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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33346/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un comune aveva chiesto all'autorità d'ambito il riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 per poter continuare a gestire in autonomia e in economia il servizio idrico integrato. L'istanza era stata respinta dall'ente d'ambito; il giudice amministrativo di appello aveva poi confermato il rigetto, interpretando la norma nel senso che la salvaguardia spetta solo a gestioni "esistenti" in senso giuridico, cioè legittimamente assunte e non semplicemente svolte di fatto. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione ex artt. 362 c.p.c., 110 c.p.a. e 111, comma 8, Cost., deducendo due motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe negato in astratto tutela alla posizione soggettiva del comune e omesso di verificare i presupposti tecnici della salvaguardia; 2) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera legislativa, assumendo che il giudice amministrativo avrebbe creato una regula iuris nuova, imponendo un previo riconoscimento in diritto della gestione autonoma non previsto dalla norma, e trasformando di fatto la salvaguardia in una sanatoria solo di gestioni legittimamente esistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile nella sua interezza. Ha affermato che il Consiglio di Stato non aveva affatto rifiutato la giurisdizione, ma aveva semplicemente interpretato la disciplina di settore e applicato la norma al caso concreto, escludendo che vi fosse una gestione idrica "esistente" in senso giuridico. Ha inoltre escluso che vi fosse sconfinamento nel potere legislativo, perché il giudice amministrativo si era limitato ad attività ermeneutica, ricostruendo sistematicamente la disciplina e ricavandone il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, senza creare una norma nuova. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il comune condannato alle spese in favore dell'ATERSIR; non sono state regolate le spese nei confronti delle parti rimaste non difese.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato come base del ricorso alle Sezioni Unite contro sentenze del giudice speciale per motivi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. quale norma processuale che consente l'impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    È la norma costituzionale che attribuisce alla Corte di cassazione il controllo sui soli limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale.

  • art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006

    La Corte ne conferma una lettura non come sanatoria di gestioni di fatto, ma come previsione di salvaguardia riservata a gestioni autonome esistenti in senso giuridico e legittimamente assunte, da verificarsi nel quadro del principio di unicità della gestione.

  • art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    È richiamato come indice del principio generale di unicità della gestione del servizio idrico integrato.

  • art. 5 d.lgs. n. 201/2022

    È richiamato nel quadro del principio di unicità della gestione e della regola dell'affidamento accentrato del servizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. non si estende all'errore di interpretazione o di applicazione della norma sostanziale compiuto dal giudice amministrativo: tali errori restano interni alla giurisdizione speciale e non integrano, di per sé, rifiuto di giurisdizione.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione ricorre solo quando il giudice speciale affermi in astratto la non tutelabilità della situazione soggettiva dedotta; non quando la domanda sia respinta perché la norma, interpretata dal giudice, non consente tutela nel caso concreto.
  • Lo sconfinamento nella sfera riservata al legislatore si configura solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata; non quando svolge attività interpretativa, anche se la soluzione adottata sia discutibile, anomala o molto estensiva.
  • Quando una disciplina settoriale esprime un principio generale di regola/deroga, la nozione di eccezione va letta restrittivamente: la salvaguardia di gestioni autonome di un servizio pubblico può operare solo entro i confini testuali e sistematici della norma, non come sanatoria generalizzata di situazioni di mero fatto.
  • La verifica dei presupposti per accedere a una misura di salvaguardia presuppone che esista, in senso giuridico, la situazione da salvaguardare; in mancanza di una legittima assunzione del servizio, la verifica dei requisiti ulteriori resta assorbita dal difetto del presupposto stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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