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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02429/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva riformato il provvedimento del Tribunale disponendo la non confisca preventiva di alcuni beni. Le censure vertevano sull'erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 (confisca di prevenzione), sulla preclusione processuale ritenuta dalla Corte territoriale in relazione al precedente rigetto del G.i.p. (art. 240 e 240-bis c.p.), sulla necessità di estendere l'orizzonte cronologico di valutazione (anche ai fatti/acquisti del 2019) per rilevare la pericolosità sociale e la sproporzione tra capacità patrimoniali e acquisiti, e sulla esclusione dal giudizio di elementi (tra cui la somma di 116.700 euro rinvenuta nel 2019) che a suo avviso avrebbero dovuto essere valutati per provare l'origine illecita del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza (mancanza di allegazioni documentali necessarie) e perché volto a censurare la motivazione di merito anziché una specifica violazione di legge. In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti: la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di preclusione derivante da precedente decisione penale irrevocabile, non è emerso alcun fatto nuovo idoneo a superare tale preclusione e le valutazioni sulla sproporzione patrimoniale e sulla pericolosità sono state argomentate come valutazioni di merito basate su dati processuali. Di conseguenza il decreto impugnato resta confermato e il ricorso del Procuratore generale è respinto per inammissibilità e manifestata infondatezza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), art. 24

    La Corte ha valutato che il ricorso non ha dimostrato violazione di legge nella applicazione dell'art. 24 ma piuttosto contesta valutazioni di fatto; l'accertamento dell'origine illecita richiede valutazione globale del patrimonio nel periodo sospetto, ma la censura deve indicare errori di diritto non mera diversa lettura dei fatti.

  • codice penale, art. 240 e art. 240-bis

    art. 240 cod. pen.; art. 240-bis cod. pen.

    La decisione ha ribadito il principio che la definitività di un provvedimento che nega misure patrimoniali in sede penale preclude, salvo fatti nuovi, l'adozione di confisca di prevenzione sugli stessi beni nel procedimento di prevenzione.

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci

    Richiamata per affermare che in cassazione è sindacabile la violazione di legge e non la rivalutazione dei fatti; la decisione conferma i limiti della revisione di merito in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023 (La Valle) e Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013 (Bevilacqua)

    Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023; Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013

    Confermano il principio secondo cui la decisione penale definitiva che nega la misura patrimoniale impedisce la successiva confisca preventiva sugli stessi beni in assenza di elementi nuovi.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017 (Lamberti)

    Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017

    Stabilisce il metodo di accertamento della provenienza illecita: valutazione globale dei movimenti patrimoniali nel periodo sospetto, tenendo conto delle risorse legittime e della loro idoneità a giustificare gli acquisti.

Massime di principio

  • La definitiva esclusione di misure patrimoniali adottata in sede penale preclude, salvo fatti nuovi e rilevanti, la medesima confisca nel procedimento di prevenzione: per superare la preclusione è necessario dimostrare elementi nuovi e documentati.
  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali la Corte di legittimità sindaca i vizi di diritto; i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti/merito sono inammissibili o infondati.
  • La prova della sproporzione tra patrimonio e redditi richiede una valutazione globale del periodo sospetto, considerando anche redditi leciti, donazioni, risparmi e spese evitabili; chi contesta deve indicare e documentare quali elementi nuovi giustifichino una diversa valutazione.
  • Il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente: vanno prodotti e richiamati i documenti rilevanti già in sede di ricorso; l'assenza di allegazioni documentali essenziali determina l'inammissibilità.
  • Per contestare l'attualità della pericolosità sociale occorre fornire elementi probatori chiari che dimostrino un errore di diritto nella valutazione della Corte (non la mera divergenza interpretativa dei fatti).

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