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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 1111 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE - Ruolo e cartella di pagamento - Indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso - Necessità - Esclusione - Indicazione di circostanze univoche per l'individuazione del medesimo - Sufficienza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo di Euro 1.436.000,87, deducendo, tra l'altro, la mancanza della sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento, l'omessa indicazione della specie del ruolo e degli estremi dell'atto presupposto, l'incomprensibilità delle somme richieste e del calcolo degli interessi, nonché l'illegittimità o l'omessa valutazione delle sanzioni. La cartella riguardava imposte, sanzioni e interessi derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi dopo la pronuncia della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, per la validità della cartella, non è indispensabile indicare gli estremi identificativi o la data di notifica dell'accertamento presupposto, essendo sufficiente fornire circostanze univoche che consentano di individuarlo e di verificare la pretesa. Le omissioni relative alla sottoscrizione, al responsabile del procedimento e alla specie del ruolo non determinavano l'invalidità della cartella nel caso concreto. Le contestazioni sulle sanzioni non erano ammissibili o fondate perché riferite ad accertamenti ormai definitivi, mentre le doglianze su motivazione, interessi e quantificazione richiedevano una diversa valutazione di fatto non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 1, 11, 12, 15, 20 e 25

    La cartella deve contenere il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.

    La cartella è valida quando consente al contribuente di individuare con certezza la pretesa tributaria e di controllare la correttezza della riscossione; non è sempre necessaria l'indicazione formale degli estremi o della data di notifica dell'accertamento presupposto.

  • D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6

    Indicazione degli estremi dell'atto precedentemente notificato, della relativa data di notifica e della specie del ruolo.

    Le indicazioni richieste dal decreto ministeriale costituiscono requisiti formali non assistiti automaticamente da una sanzione di nullità. L'invalidità può derivare solo da carenze concretamente tali da impedire la comprensione della causale e il controllo della pretesa.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, commi 1 e 3

    Gli atti devono contenere il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.

    Lo Statuto del contribuente richiede una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la pretesa, senza imporre necessariamente un livello di dettaglio formale ulteriore quando l'atto presupposto è comunque individuabile.

  • D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8

    Modifica degli artt. 1 e 12 del D.P.R. n. 602 del 1973.

    La disciplina primaria successiva ha confermato che ruoli e cartelle devono contenere il riferimento all'eventuale accertamento precedente oppure una motivazione, anche sintetica, della pretesa.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce causa di nullità per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera solo per i ruoli consegnati a partire dalla data prevista dalla norma; per i ruoli anteriori l'omissione non comporta automaticamente l'annullamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Disciplina la riscossione del tributo e degli interessi in base alle sentenze delle Commissioni tributarie.

    Quando la riscossione deriva da una sentenza tributaria regionale, la disciplina applicabile è quella dell'art. 68, con riscossione secondo quanto stabilito dalla sentenza, e non necessariamente quella relativa alle iscrizioni provvisorie in pendenza di giudizio.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 384 e 112

    Art. 384: potere della Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    La Corte ha esaminato direttamente una censura di omessa pronuncia, ritenendola comunque infondata, e ha ribadito che in cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o della chiarezza degli importi se il giudice di merito ha già motivato sul punto.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non è automaticamente nulla per omissioni meramente formali: occorre verificare se il contribuente riesca comunque a individuare la pretesa, l'atto presupposto e le somme richieste.
  • L'indicazione dell'accertamento precedente può essere effettuata anche mediante riferimenti o circostanze univoche, purché consentano un controllo effettivo della legittimità della riscossione.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento produce effetti diversi a seconda della data di consegna del ruolo; per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 non comporta, di regola, nullità o annullabilità.
  • La mancanza della sottoscrizione sulla cartella non determina invalidità quando l'atto è chiaramente riferibile all'autorità competente e il modello normativo non richiede la firma.
  • Le contestazioni relative a imposte o sanzioni già contenute in un avviso di accertamento definitivo non possono essere normalmente riproposte contro la successiva cartella, salvo vizi propri della cartella stessa.
  • Per contestare interessi o importi indicati nella cartella è necessario allegare una contestazione concreta e verificabile, indicando i criteri alternativi di calcolo o gli elementi specifici che renderebbero errata la pretesa.
  • In sede di legittimità non è possibile sostituire la valutazione del giudice di merito sulla comprensibilità della cartella con una diversa lettura dei documenti, salvo errori giuridici o carenze motivazionali rilevanti.

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