Sentenza n. 1973/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione del 22 dicembre 2025 per l’apertura di una media struttura di vendita alimentare e non alimentare, nonché permesso di costruire del 17 dicembre 2021 per la demolizione e ricostruzione di un opificio con parziale cambio di destinazione d’uso; in giudizio erano controinteressate la società titolare dell’autorizzazione commerciale e la società originaria titolare del permesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dal 2005 di un esercizio commerciale distante circa 260 metri dal nuovo punto vendita, ha impugnato l’autorizzazione commerciale rilasciata il 22 dicembre 2025 a Eurospin Sicilia S.p.A. e il permesso di costruire rilasciato il 17 dicembre 2021. Ha dedotto, in primo luogo, che le modifiche alla legge regionale calabrese n. 21/2010 avrebbero escluso la possibilità di demolire e ricostruire con mutamento della destinazione d’uso prevalente e che la successiva disciplina transitoria non avrebbe potuto rendere applicabili disposizioni abrogate o dichiarate incostituzionali; ha lamentato violazione di legge, difetto d’istruttoria, errore nei presupposti, motivazione incongrua e illogicità. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione della disciplina previgente in forza dell’art. 9-ter della legge regionale n. 21/2010. Ha infine dedotto che l’autorizzazione commerciale, anche autonomamente considerata, violasse il regolamento comunale, poiché per le aree di città consolidata la superficie di vendita sarebbe stata limitata a 900 mq, mentre quella autorizzata era di 1.379 mq. Comune e controinteressata hanno eccepito la tardività dell’impugnazione del titolo edilizio: la ricorrente avrebbe conosciuto il cantiere, la sua riferibilità a Eurospin e la destinazione commerciale almeno dal febbraio 2024, tramite la cartellonistica di cantiere e notizie pubblicate. La ricorrente ha sostenuto che la lesione del proprio interesse concorrenziale fosse divenuta concreta solo con l’autorizzazione commerciale del dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibili per tardività le censure contro il permesso di costruire e quelle di illegittimità derivata dell’autorizzazione commerciale. La ricorrente contestava l’an dell’edificazione; per tale contestazione il termine decorre dall’inizio dei lavori, salvo prova di una diversa conoscenza, anche anticipata e presuntiva. Il Collegio ha ritenuto che, almeno dal febbraio 2024, la cartellonistica e le altre circostanze rendessero conoscibili l’esistenza dell’intervento, la sua riferibilità a Eurospin e la destinazione commerciale, sufficiente a percepirne la possibile lesività. La vicinitas e la comune area di mercato rendevano inoltre esigibile un tempestivo accesso agli atti; la specifica autorizzazione commerciale del 2025 non spostava il dies a quo. Poiché il ricorso era stato notificato il 15 gennaio 2026, le relative censure erano tardive. Il motivo autonomo contro l’autorizzazione commerciale è stato respinto. Il TAR ha distinto la disciplina urbanistico-edilizia da quella commerciale e ha interpretato i rinvii del regolamento urbanistico-edilizio al Piano commerciale come rinvii alla disciplina commerciale complessiva, comprese zonizzazione e soglie dimensionali. In base alla cartografia del Piano commerciale del 2001, l’immobile ricadeva nella zona D1, per la quale era consentita una superficie fino a 2.500 mq; la superficie autorizzata di 1.379 mq era quindi ammissibile. Il Collegio ha aggiunto che il limite di 900 mq non avrebbe comunque determinato l’illegittimità, poiché il regolamento contemplava un’eccezione per strutture inserite in interventi di riqualificazione urbana con riuso di volumi preesistenti dismessi o da riconvertire, come nel caso in esame. Ricorso dunque in parte irricevibile e per la restante parte respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro per ciascuna delle due parti resistenti, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. a), Regolamento comunale per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa
Il dato che si ricava è che il REU, per le attività di media distribuzione commerciale, si limita a contemplare la compatibilità urbanistica di detti usi, facendo tuttavia espresso rinvio alla disciplina commerciale comunale. Né tale rinvio è suscettibile di essere interpretato, secondo quanto esposto dalla ricorrente, come recepimento generalizzato del limite di 900 mq previsto dall’art. 39, comma 2, lett. a), del Regolamento commerciale.
