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Ordinanza

Ordinanza n. 2744/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Appalti, prot. n.-OMISSIS- del 9.03.2026, comunicato a mezzo PEC in pari data con nota prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata determinata l’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura di gara aperta, con rito accelerato, per la fornitura di n. 4 autocarri con fascia di carico bassa e n. 4 autocarri con fascia di carico media (livello balistico B4K) adibiti a “trasporto valori” per le esigenze del Comando Carabinieri Banca d’Italia - Lotti 1 (CIG: -OMISSIS-) e 2 (CIG: -OMISSIS-); - del Verbale rep. n.-OMISSIS- del 5.03.2026, richiamato nella predetta nota prot. n.-OMISSIS- del 9.03.2026, con cui è stata disposta l’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura di gara aperta, con rito accelerato, per la fornitura di n. 4 autocarri con fascia di carico bassa e n. 4 autocarri con fascia di carico media (livello balistico B4K) adibiti a “trasporto valori” per le esigenze del Comando Carabinieri Banca d’Italia - Lotti 1 (CIG: -OMISSIS-) e 2 (CIG: -OMISSIS-) e proposta l’aggiudicazione di entrambi i Lotti in favore della -OMISSIS-; - di tutti i Verbali di gara, nessuno eccettuato e/o escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupposto e/o conseguente e/o connesso a quelli impugnati, anche se al momento non conosciuto, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione della procedura, allo stato non conosciuto; E PER l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’esclusione di -OMISSIS- e la conseguente riammissione in gara; NONCHÉ PER la declaratoria di annullamento e/o inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato con -OMISSIS-, con dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario, per la somma che potrà essere determinata in corso di causa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22\4\2026 : - della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Appalti, prot. n. -OMISSIS-del 13.04.2026, avente a oggetto “PROCEDURA APERTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI CON FASCIA DI CARICO BASSA E N. 4 AUTOCARRI CON FASCIA DI CARICO MEDIA (LIVELLO BALISTICO B4K) ADIBITI A “TRASPORTO VALORI”, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO CARABINIERI BANCA D’ITALIA – LOTTO 1 - C.I.G. -OMISSIS- E LOTTO 2 - C.I.G. -OMISSIS- – C.U.P. -OMISSIS-. Comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, let. c) del D.Lgs nr. 36/2023”, con cui la stazione appaltante ha comunicato alla -OMISSIS- l’aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 della procedura di gara aperta, con rito accelerato, per la fornitura di n. 4 autocarri con fascia di carico bassa e n. 4 autocarri con fascia di carico media (livello balistico B4K) adibiti a “trasporto valori” per le esigenze del Comando Carabinieri Banca d’Italia, in favore della -OMISSIS- - del Decreto della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. n. 92 R.D. del 25.03.2026, comunicato con nota prot. n. -OMISSIS-del 13.04.2026, con cui è stata decretata l’aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 di gara in favore della -OMISSIS-; - di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupposto e/o conseguente e/o connesso a quelli impugnati, anche se al momento non conosciuto, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione della procedura, allo stato non conosciuto; E PER l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’esclusione di -OMISSIS- e la conseguente riammissione in gara;

