente riduzione del perimetro delle specie soggette alle prescrizioni. Il riferimento originario a Alnus, Carpinus, Cercidiphyllum, Corylus, Fagus, Koelreuteria, Platanus, Tilia e altri viene sostituito con un elenco più ristretto che include Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus.
Contestualmente, i codici NC sono aggiornati per tener conto della più recente modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’effetto pratico è quello di allineare la classificazione doganale alle nuove prescrizioni fitosanitarie, con incidenza sia sulla documentazione sia sui controlli all’importazione.
Allegato XIII: passaporto delle piante
Nel regime del passaporto delle piante sono inseriti due nuovi punti:
- il punto 4.2, relativo al legname delle specie ospiti di cui all’allegato VIII, punto 30, originario di aree delimitate o introdotto in tali aree;
- il punto 4.3, relativo al legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originari di aree delimitate e ottenuti dalle specie indicate al punto 31.
Il passaporto delle piante serve quindi a garantire la tracciabilità e a certificare la conformità alle prescrizioni di spostamento nell’Unione. L’intervento rafforza il coordinamento tra misure di contenimento nelle aree delimitate e controlli lungo la circolazione intra-UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2019/2072
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano principalmente le prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione e per lo spostamento all’interno dell’Unione di merci ospiti di Anoplophora glabripennis e Anoplophora chinensis.
Nuove prescrizioni per l’introduzione dall’esterno dell’Unione (allegato VII)
Sono inseriti i punti 32.8 e 32.9 con requisiti specifici per piante da impianto di diverse specie ospiti e per il relativo legname/materiale da imballaggio in legno provenienti da determinati paesi terzi. Per Anoplophora glabripennis sono elencati Cina, Giappone, Corea del Nord, Libano, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti; per Anoplophora chinensis si applicano tutti i paesi terzi. Le merci devono essere accompagnate da dichiarazione ufficiale e soddisfare condizioni di zona indenne, luogo di produzione indenne, ispezioni annuali, isolamento fisico o trattamenti preventivi, campionamento distruttivo mirato e, per il legname, trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti oppure riduzione a pezzi di dimensioni massime 2,5 cm, a seconda del caso.
Aggiornamento delle prescrizioni per lo spostamento intra-UE (allegato VIII)
Sono aggiunti i punti 17.2 e 17.3 per le piante da impianto provenienti da aree delimitate stabilite ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 (Anoplophora glabripennis) e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 (Anoplophora chinensis). Le piante possono essere spostate solo se coltivate per almeno due anni, oppure per l’intero ciclo vitale se più giovani, in un luogo di produzione soggetto ad almeno due ispezioni ufficiali annue; il sito deve essere isolato fisicamente o dotato di misure preventive e di una zona di almeno 1 km sottoposta a indagini ufficiali annuali. In alternativa, è ammesso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto prima dello spostamento, con soglie di affidabilità del campionamento fissate al rilevamento dell’1% di infestazione con affidabilità del 99%.
Legname e materiale da imballaggio in legno da aree delimitate
Sono introdotti i punti 30, 31 e 32 nell’allegato VIII per il legname di specie ospiti, il legname in forma di piccole placche/particelle/trucioli/avanzi/cascami e il materiale da imballaggio in legno provenienti da aree delimitate per Anoplophora glabripennis. Il legname deve essere scortecciato e trattato termicamente a 56 °C per almeno 30 minuti, oppure, per i cascami/particelle, ridotto a dimensioni non superiori a 2,5 cm; il materiale da imballaggio deve rispettare la norma internazionale ISPM 15, compresi trattamento approvato e marchio conforme.
Revisione degli elenchi di ospiti e dei codici NC nell’allegato XI
Nell’allegato XI, parte A, punto 12, l’elenco delle specie ospiti viene ristretto eliminando alcuni generi ritenuti non ospiti preferiti di Anoplophora glabripennis, mentre restano specie come Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Populus, Salix e Ulmus. Vengono inoltre aggiornati i codici NC per allinearli alla più recente modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87. L’allegato XI continua a disciplinare le piante e i prodotti vegetali per i quali è richiesto il certificato fitosanitario ai fini dell’introduzione nell’Unione.
Passaporto delle piante per legname e prodotti correlati (allegato XIII)
Sono aggiunti i punti 4.2 e 4.3 all’allegato XIII, includendo nel regime del passaporto delle piante il legname di determinate specie ospiti proveniente da aree delimitate, nonché il legname in forma di piccole placche/particelle/trucioli/avanzi/cascami originari di tali aree. Il passaporto è richiesto per garantire la tracciabilità e la conformità alle prescrizioni dell’allegato VIII.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 2.
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