Sentenza del 20/01/2021 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartelle di pagamento - Disconoscimento della firma apposta sulla relata di notifica - Querela di falso - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la paternità della firma apposta sulla relata di notifica delle cartelle di pagamento prodotte dalla controparte, chiedendo che la relata fosse priva di valore probatorio in assenza di prova che la firma fosse sua.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il semplice disconoscimento della firma non sia sufficiente a inficiare la valenza probatoria della relata di notifica. Chi intende confutare la paternità della sottoscrizione deve proporre la querela di falso; in mancanza di tale procedimento, la relata conserva la sua efficacia probatoria. Ne consegue il rigetto della contestazione del ricorrente e la conferma della rilevanza probatoria delle relate prodotte dal resistente.
Norme richiamate
c.p.c. art. 139 e ss.
Richiamate in relazione alla disciplina della querela di falso e alle conseguenze processuali derivanti dalla contestazione dell'autenticità di una sottoscrizione: per far venire meno la probatività di una relata è necessario il procedimento speciale della querela di falso previsto dal codice di procedura civile.
c.c. art. 2200
Richiamata in connessione ai principi sulla prova e sulle scritture: evincibile l'uso della norma per sottolineare l'onere probatorio a carico di chi contesta la provenienza o autenticità di una scrittura o sottoscrizione.
Massime di principio
- Il semplice disconoscimento giudiziale o extragiudiziale di una firma su una relata non annulla automaticamente la sua efficacia probatoria: è necessaria la querela di falso per impugnare l'autenticità della sottoscrizione.
- Chi contesta la paternità di una firma deve promuovere tempestivamente la querela di falso e, se del caso, allegare elementi (perizia calligrafica, testimoni, documenti) a sostegno della contestazione.
- Finché non è instaurato e deciso il procedimento di querela di falso, la relata di notifica prodotta dalla controparte mantiene la sua presunzione di correttezza e valore probatorio.
- In assenza della querela di falso, chi resiste alla notifica può valutare altre linee difensive (es. contestare modalità, termini o altre carenze formali della notifica) ma non può ottenere l'annullamento della probatività della relata basandosi solo sul disconoscimento della firma.
- Per chi riceve una cartella e dichiara di non aver sottoscritto la relata, è buona prassi avviare immediatamente gli accertamenti e la querela di falso per non perdere la possibilità di far valere la non autenticità della sottoscrizione.
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