Sentenza del 20/07/2021 n. 20647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo fondato su nove cartelle esattoriali che la contribuente contesta non siano state regolarmente notificate; dedotta violazione dell'art. 140 c.p.c., della L. n. 890/1982 (art. 7 e art. 8) e del D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, per mancata produzione della documentazione comprovante l'invio e la ricezione dell'avviso di deposito (C.A.D.) e, per una cartella notificata a familiare convivente, mancata prova dell'invio della raccomandata di avviso.
La decisione
La CTR aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo valide le notifiche sulla base di documenti prodotti in appello. La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha cassato la parte di sentenza relativa alle cartelle notificate ex art. 140 c.p.c. perché il giudice d'appello non ha verificato se fosse prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata (C.A.D.), necessario per accertare il perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa. Ha invece rigettato la censura relativa alla cartella notificata a mano al familiare convivente, rilevando che l'obbligo dell'invio della raccomandata di avviso si applica solo per notifiche eseguite dal 28/02/2008 in poi; la cartella era del 13/09/2006. La Cassazione ha quindi disposto la cassazione parziale e il rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa, devono essere comprovate anche mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.): tale prova è richiesta per accertare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
L. n. 890/1982, art. 7
La normativa postale richiede specifici adempimenti (avviso di deposito) per garantire la conoscenza dell'atto; la Corte richiama tuttavia la distinzione temporale introdotta dalle successive modifiche legislative per l'obbligo dell'invio della raccomandata di avviso.
L. n. 890/1982, art. 8
Interpretata in senso costituzionalmente orientato: l'esibizione dell'avviso di ricevimento è strumento idoneo a verificare l'effettiva conoscenza del deposito dell'atto e quindi la tutela del diritto di difesa.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1
Norma richiamata in tema di validità delle notifiche di atti tributari a mani di persona diversa dal destinatario; la decisione richiede prova dell'adempimento postale nei casi previsti.
D.L. n. 248/2007, art. 36 (e successive modifiche e conversioni, L. n. 31/2008)
La modifica normativa ha introdotto condizioni temporali rilevanti: l'obbligo dell'invio della raccomandata di avviso per le notifiche postali è operativo solo per le notifiche eseguite a far data dal 28/02/2008.
Massime di principio
- Per le notifiche eseguite ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) la parte che ha notificato deve esibire la C.A.D. (avviso di ricevimento dell'avviso di deposito): senza tale documento il perfezionamento della notifica non è provato e non può considerarsi interrotto il termine di prescrizione.
- La produzione di nuovi documenti in sede d'appello è ammissibile, ma il giudice d'appello è tenuto a esaminare e motivare specificamente sulla ritualità delle notifiche; non è sufficiente riportare le asserzioni dell'ente impositore senza verifica.
- Per le notifiche a mani di familiare convivente va verificata la data dell'atto: l'obbligo dell'invio della raccomandata di avviso si applica solo alle notifiche effettuate dal 28/02/2008 in poi, per cui notifiche anteriori non richiedono tale invio.
- In materia tributaria l'onere probatorio circa la regolarità delle notifiche grava sull'ente impositore/di riscossione; in assenza di prove adeguate i rimedi impugnatori del contribuente possono avere esito favorevole.
- In casi simili il giudice deve valutare separatamente ogni singola cartella/atto e documentare in motivazione l'esame degli atti di notifica (relate, C.A.D., raccomandate di avviso ecc.), al fine di tutelare il diritto di difesa.
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