Sentenza del 06/07/2016 n. 5940 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO - NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA - Mancata allegazione dell'avviso di ricevimento - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, quando la notificazione è stata eseguita a mezzo posta e l'Ufficio non si è costituito, comporta l'impossibilità di provare il perfezionamento della notifica e determina l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo raccomandata postale, ma non ha allegato l'avviso di ricevimento necessario a dimostrare l'avvenuta perfezione della notificazione. In assenza di costituzione dell'Ufficio, tale omissione impedisce al giudice di verificare che il ricorso sia stato regolarmente notificato entro i termini.
Massime di principio
- Quando un ricorso tributario è notificato tramite raccomandata, il ricorrente deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, poiché esso prova la consegna e il perfezionamento della notificazione.
- Se l'amministrazione resistente non si costituisce, il giudice non può supplire all'assenza dell'avviso di ricevimento verificando la notifica attraverso gli atti difensivi dell'Ufficio.
- La mancata allegazione dell'avviso di ricevimento non è una mera irregolarità formale: in assenza di altri elementi idonei a dimostrare la ricezione, può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Prima di depositare un ricorso notificato per posta è necessario verificare la disponibilità dell'avviso di ricevimento e rispettare sia i termini di notifica sia quelli di costituzione in giudizio.
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