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Legge

L.R. Marche 18/2021

Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Marche l’ordinamento e l’organizzazione della Giunta regionale, la struttura amministrativa, i poteri della Giunta e del segretario generale, gli incarichi dirigenziali, gli organismi di supporto e le regole sul personale. Prevede strumenti di programmazione, valutazione, welfare e norme transitorie; resta applicabile dal 31 luglio 2021, con successivi aggiornamenti puntuali, ma contiene varie disposizioni ormai transitorie o superate.

Organizzazione della Giunta regionale e disciplina del personale

Organizzazione della Giunta regionale e del personale

La legge, applicabile alla Regione Marche, disciplina l’ordinamento della Giunta regionale, la struttura amministrativa, i rapporti tra organi politici e dirigenza, il reclutamento e la gestione del personale, nonché gli organismi di supporto e le strutture di diretta collaborazione del Presidente.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira ad accrescere l’efficienza delle strutture amministrative e a migliorare l’impiego del personale, nel rispetto della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali. La disciplina valorizza funzionalità, trasparenza, responsabilità, partecipazione dei cittadini, formazione permanente, pari opportunità, crescita digitale e welfare aziendale.

Principi di organizzazione e strumenti di programmazione

L’organizzazione amministrativa è improntata a collegialità operativa, partecipazione del personale, comunicazione interna ed esterna e uso di un sistema informativo regionale integrato. La Giunta e il Presidente definiscono obiettivi e programmi e verificano i risultati dell’azione amministrativa.

Tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio sono previsti:

  • Piano e Relazione sulla performance;
  • Piano integrato di attività e organizzazione;
  • programma annuale della digitalizzazione e della semplificazione;
  • report e relazione sull’attuazione della programmazione, con cadenza almeno semestrale;
  • Agenda normativa della Giunta regionale, aggiornata annualmente.

Il programma annuale di digitalizzazione si conforma al Piano triennale per l’informatica nella PA e monitora l’attuazione della l.r. 3/2015. L’Agenda normativa individua gli atti da sottoporre ad analisi di impatto della regolamentazione.

Funzioni della Giunta regionale

La Giunta assume le determinazioni necessarie all’attuazione della legge ed esercita sia funzioni di indirizzo politico-amministrativo sia funzioni organizzative. In particolare:

  • approva atti normativi, regolamentari, applicativi e di indirizzo;
  • definisce obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali;
  • verifica i risultati rispetto agli obiettivi;
  • approva atti di competenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e le richieste di parere agli organismi consultivi;
  • adotta e presenta documenti finanziari e contabili;
  • determina criteri e modalità generali in materia di ausili finanziari, tariffe, canoni e oneri;
  • propone la dichiarazione dello stato di emergenza;
  • nomina il segretario generale, istituisce dipartimenti, direzioni, settori e unità di progetto, assegna risorse, approva il fabbisogno di personale, disciplina gli organi disciplinari, il piano della performance, il piano anticorruzione, le azioni positive, il programma di digitalizzazione, l’Agenda normativa e le regole sul welfare aziendale e sul lavoro agile.

Le deliberazioni della Giunta sono adottate su proposta del segretario generale o dei direttori di dipartimento, ma la Giunta può discostarsi dalle proposte. Alle proposte deve accompagnarsi il parere di legittimità e regolarità tecnica del dirigente competente.

Responsabilità dirigenziale e valutazione

I dirigenti rispondono del raggiungimento degli obiettivi, della gestione delle risorse e della legittimità dell’azione amministrativa. Segretario generale, dirigenti e personale dipendente sono sottoposti a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, della retribuzione di risultato e del conferimento o revoca degli incarichi.

In caso di valutazione negativa:

  • per direttori di dipartimento e dirigenti di direzione o settore la Giunta può revocare l’incarico o recedere dal rapporto di lavoro, previa contestazione e sentito il Comitato dei garanti;
  • per il segretario generale la Giunta può risolvere il contratto, previa contestazione e nel rispetto dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001.

Poteri sostitutivi e autotutela

Se un dirigente regionale è inerte o ritarda l’adozione di un atto, la Giunta esercita il potere sostitutivo secondo l’art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990. La Giunta disciplina anche l’autotutela, compreso l’annullamento degli atti dirigenziali per motivi di legittimità.

Rapporti con il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

L’organizzazione del Consiglio-Assemblea è regolata da norme proprie. Giunta e Ufficio di Presidenza possono:

  • disciplinare la valutazione del personale;
  • stipulare intese sui rapporti in materia di personale;
  • consentire al Consiglio l’uso del patrocinio dell’Avvocatura regionale mediante convenzione approvata da entrambi.

