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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/386

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione, del 6 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga al 7 giugno 2020 i principali termini entro cui operatori e Stati membri devono adeguarsi ai requisiti di interoperabilità per i sistemi di sorveglianza aerea previsti dal regolamento (UE) n. 1207/2011. Rivede inoltre gli obblighi relativi agli aeromobili di Stato, aggiornando anche gli obblighi di comunicazione alla Commissione e i riferimenti dell’allegato II. L’intervento è motivato dalla necessità di riallineare i requisiti tecnici con la certificazione delle apparecchiature, evitare ritardi applicativi e consentire un aggiornamento più efficiente delle flotte.

Modifica i requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo, prorogando e riallineando i termini di equipaggiamento degli aeromobili e degli aeromobili di Stato con transponder SSR e funzionalità supplementari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di aeromobili e agli Stati membri nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare, con riferimento ai voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Riguarda in particolare gli aeromobili con massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, gli aeromobili ad ala fissa che rientrano in tali criteri, e gli aeromobili di Stato. Incide anche sugli Stati membri per quanto concerne la protezione dello spettro radio, le comunicazioni alla Commissione e le eventuali facoltà di imporre requisiti più ampi in specifiche zone di sorveglianza. Non disciplina in via generale tutti gli aeromobili, ma solo quelli e le situazioni espressamente richiamati dal regolamento modificato.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 sulla sorveglianza del cielo unico europeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione interviene sul quadro tecnico di interoperabilità per la sorveglianza del traffico aereo europeo. L’obiettivo è riallineare i termini di adeguamento della flotta alle esigenze di certificazione e disponibilità delle apparecchiature, garantendo al contempo coerenza tra obblighi degli operatori, obblighi degli Stati membri e requisiti applicabili agli aeromobili di Stato.

Finalità dell’intervento

Dai considerando emerge che la Commissione ha ritenuto opportuno concedere un periodo supplementare per l’adeguamento degli aeromobili alle funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced e, più in generale, per l’installazione di transponder SSR conformi ai requisiti tecnici dell’allegato II del regolamento modificato. L’intervento risponde anche alla necessità di riallineare i requisiti di certificazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea con quelli del regolamento (UE) n. 1207/2011 e di tenere conto delle difficoltà di approvvigionamento e delle esigenze di protezione dello spettro radio.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, applicabile ai sistemi di sorveglianza nella rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare. Le modifiche riguardano in particolare:

  • gli operatori di aeromobili che effettuano i voli di cui all’articolo 2, paragrafo 2;
  • gli aeromobili con massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi;
  • gli aeromobili ad ala fissa che ricadono in tali soglie;
  • gli aeromobili di Stato.

Nuovi termini per gli operatori di aeromobili

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1207/2011 viene riscritto per fissare al 7 giugno 2020 il termine entro cui gli operatori devono equipaggiare gli aeromobili interessati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi all’allegato II. In particolare:

  • tutti gli aeromobili interessati devono rispettare le caratteristiche dell’allegato II, parte A;
  • gli aeromobili con massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi devono anche soddisfare le caratteristiche della parte B;
  • gli aeromobili ad ala fissa con le medesime soglie devono inoltre soddisfare le caratteristiche della parte C.

Il nuovo testo conferma anche l’obbligo di diversità di antenna per gli aeromobili di massa superiore a 5 700 kg o con velocità superiore a 250 nodi, secondo il punto 3.1.2.10.4 dell’annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi gli emendamenti fino al n. 85.

Facoltà degli Stati membri di estendere i requisiti

Il nuovo paragrafo 7 dell’articolo 5 consente agli Stati membri di imporre requisiti di trasporto, conformi all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), a tutti gli aeromobili che operano i voli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nelle zone in cui i servizi di sorveglianza utilizzano dati dell’allegato II, parte B, e sono forniti da fornitori di servizi di navigazione aerea.

Protezione dello spettro radio

L’articolo 6, relativo alla protezione dello spettro radio, viene modificato rinviando al 2 gennaio 2020 la data che prima era fissata al 5 febbraio 2015 per i paragrafi 1 e 3. La modifica mira a concedere agli Stati membri più tempo per dotare i fornitori di servizi di navigazione aerea degli strumenti di misurazione e dei metodi di rispondenza necessari a evitare interferenze dannose prodotte dai sistemi di sorveglianza a terra.

