Ordinanza n. 283/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Assistenziale Individuale che dispone la dimissione dell'assistita da una residenza sanitaria assistenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (assistito sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il Piano Assistenziale Individuale redatto il 28 aprile 2026 e comunicato l'8 maggio 2026, lamentandone l'illegittimità nella parte in cui dispone la dimissione dalla residenza sanitaria assistenziale. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti. Il ricorso era stato inizialmente trasmesso dalla sede di Palermo al Presidente del TAR Sicilia per la decisione sulla competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.a.; il Presidente ha poi attribuito la controversia alla sezione staccata di Catania. La domanda cautelare è stata riproposta davanti al giudice dichiarato competente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, confermando la misura cautelare monocratica già concessa. Il Collegio ha ritenuto che l'esame delle contrapposte tesi richiedesse un approfondimento proprio della fase di merito e, nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente l'interesse della ricorrente al mantenimento della situazione esistente fino alla definizione del giudizio, in ragione della gravità e irreparabilità del pregiudizio prospettato. La decisione è espressamente limitata alla cautela e lascia impregiudicate le questioni di rito e di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 5 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus in termini non definitivi e il pregiudizio grave e irreparabile, disponendo la sospensione degli atti impugnati.
art. 47 c.p.a.
Rileva per la trasmissione del ricorso al Presidente del TAR ai fini della delibazione sulla competenza.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Consente di riproporre la domanda cautelare davanti al giudice dichiarato competente.
art. 15, comma 8, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 47, comma 2, c.p.a., quale fondamento della riproposizione della domanda cautelare davanti alla sezione competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l'esame delle contrapposte tesi richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare, il giudice può adottare una misura provvisoria senza definire le questioni di rito e di merito, lasciandole impregiudicate.
- Nella tutela cautelare, l'interesse del ricorrente alla conservazione della situazione esistente può prevalere quando la mancata sospensione dell'atto amministrativo determini un pregiudizio grave e irreparabile; il giudizio cautelare deve comunque essere svolto mediante bilanciamento degli interessi antagonisti.
- La domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice amministrativo dichiarato competente, ai sensi degli artt. 47, comma 2, e 15, comma 8, c.p.a.; la misura cautelare già concessa può essere confermata dal giudice competente.
- La sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto non anticipa la decisione sul merito e non pregiudica l'esame delle ulteriori questioni processuali e sostanziali.
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