Pari opportunità

I comitati e le commissioni previsti dalla legge devono essere composti da entrambi i generi, per garantire la parità tra donne e uomini.

Struttura organizzativa

L’amministrazione della Giunta è articolata in:

  • segreteria generale;
  • dipartimenti;
  • direzioni;
  • settori.

La segreteria generale è la struttura di vertice e assicura l’esercizio organico e integrato delle funzioni di tutte le strutture. I dipartimenti sono strutture apicali che coordinano le strutture dipendenti. Le direzioni sono strutture intermedie tra dipartimenti e settori; i settori sono il livello organizzativo immediatamente inferiore alle direzioni.

La Giunta istituisce dipartimenti e direzioni in base a complessità, eterogeneità, intersettorialità, innovazione organizzativa e tecnologica, competenze professionali richieste e settori di intervento. Può prevedere, in alcuni dipartimenti, solo settori.

Segreteria generale e segretario generale

La segreteria generale può articolarsi in direzioni e settori, compresi quelli di controllo e ispezione, e comprende il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il segretario generale:

  • assegna risorse alle strutture dipendenti dalla segreteria;
  • coordina i dirigenti assegnati;
  • impartisce direttive per la gestione del personale;
  • nomina e revoca le posizioni non dirigenziali;
  • esercita i poteri sostitutivi secondo le regole fissate dalla Giunta;
  • propone alla Giunta obiettivi, direttive, istituzione di dipartimenti, direzioni, settori e posizioni non dirigenziali, attribuzione delle competenze e riparto delle risorse;
  • propone nomina e revoca dei direttori di dipartimento e del vice-segretario;
  • nomina e revoca, informando il Comitato di coordinamento, i dirigenti di direzione e di settore;
  • propone l’istituzione delle unità di progetto e l’affidamento della direzione;
  • individua il RPCT, il responsabile della protezione dati e il dirigente che svolge le funzioni di datore di lavoro;
  • concorre all’approvazione del Piano performance, del piano anticorruzione, del programma di digitalizzazione e dell’Agenda normativa;
  • definisce attività comuni e gruppi di lavoro;
  • coordina i direttori di dipartimento;
  • presenta la relazione sui report di attuazione della programmazione;
  • esprime pareri su atti di Giunta e del Presidente nelle materie di competenza.

Dipartimenti, direzioni e settori

I dipartimenti sono preposti a macro-competenze omogenee e sono affidati a direttori di dipartimento. La Giunta non può istituire più di dieci dipartimenti.

Le direzioni sono strutture di livello inferiore ai dipartimenti, affidate a dirigenti di direzione. I settori sono strutture immediatamente subordinate e sono affidati a dirigenti di settore. I dirigenti operano secondo gli indirizzi del sovraordinato, o del segretario generale quando le attività coinvolgono più strutture.

Funzioni dirigenziali comuni

I dirigenti sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e del conseguimento degli obiettivi. Adottano gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli verso l’esterno, gestiscono risorse finanziarie, umane e strumentali e stipulano contratti e convenzioni.

Per il coordinamento e la verifica degli obiettivi sono previste conferenze periodiche:

  • il segretario generale per la segreteria generale;
  • i direttori di dipartimento per il dipartimento;
  • i dirigenti di direzione per la direzione;
  • i dirigenti di settore per il personale del settore.

Attribuzioni specifiche di direttori di dipartimento, dirigenti di direzione e di settore

I direttori di dipartimento:

  • propongono atti alla Giunta e al Presidente ed esprimono il parere tecnico-legittimità;
  • assegnano risorse alle strutture dipendenti;
  • coordinano e indirizzano i dirigenti;
  • adottano direttive per la gestione del personale;
  • coadiuvano il segretario nell’istituzione di direzioni, settori e posizioni non dirigenziali;
  • nominano e revocano le posizioni non dirigenziali afferenti al dipartimento;
  • esercitano poteri sostitutivi;
  • redigono almeno semestralmente il report sull’attuazione della programmazione.

I dirigenti di direzione, oltre alle funzioni generali, esprimono pareri tecnico-legittimità, assegnano risorse, coordinano i dirigenti sottoposti, formulano proposte sui settori e sulle posizioni non dirigenziali e collaborano al monitoraggio della programmazione.

I dirigenti di settore esprimono pareri tecnico-legittimità, formulano proposte sulle posizioni non dirigenziali e collaborano al monitoraggio della programmazione.

Unità di progetto e Comitato di coordinamento

La Giunta può istituire unità di progetto temporanee per coordinare interventi e progetti che coinvolgono strutture diverse. Le unità sono create con le risorse disponibili, hanno obiettivi, tempi e verifiche prestabiliti e durano fino al completamento dei compiti o progetti. La loro gestione può essere affidata a direttori di dipartimento o dirigenti di direzione o settore. L’incarico di direzione non dà diritto a compensi aggiuntivi, salvo la valutazione ai fini della retribuzione di risultato.