Aeromobili di Stato

Anche gli aeromobili di Stato beneficiano di una proroga analoga a quella prevista per gli altri operatori. L’articolo 8 prevede che:

  • entro il 7 giugno 2020 gli aeromobili di Stato operanti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, siano muniti di transponder SSR conformi all’allegato II, parte A;
  • entro la stessa data, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi debbano rispettare anche le parti B e C dell’allegato II.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Entro il 1° gennaio 2019 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione due elenchi distinti:

  • gli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder conformi alla parte A dell’allegato II, con i relativi motivi;
  • gli aeromobili di Stato di tipo trasporto che non possono essere equipaggiati con transponder conformi alle parti B e C dell’allegato II, con i relativi motivi.

I motivi ammessi per la mancata installazione sono tassativi:

  • vincoli tecnici ineludibili;
  • aeromobili di Stato che non saranno più in servizio operativo al 1° gennaio 2024;
  • vincoli di approvvigionamento.

Aggiornamento dell’articolo 14 e dell’allegato II

Sono inoltre aggiornate alcune date nell’articolo 14:

  • al paragrafo 1, la data 8 giugno 2016 diventa 7 giugno 2020;
  • al paragrafo 3, la data 1° luglio 2017 diventa 1° gennaio 2019.

L’allegato II viene adeguato nei titoli delle parti A, B e C per riflettere i nuovi rinvii agli articoli interessati e per chiarire il perimetro delle capacità richieste ai transponder SSR e dei dati di sorveglianza supplementari.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dei termini per l’equipaggiamento degli aeromobili

L’articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1207/2011 è sostituito. Gli operatori devono assicurare che entro il 7 giugno 2020 gli aeromobili interessati siano equipaggiati con transponder SSR conformi all’allegato II, parte A; per gli aeromobili con massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi è richiesto anche il rispetto della parte B; per gli aeromobili ad ala fissa con le medesime caratteristiche dimensionali/di velocità è richiesto anche il rispetto della parte C. È inoltre previsto l’obbligo di diversità di antenna per gli aeromobili di massa superiore a 5 700 kg o con velocità superiore a 250 nodi.

Facoltà degli Stati membri di estendere requisiti di trasporto

Gli Stati membri possono imporre a tutti gli aeromobili che operano i voli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nelle zone in cui i servizi di sorveglianza utilizzano dati dell’allegato II, parte B, requisiti di trasporto conformi all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

Rinvio dei termini per la protezione dello spettro radio

All’articolo 6, paragrafi 1 e 3, la data del 5 febbraio 2015 è sostituita con il 2 gennaio 2020, differendo gli obblighi degli Stati membri connessi agli strumenti di misurazione e ai metodi di rispondenza necessari per evitare interferenze dannose dei sistemi di sorveglianza a terra.

Regime per gli aeromobili di Stato

L’articolo 8 è riscritto per prevedere che entro il 7 giugno 2020 gli aeromobili di Stato operanti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, siano muniti di transponder SSR conformi all’allegato II, parte A. Per gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi è richiesto anche il rispetto delle parti B e C dell’allegato II.

Obblighi di comunicazione alla Commissione sulle deroghe o impossibilità tecniche

Entro il 1° gennaio 2019 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l’elenco degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder conformi alla parte A dell’allegato II, indicando i motivi della mancata installazione. Devono inoltre comunicare l’elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto che non possono essere equipaggiati con transponder conformi alle parti B e C, con indicazione dei motivi. Le ragioni ammesse sono: vincoli tecnici ineludibili, cessazione dal servizio operativo al 1° gennaio 2024, oppure vincoli di approvvigionamento.

Aggiornamento delle date nell’articolo 14

All’articolo 14, paragrafo 1, la data 8 giugno 2016 è sostituita con il 7 giugno 2020; al paragrafo 3, la data 1° luglio 2017 è sostituita con il 1° gennaio 2019.

Aggiornamento dell’allegato II

Sono modificati i titoli delle parti A, B e C dell’allegato II per allinearli ai nuovi rinvii agli articoli 4, 5, 7, 8 e 14 del regolamento modificato, chiarendo quali capacità dei transponder SSR e quali dati di sorveglianza supplementari sono richiesti in ciascun caso.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereosicurezza aereainteroperabilitàsorveglianza del traffico aereoprotezione dello spettro radio

Testo integrale

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