Il rinvio del regolamento urbanistico-edilizio alla disciplina commerciale non importa l’applicazione generalizzata del limite di 900 mq previsto per le aree di città consolidata; occorre individuare la categoria territoriale secondo il Piano commerciale e applicarne la disciplina specifica.
art. 39, comma 6, Regolamento comunale per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa
Chiarito quindi che la disciplina applicabile va ricavata dal Piano commerciale comunale vigente - approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 329 del 30 ottobre 2001 - dalla cartografia di zonizzazione contenuta all’elaborato n. 4, parte integrante dello stesso, risulta che il fabbricato ricade nelle «Aree urbane ad organizzazione morfologica specialistica», specificamente nella zona «D1 – da ristrutturare», disciplinata dall’art. 33, comma 1, lett. f), del Regolamento commerciale. Ne consegue che trova applicazione l’art. 39, comma 6, che, in tali aree consente il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita con superficie sino a 2.500 mq.
Per gli immobili ricadenti nelle aree D1 – da ristrutturare, il regolamento commerciale consente autorizzazioni per medie strutture di vendita con superficie fino a 2.500 mq.
art. 39, comma 2, lett. c), Regolamento comunale per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa
Peraltro, anche nel caso in cui l’area interessata ricadesse nelle «Aree di città consolidata», il provvedimento non sarebbe comunque affetto dal vizio dedotto posto che l’art. 39, comma 2, lett. c), del medesimo Regolamento commerciale, prevede il rilascio di autorizzazioni oltre il limite dimensionale proprio della categoria, per l’apertura di medie strutture di vendita, nella tipologia di centro commerciale contemplata dall’art. 23 del Regolamento, con superficie di vendita complessiva sino a 2.500 mq, laddove l’insediamento determini una riqualificazione urbana mediante il riuso di volumi derivanti da edifici preesistenti dismessi o da riconvertire.
Anche nelle aree di città consolidata il regolamento ammette, alle condizioni indicate, una superficie commerciale complessiva fino a 2.500 mq quando l’insediamento comporti riqualificazione urbana tramite riuso di edifici dismessi o da riconvertire.
Massime di principio
- Quando si impugna un titolo edilizio contestando l’an dell’edificazione, il termine di impugnazione decorre di regola dall’inizio dei lavori; può decorrere da un momento anticipato se chi eccepisce la tardività dimostra, anche mediante presunzioni, una precedente conoscenza degli elementi essenziali del titolo e della sua lesività.
- La piena conoscenza rilevante per la decorrenza del termine non richiede la conoscenza integrale della motivazione e degli atti del procedimento: è sufficiente la conoscenza dell’esistenza dell’atto, del suo contenuto essenziale e dei suoi effetti lesivi.
- La vicinitas rispetto al cantiere, insieme alla cartellonistica che identifica il titolare dell’intervento e la destinazione commerciale, può rendere percepibile la possibile lesione e far sorgere l’onere di attivarsi tempestivamente, anche tramite accesso agli atti; l’accesso non differisce di per sé il termine d’impugnazione.
- Il rilascio successivo dell’autorizzazione commerciale non sposta il termine per impugnare il titolo edilizio quando gli elementi già conoscibili consentivano di individuare l’intervento e la sua potenziale lesività; restano tardive anche le censure di illegittimità derivata rivolte contro l’autorizzazione commerciale.
- Quando il regolamento urbanistico-edilizio rinvia alla disciplina del Piano commerciale, il rinvio va inteso, salvo diversa previsione, come riferito alla disciplina commerciale nel suo complesso, inclusi zonizzazione e limiti dimensionali applicabili alla specifica categoria territoriale.
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