Il Comitato di coordinamento, composto dal segretario generale e dai direttori di dipartimento, promuove omogeneità e integrazione funzionale. Esso:

  • coadiuva il segretario nella proposta di settori e posizioni non dirigenziali;
  • supporta l’individuazione delle attività interdipartimentali per le unità di progetto;
  • concorre alla elaborazione del Piano performance, del piano anticorruzione, del programma di digitalizzazione, della relazione sui report e dell’Agenda normativa;
  • partecipa alla valutazione dei dirigenti di direzione e di settore con il supporto dell’OIV;
  • contribuisce alla definizione delle risorse e dei profili professionali necessari al fabbisogno di personale.

Posizioni non dirigenziali

Possono essere istituite posizioni non dirigenziali nella segreteria generale e nelle strutture dirigenziali, secondo la normativa vigente e il CCNL. Tali posizioni possono ricevere delega alla firma di provvedimenti finali con rilevanza esterna, ma non del parere di legittimità e regolarità tecnica sugli atti da approvare in Giunta. Possono anche essere delegate alla partecipazione alle conferenze di servizi, anche decisive, con determinazioni del dirigente delegante.

Le posizioni sono individuate con deliberazione della Giunta; gli incarichi sono conferiti dal segretario generale e dai direttori di dipartimento tramite interpello, valutando attitudini, professionalità ed esperienze.

Strutture di diretta collaborazione del Presidente

Il Presidente può nominare:

  • un Capo di Gabinetto, con compiti di collaborazione nelle relazioni esterne e con incarico fiduciario a tempo determinato, di diritto privato, cessante con il mandato del Presidente;
  • un portavoce, per i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione, anch’esso con incarico a tempo determinato e cessazione con il mandato del Presidente.

Il Capo di Gabinetto e il portavoce operano con il personale della Giunta. I rispettivi compensi sono omnicomprensivi e soggetti ai limiti previsti dalla legge e dal CCNL.

Organismo Interno di Valutazione

È istituito l’Organismo Interno di Valutazione (OIV), composto da tre membri esterni, nominati dalla Giunta, con mandato triennale rinnovabile una sola volta. L’OIV:

  • svolge il controllo strategico;
  • supporta la valutazione del segretario generale, dei direttori di dipartimento, dei direttori delle agenzie regionali e, per gli enti del SSR, dei direttori generali;
  • verifica la correttezza metodologica della valutazione;
  • opera in autonomia e risponde al Presidente.

Sono previsti requisiti di elevata professionalità e iscrizione all’elenco nazionale OIV, oltre a cause di incompatibilità. La Giunta individua il contingente di personale di supporto e disciplina funzionamento e rapporti con le altre strutture.

Collaborazioni esterne, consulenze e Comitato tecnico-consultivo per la legislazione

La Giunta può affidare attività di studio, ricerca e consulenza a docenti, professionisti ed esperti, nel rispetto dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001. Gli incarichi devono specificare oggetto, modalità, durata, compenso, verifica dei risultati e strutture di riferimento, e sono supportati da curriculum dettagliato.

La Giunta può inoltre costituire comitati o gruppi di lavoro consultivi con dipendenti ed esperti esterni, nonché stipulare accordi e convenzioni con università, istituti ed enti di rilievo.

È inoltre istituito il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione, composto da non più di cinque esperti esterni, per coadiuvare Presidente e Giunta nell’elaborazione di iniziative legislative e regolamentari e nell’analisi tecnico-normativa.

Incarichi di collaborazione presso la Presidenza e segreterie particolari

Il Presidente può conferire fino a tre incarichi di collaborazione a soggetti esterni per le politiche istituzionali regionali. Gli incarichi possono essere di lavoro subordinato privato o di lavoro autonomo, durano al massimo un anno finanziario, sono rinnovabili e cessano con il mandato del Presidente. È ammesso anche il ricorso a consulenti con solo rimborso spese.

Per l’assistenza personale al Presidente, al Vicepresidente e agli Assessori sono istituite segreterie particolari con limiti di organico. La legge disciplina:

  • composizione e limiti numerici;
  • possibilità di assegnare personale regionale, di altre pubbliche amministrazioni o del settore privato;
  • trattamento economico omnicomprensivo;
  • regime di aspettativa o comando per il personale assegnato;
  • durata degli incarichi, che non può eccedere la legislatura;
  • specifiche previsioni per eventi sismici e per il personale addetto alla guida di autovetture.

