Cassazione Penale, Ordinanza n. 14927/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva definito il giudizio con rito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminando la pena inflitta alle due imputate per i reati loro ascritti. Una ricorrente deduceva che la Corte d'appello non avrebbe verificato giudizialmente il consenso da lei prestato sull'oggetto del concordato rispetto ai motivi di appello. L'altra ricorrente censurava la violazione di legge e l'erronea applicazione degli artt. 133, 81, comma 2, 62-bis e 99 c.p., nonché l'illegalità della pena ex art. 599-bis c.p.p., sostenendo che le era stata applicata una pena più grave, in continuazione, per un reato satellite rispetto a quella irrogata a una coimputata gravata anche da recidiva e da ulteriori delitti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendo che le doglianze proposte non rientrassero tra i motivi deducibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della determinazione della pena che non si traducano in una pena illegale. Poiché nel caso concreto non ricorreva alcuna delle ipotesi consentite, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; contro la sentenza resa ai suoi sensi sono deducibili solo specifiche censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non vizi non consentiti o mere contestazioni sulla pena non illegale.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro la cui mancata valutazione non è deducibile con il ricorso contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo la giurisprudenza citata.
art. 133 c.p.
invocato nel ricorso quale parametro di commisurazione della pena, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non consentita nel perimetro del controllo sulla sentenza ex art. 599-bis c.p.p. se non si traduce in illegalità della pena.
art. 81 c.p.
richiamato con riferimento alla continuazione e alla determinazione della pena, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente a una pena illegale.
art. 62-bis c.p.
richiamato quale motivo di censura sulla quantificazione sanzionatoria; la Corte non ne ha esaminato il merito poiché il motivo non era consentito.
art. 99 c.p.
richiamato in tema di recidiva, nel quadro della doglianza sulla disparità di trattamento sanzionatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il controllo è circoscritto a vizi specifici: formazione della volontà di adesione al concordato, consenso del pubblico ministero e eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili con ricorso per cassazione, avverso il concordato in appello, censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o a vizi della quantificazione della pena, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge.
- La mera asimmetria della pena rispetto a quella applicata a un correo non basta a integrare un vizio denunciabile in cassazione se la sanzione resta legale e rientra nel perimetro dell'accordo e della disciplina applicabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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