Giustizia amministrativa202604361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per grave illecito professionale e, con motivi aggiunti, aggiudicazione dei due lotti a un'altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di autocarri blindati destinati al trasporto valori, chiedendo la riammissione, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva aggiudicazione dei due lotti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferite alla sussistenza e alla valutazione dei gravi illeciti professionali, all'adeguatezza della motivazione dell'esclusione, al mancato apprezzamento delle contestazioni giudiziali mosse contro alcune risoluzioni contrattuali e alla mancata valutazione di misure di self-cleaning ai sensi degli artt. 96 e 98 del d.lgs. 36/2023. L'impresa sosteneva, in particolare, che le quattro risoluzioni di precedenti contratti per grave inadempimento non fossero sufficienti a fondare l'esclusione e che l'amministrazione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio procedimentale e considerare gli argomenti difensivi svolti nei giudizi civili.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie adeguata la motivazione dell'esclusione: l'amministrazione aveva analiticamente riepilogato quattro risoluzioni contrattuali, tutte recenti e relative a forniture di oggetto analogo, e le aveva espressamente sussunte negli artt. 95, comma 1, lettera e), e 98, commi 1, 2 e 3, lettera c), del d.lgs. 36/2023, rendendo comprensibile il percorso logico-giuridico e il giudizio di inaffidabilità. Il Collegio ha rilevato che non risultavano indicate concrete misure organizzative o di self-cleaning adottate dall'impresa e non apprezzate dall'amministrazione; al contrario, l'impresa negava le proprie inadempienze. Non è stata ravvisata, in via cautelare, una manifesta violazione dell'art. 96, comma 7, del d.lgs. 36/2023 per il mancato esame delle contestazioni giudiziali, poiché tale profilo avrebbe potuto riguardare soltanto due episodi, mentre gli altri due, già sufficienti a integrare la fattispecie espulsiva, erano stati contestati giudizialmente solo dopo l'adozione dell'esclusione. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'esclusione possa fondarsi anche su una sola risoluzione riconducibile all'art. 98, comma 3, lettera c), del d.lgs. 36/2023. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla rapida ricostituzione della dotazione di mezzi blindati, resa necessaria anche dalla precedente risoluzione contrattuale per inadempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la trattazione di merito all'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata utilizzata, insieme all'art. 98, per qualificare i fatti relativi alle risoluzioni contrattuali come gravi illeciti professionali idonei a giustificare l'esclusione dalla gara.

  • art. 98, commi 1, 2 e 3, lettera c), d.lgs. 36/2023

    significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento

    Le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, sfociate nella risoluzione per inadempimento, possono integrare un grave illecito professionale e fondare l'esclusione; secondo la valutazione cautelare, anche un solo atto di risoluzione può essere sufficiente.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla valutazione delle misure di self-cleaning, ma il TAR ha rilevato che l'impresa non aveva indicato concrete misure organizzative adottate dopo le risoluzioni.

  • art. 96, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, una manifesta violazione per il mancato riferimento alle contestazioni giudiziali, osservando che alcuni episodi erano già di per sé sufficienti e che due contestazioni erano successive all'esclusione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, respingendo la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione dell'esclusione per grave illecito professionale è prima facie adeguata quando la stazione appaltante individua analiticamente le precedenti risoluzioni contrattuali, ne descrive le circostanze e le riconduce espressamente alle fattispecie degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, rendendo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che abbiano determinato la risoluzione per inadempimento possono integrare un grave illecito professionale idoneo a fondare l'esclusione dalla gara; in sede cautelare, anche una sola risoluzione può risultare sufficiente, se concretamente valutata come rilevante ai fini dell'affidabilità dell'operatore.
  • La valutazione del self-cleaning presuppone che l'operatore economico abbia allegato specifiche e concrete misure organizzative adottate dopo gli episodi pregiudizievoli; in assenza di tali allegazioni, non è configurabile un obbligo dell'amministrazione di apprezzare misure non indicate dall'impresa.
  • Il mancato esame delle contestazioni giudiziali relative a precedenti risoluzioni non determina necessariamente l'illegittimità dell'esclusione quando altri episodi, non adeguatamente neutralizzati e autonomamente sufficienti a integrare la fattispecie espulsiva, sorreggono comunque il provvedimento.
  • Nella tutela cautelare relativa a una gara destinata a ricostituire rapidamente dotazioni operative essenziali, il periculum può essere escluso dalla prevalenza dell'interesse pubblico alla tempestiva disponibilità dei beni, soprattutto quando la carenza della dotazione sia stata aggravata dall'inadempimento relativo a una precedente fornitura.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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