Rapporto di lavoro, responsabilità, fabbisogno e codice di comportamento

Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è regolato dalla disciplina statale sul pubblico impiego, dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, dai CCNL del comparto e della dirigenza Funzioni locali e dalla legge regionale.

Si applicano le regole sull’incompatibilità dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, i cui criteri operativi sono definiti dalla Giunta, nonché la normativa sulla responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e contabile.

La spesa complessiva per il personale è stabilita nella legge di bilancio pluriennale. Giunta e Ufficio di Presidenza definiscono le rispettive dotazioni organiche nei limiti di spesa.

La Giunta e l’Ufficio di Presidenza adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti regionali, pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale; ne è prevista la formazione.

CUG, formazione e welfare aziendale

È istituito il Comitato unico di garanzia (CUG), con composizione paritetica e presenza di entrambi i generi. Il CUG unifica le funzioni dei precedenti organismi per pari opportunità e mobbing, è costituito con decreto del segretario generale e adotta un proprio regolamento entro 60 giorni. La partecipazione è gratuita.

La scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione cura aggiornamento e riqualificazione del personale regionale; può estendere le attività anche ad altri enti e amministrazioni, e in certi casi a soggetti privati. La Giunta ne disciplina organizzazione e funzionamento e approva il piano triennale delle attività formative, aggiornato annualmente.

La Giunta può sostenere, mediante convenzione e nei limiti di bilancio, iniziative di welfare aziendale di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti.

Qualifica dirigenziale e accesso

La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica e comprende gli incarichi di direttore di dipartimento, dirigente di direzione e dirigente di settore. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico, con bando che valorizza requisiti di laurea ed esperienza professionale e valuta competenze dirigenziali, titoli ed esperienze maturate nella pubblica amministrazione.

Incarico di segretario generale

Il segretario generale è nominato a inizio legislatura, entro 120 giorni dall’insediamento della Giunta, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Può essere scelto tra soggetti interni o esterni con specifici requisiti di laurea ed esperienza dirigenziale quinquennale.

Il trattamento economico è parametrato alla dirigenza apicale pubblica. Il contratto disciplina anche le cause di risoluzione anticipata, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi. Se l’incarico è conferito a un dipendente regionale, questi è collocato in aspettativa senza assegni, utile ai fini previdenziali e di anzianità. Dal 2024 la disciplina della retribuzione di posizione e risultato del segretario generale è applicata nei limiti previsti dalla legge modificativa del 2023.

Incarichi dirigenziali, rotazione, mobilità e funzioni vicarie

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta su proposta del segretario generale. Nella scelta si considerano natura della posizione, programmi da realizzare, attitudini, formazione, curriculum e risultati pregressi.

La legge consente:

  • incarichi a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni;
  • incarichi a soggetti esterni entro il limite del 10% della dotazione organica dirigenziale;
  • aspettativa senza assegni per i dipendenti pubblici incaricati;
  • conferimento di incarichi anche di valore economico inferiore in caso di mancata riconferma;
  • incarichi ad interim;
  • incarichi presso enti strumentali con collocamento in distacco.

La rotazione degli incarichi è principio generale per prevenire la corruzione. È inoltre assicurata la massima mobilità tra i dirigenti della Giunta, del Consiglio-Assemblea e degli enti strumentali.

I dirigenti individuano i vicari per assenza o impedimento. La funzione di segretario generale può essere attribuita temporaneamente, in mancanza del titolare, per un periodo massimo di sei mesi.

Comitato dei garanti

Il Comitato dei garanti è organismo di garanzia per i dirigenti e rende pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale. È costituito con decreto del Presidente, secondo modalità di scelta e funzionamento definite dalla Giunta, non prevede compensi e può essere utilizzato anche dal Consiglio-Assemblea e dagli enti dipendenti dalla Regione.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e regime finanziario

La Giunta doveva costituire le strutture organizzative e conferire gli incarichi entro sei mesi dall’entrata in vigore; fino alla completa costituzione, continuavano ad applicarsi le regole previgenti. Altre disposizioni attuative dovevano essere adottate entro 12 mesi.

Sono fatti salvi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati sulla base delle norme abrogate, nonché gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti. Restano validi anche gli atti di Giunta compatibili con la nuova disciplina. Le graduatorie concorsuali restano efficaci nei limiti di legge.

La legge reca un’ampia abrogazione di precedenti leggi regionali e regolamenti in materia di organizzazione e personale, sostituendo la l.r. 20/2001 e altre disposizioni collegate.

Sul piano finanziario, l’attuazione avviene nei limiti delle risorse già iscritte e mediante le ordinarie leggi di bilancio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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