Cassazione Civile, Sentenza n. 17024/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che, confermando il Tribunale, aveva dichiarato illegittima la sopraelevazione realizzata dai ricorrenti per violazione delle distanze previste dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e li aveva condannati alla demolizione/arretramento della sopraelevazione, allo spostamento del canale di gronda a distanza di un metro dal confine e alla rimozione della lamiera invasiva; i ricorrenti contestavano inoltre profili procedurali (presunta nullità della motivazione per errata trascrizione delle conclusioni e mancata udienza di discussione), l'applicabilità dell'art. 9 del D.M. alla loro modesta opera di risanamento/restauro conservativo (sostenendo che non si trattava di "nuova costruzione"), la possibilità di deroga alla disciplina statale da parte di normativa regionale e la valutazione di merito su varie risultanze probatorie (CTU, testi) e su usucapione riguardo a manufatti avversi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi processuali (la mancata trascrizione integrale delle conclusioni e la mancata fissazione dell'udienza di discussione non hanno determinato pregiudizio al diritto di difesa). Sul merito ha confermato che la modifica del tetto dei ricorrenti ha comportato aumento di volumetria e variazione della sagoma incidendo sulle distanze, configurandosi quindi come "nuova costruzione" ai fini dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968; ha affermato la prevalenza della disciplina statale sulle previsioni regolamentari comunali e ha chiarito che eventuali deroghe regionali sono ammesse solo in contesti planovolumetrici/unitari e nei limiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale. Ha confermato l'obbligo di mantenere i canali di gronda ad almeno 1 metro dal confine (art. 889 c.c.) applicando la presunzione assoluta di dannosità e ha ribadito che l'azione reale è esercitabile nei confronti dell'attuale proprietario anche se l'opera è stata realizzata da un precedente proprietario. Quanto alla domanda riconvenzionale relativa ad alcuni manufatti, la Corte ha ritenuto non censurabili le valutazioni di merito (tra cui il riconoscimento dell'usucapione che ha impedito la demolizione di un manufatto). In conclusione il ricorso è stato rigettato, i ricorrenti condannati alle spese e all'eventuale maggior contributo unificato.
Norme richiamate
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
Riconosciuto avere efficacia precettiva con valore primario in tema di distanze tra fabbricati; la distanza minima (10 metri tra pareti antistanti) è inderogabile salvo le deroghe consentite in casi particolari previsti dall'ordinamento e dalla giurisprudenza; si applica anche quando interventi su fabbricati preesistenti comportano aumento della volumetria (configurando nuova costruzione)
Codice Civile, art. 873
Norma fondamentale sulle distanze tra costruzioni; il giudice del merito valuta se un manufatto costituisce 'costruzione' ai fini dell'applicazione delle distanze
Codice Civile, art. 889
Per tubi e canali di acqua (ivi compresi i canali di gronda) vige la distanza minima di un metro dal confine; la norma fonda una presunzione assoluta di dannosità che non ammette prova contraria
D.P.R. n. 380/2001, art. 2-bis comma 1-ter
Norma su demolizione/ricostruzione e limiti delle distanze: anche ricostruzioni che aumentino volume restano soggette al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; non smentisce l'applicabilità dell'art. 9 del D.M. quando l'intervento incide sulle distanze
Legge 17 agosto 1942 n. 1150 (art. 41-quinquies e art. 41-sexies)
Richiamo al valore precettivo delle disposizioni sul governo del territorio e alla relazione con il D.M. 1444; utilizzata per sostenere l'inderogabilità delle distanze salvo specifici casi
Legge Regione Liguria n. 36/1997 art. 88 comma 1 lett. a) n.4
Invocata dai ricorrenti come abrogazione/deroga al D.M.; la Corte ha affermato che eventuali deroghe regionali alla disciplina statale sono ammesse solo in ambiti planovolumetrici/unitari e che la materia delle distanze resta di competenza statale salvo i limiti della competenza concorrente sul governo del territorio; inoltre la legge è stata superata da successivi interventi regionali e costituzionali
Codice Civile, artt. 832, 833, 875, 1158
Riferimenti generali al diritto di proprietà e ai rimedi (azioni reali) per il rispetto delle distanze; art.1158 richiamato nel contesto probatorio e delle questioni di usucapione (accertamento in fatto riservato al giudice di merito)
Costituzione, artt. 24, 101, 111, 42, 101
Richiami costituzionali in relazione ai diritti di difesa e al giusto processo: la Corte ha ritenuto che le omissioni processuali dedotte non abbiano cagionato pregiudizio effettivo al contraddittorio né al diritto di difesa
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 17
Rilevata la non pertinenza dell'interpretazione comunitaria rispetto alla disciplina nazionale della proprietà, fermo restando che il Trattato lascia impregiudicato il regime di proprietà degli Stati membri
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis
Richiamato quale riferimento procedurale per il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; non incideva sul merito della controversia
Massime di principio
- Una sopraelevazione o intervento sul tetto è da considerarsi "nuova costruzione" ai fini delle distanze quando comporta aumento della superficie esterna o della volumetria e incide sulle sagome e sulle distanze tra fabbricati; l'entità dell'aumento non esclude la qualificazione.
- La conformità urbanistica o il permesso comunale non escludono l'illegittimità rispetto alle distanze dettate dal D.M. 1444/1968 quando sussiste contrasto con i limiti posti da tale norma.
- Le distanze dettate dal D.M. 1444/1968 (in particolare la regola dei 10 metri) hanno efficacia primaria e sono inderogabili se non nei casi di deroghe regionali rientranti in specifici strumenti planovolumetrici/unitari disciplinati dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.
- Per tubi e canali di gronda si applica la distanza minima di 1 metro dal confine ai sensi dell'art. 889 c.c.; tale previsione si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità che non ammette prova contraria.
- L'azione reale per il rispetto delle distanze può essere esercitata nei confronti dell'attuale proprietario dell'opera invasiva anche se l'opera è stata realizzata da un precedente proprietario; il giudice può ordinare demolizione o arretramento al proprietario attuale.
- Il riconoscimento di situazioni acquisite (es. usucapione di una servitù o di fatto che giustifichi il mantenimento di un manufatto) può impedire l'azione demolitoria; tali accertamenti sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente censurabili in Cassazione.
- Le censure processuali (mancata discussione orale, incompletezza della trascrizione delle conclusioni) non determinano automaticamente nullità della sentenza: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le questioni di fatto e la valutazione delle prove (CTU, testimonianze, riscontri materiali) sono prerogativa del giudice del merito e la loro diversa interpretazione costituisce di norma valutazione non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio logico-giuridico manifesto.
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