Sentenza del 09/03/2017 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento ICI - Aggiornamento banca dati catastali - Notifica delle relative variazioni - Non effettuata - Nuovi redditi catastali - Variazioni colturali e di attribuzione del reddito dominicale ed agrario - Nessuna ricevuta della proposta - Adempimento non soddisfatto - Modifica della rendita catastale inefficace.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa modifica della rendita catastale è stata ritenuta inefficace nei confronti del contribuente, non essendo stata dimostrata la consegna della ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi catastali. Di conseguenza, i nuovi valori catastali non potevano essere utilizzati per fondare l'avviso di accertamento ICI.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'utilizzo, ai fini dell'accertamento ICI, di nuovi redditi o rendite catastali derivanti da variazioni colturali e dall'attribuzione del reddito dominicale e agrario. La normativa prevede che, nell'ambito della procedura di aggiornamento della banca dati catastali, al soggetto interessato sia rilasciata una ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi catastali. Nel caso esaminato non risultava provato il rilascio di tale ricevuta né, quindi, il corretto adempimento della procedura di notifica della variazione.
Norme richiamate
D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006
La normativa disciplina l'aggiornamento della banca dati catastali conseguente alle variazioni colturali e all'attribuzione dei redditi dominicale e agrario. La procedura richiede il rilascio al soggetto interessato di una ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi catastali; in mancanza della prova di tale adempimento, la variazione della rendita non è efficace ai fini dell'accertamento ICI.
Massime di principio
- Quando un ente impositore fonda un accertamento su una nuova rendita o su nuovi redditi catastali, deve essere verificata la regolarità della procedura di attribuzione e comunicazione della variazione.
- La mancata prova della consegna della ricevuta o della notifica prevista dalla legge può rendere inefficace la variazione catastale nei confronti del contribuente.
- Una rendita catastale non validamente comunicata non dovrebbe essere utilizzata per determinare retroattivamente una maggiore imposta, poiché il contribuente deve poter conoscere tempestivamente il nuovo valore attribuito.
- In casi analoghi, il contribuente deve contestare sia il merito della rendita sia, preliminarmente, l'eventuale mancato rispetto degli obblighi procedurali di comunicazione e documentazione.
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