Ordinanza n. 2351/2026 - Napoli, Sezione 4
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sul decreto di accoglimento avente Cron. n. 1879/2021, Rep. n. 1762/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, sezione Nona, in persona del giudice Dott. Tartaglione Giuliano, nel procedimento recante R.G. – V.G. n°700/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte di Appello di Napoli posto a fondamento del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli, con il quale erano state liquidate somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nelle more, l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli già pendenti sono sospesi.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione è stata ritenuta automatica per il periodo biennale previsto dalla nuova disposizione, decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, senza esaminare, allo stato, i profili processuali, di merito e relativi alle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi ai crediti indicati dalla norma, per i due anni successivi al decorso del termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede la prosecuzione del giudizio sospeso a seguito di istanza di fissazione dell'udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Massime di principio
- La previsione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina la sospensione automatica, per il biennio previsto dalla norma, dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, una volta decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
- Al termine del periodo di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, secondo l'art. 80, comma 1, c.p.a.
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