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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 1811 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione IVA relativa a fatture emesse dalla S.L., ritenuta una società filtro fittiziamente interposta tra le società cartiere e la C. O. Le operazioni erano considerate soggettivamente inesistenti: la merce risultava materialmente lavorata e consegnata da soggetti diversi dalla S.L., mentre i documenti di trasporto indicavano trasferimenti ritenuti fittizi. L'Ufficio sosteneva inoltre che la C. O., alla luce delle anomalie nella movimentazione, nei trasporti, nella tempistica e nella documentazione, sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. La contribuente eccepiva la decadenza dell'accertamento, il difetto di motivazione dell'avviso e la propria buona fede.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla C. O. Ha ritenuto valido il raddoppio dei termini di accertamento, poiché sussistevano seri indizi di reato e l'avviso era stato notificato prima del 2 settembre 2015, rendendo applicabile la disciplina transitoria di salvaguardia. Ha escluso il difetto di motivazione, poiché l'avviso richiamava il PVC conosciuto dalla contribuente e ne riportava gli elementi essenziali. Nel merito, ha ritenuto provate sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni sia la conoscibilità della frode da parte della C. O., valorizzando le lavorazioni presso la terzista S.T., le consegne dirette, i DDT ritenuti fittizi, la rapidità della catena commerciale, l'assenza di reclami e le alterazioni documentali. È stata quindi dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento e la C. O. è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972

    Termini per gli accertamenti IVA e disciplina del raddoppio dei termini.

    Per gli avvisi notificati nel periodo considerato, il raddoppio dei termini operava in presenza di seri indizi di reato che imponessero la denuncia penale, anche se la denuncia fosse stata presentata oltre il termine ordinario, archiviata o non avesse condotto a una condanna.

  • Art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015

    Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento [...] notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La norma transitoria conserva gli effetti degli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015, impedendo che la successiva modifica della disciplina del raddoppio dei termini ne determini automaticamente l'illegittimità.

  • Art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia [...] sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

    La disposizione limita il raddoppio per gli accertamenti futuri relativi ai periodi precedenti, ma non incide sugli avvisi già notificati e salvaguardati dal D.Lgs. n. 128/2015.

  • Art. 56 del D.P.R. n. 633/1972

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne l'an e il quantum, anche mediante il richiamo per relationem a un PVC conosciuto o allegato.

  • Art. 7 della Legge n. 212/2000

    La motivazione dell'atto tributario può essere fornita anche mediante riferimento ad altri atti o documenti, purché allegati oppure riprodotti nel loro contenuto essenziale.

  • Art. 331 del codice di procedura penale

    L'obbligo di denuncia penale rilevante per il raddoppio dei termini deriva dalla presenza di elementi idonei a configurare astrattamente un reato, senza necessità che il procedimento penale si concluda con una condanna.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici; nel caso concreto l'appello dell'Ufficio è stato ritenuto ammissibile perché contestava puntualmente la principale ragione della decisione di primo grado.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    La possibile configurabilità di reati tributari costituisce il presupposto per l'obbligo di denuncia e, nella disciplina applicabile ratione temporis, per il raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, sia l'interposizione fittizia del cedente sia gli elementi che rendevano la frode conoscibile a un operatore commerciale diligente.
  • La mera regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo e l'effettiva ricezione della merce non dimostrano da soli la buona fede del cessionario, perché sono compatibili con una frode soggettiva.
  • Anomalie nella catena logistica, documenti di trasporto non coerenti con i vettori effettivi, lavorazioni svolte da soggetti diversi dal fornitore fatturante, tempistiche anormalmente rapide e assenza di contestazioni possono integrare indizi sufficienti della conoscibilità della frode.
  • Per gli avvisi già notificati prima del 2 settembre 2015, la disciplina transitoria può preservare il raddoppio dei termini anche se la denuncia penale è stata presentata tardivamente o il procedimento penale è stato archiviato, purché esistessero seri indizi di un reato tributario.
  • Un avviso motivato mediante richiamo a un PVC è normalmente valido se il contribuente conosceva il verbale oppure l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali, consentendo una difesa effettiva.
  • La buona fede del contribuente deve essere valutata concretamente in rapporto alle circostanze dell'operazione e alla diligenza esigibile dall'operatore del settore; controlli generici sull'esistenza giuridica o fiscale del fornitore possono non essere sufficienti.

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