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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2257

Regolamento (UE) 2025/2257 del Consiglio, del 29 settembre 2025, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029)

Normativa europea32025R2257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la ripartizione, tra Spagna, Francia e Portogallo, delle possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo 2025-2029 dell’accordo di partenariato con Sao Tomé e Príncipe. L’atto è adottato per consentire l’immediata operatività del protocollo, applicato provvisoriamente dal 6 ottobre 2025, e per ridurre l’interruzione delle attività dei pescherecci dell’Unione. La disciplina è essenziale e consiste quasi esclusivamente nell’assegnazione numerica delle unità autorizzate per ciascuna categoria di nave.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2025-2029 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e Sao Tomé e Príncipe.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri cui sono attribuite le possibilità di pesca previste dal protocollo 2025-2029 con Sao Tomé e Príncipe, ossia Spagna, Francia e Portogallo. Riguarda esclusivamente la ripartizione delle autorizzazioni/quote di accesso per due categorie di pescherecci dell’Unione operanti nella zona di pesca di Sao Tomé e Príncipe: tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. Si applica dal 6 ottobre 2025, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo; non disciplina altri aspetti tecnici della pesca né estende diritti a soggetti diversi dagli Stati membri indicati.

Ripartizione delle possibilità di pesca con Sao Tomé e Príncipe (2025-2029)

Il regolamento del Consiglio 2025/2257 disciplina la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2025-2029 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe. L’atto è adottato nel contesto del rinnovo del quadro convenzionale dopo la scadenza del precedente protocollo il 18 dicembre 2024 ed è funzionale a garantire la continuità operativa delle attività di pesca dell’Unione nella zona interessata.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama che l’accordo originario di partenariato è stato concluso con il regolamento (CE) n. 894/2007 ed è entrato in vigore il 29 agosto 2011. Dopo l’autorizzazione conferita alla Commissione il 10 settembre 2024 per avviare nuovi negoziati, il protocollo 2025-2029 è stato siglato il 9 aprile 2025 e firmato il 6 ottobre 2025, con decisione (UE) 2025/2139 del Consiglio. Poiché il protocollo si applica in via provvisoria dalla firma, il regolamento si applica dalla stessa data per evitare soluzioni di continuità nelle attività di pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda esclusivamente gli Stati membri destinatari delle possibilità di pesca: Spagna, Francia e Portogallo. Il suo contenuto si limita alla distribuzione delle unità autorizzate per due categorie di pescherecci dell’Unione che operano nella zona di pesca di Sao Tomé e Príncipe:

  • tonniere con reti a circuizione;
  • pescherecci con palangari di superficie. Non introduce regole tecniche di esercizio della pesca, né disciplina licenze, controlli o sanzioni.

Ripartizione numerica delle possibilità di pesca

La ripartizione stabilita dall’articolo 1 è la seguente:

  • 26 tonniere con reti a circuizione: 15 unità alla Spagna e 11 alla Francia;
  • 9 pescherecci con palangari di superficie: 7 unità alla Spagna e 2 al Portogallo. La disposizione assegna quindi contingenti nazionali in modo puntuale, senza margini di ulteriore articolazione nel testo del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la data di applicazione sostanziale è fissata al 6 ottobre 2025, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore ittico e per i consulenti che assistono armatori e imprese di pesca, il regolamento è rilevante soprattutto perché determina quale Stato membro può utilizzare ciascuna quota/autorizzazione prevista dal protocollo. L’efficacia pratica dipende quindi dal coordinamento tra disciplina UE, applicazione provvisoria del protocollo e assegnazione interna delle possibilità di pesca ai soggetti autorizzati dalle competenti autorità nazionali.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029) sono ripartite tra gli Stati membri come segue: 26 tonniere con reti a circuizione, di cui 15 unità alla Spagna e 11 alla Francia; 9 pescherecci con palangari di superficie, di cui 7 unità alla Spagna e 2 al Portogallo.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 6 ottobre 2025, in modo coerente con l’applicazione provvisoria del protocollo firmato il 6 ottobre 2025.

Contesto dell’adozione

L’atto dà attuazione alla conclusione del nuovo protocollo 2025-2029, negoziato dopo la scadenza del precedente protocollo il 18 dicembre 2024. Il Consiglio richiama l’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di Sao Tomé e Príncipe e la necessità di evitare una lunga interruzione delle attività.

Natura giuridica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 288 TFUE; il fondamento giuridico richiamato è l’articolo 43 TFUE.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionaliripartizione di quoterelazioni esterne dell’unione

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