Sentenza del 13/01/2015 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Studio professionale - Autonoma organizzazione - Requisiti 2. Avviso di accertamento - Obbligo di contattare in via preventiva il contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a IRAP dell'attività professionale e la legittimità dell'avviso di accertamento emesso senza un previo contraddittorio con il contribuente. Per l'applicazione del tributo è necessario verificare se l'attività sia autonomamente organizzata: tale requisito ricorre quando l'apporto della struttura organizzativa prevale su quello personale del professionista e l'organizzazione è potenzialmente idonea a sostituirlo nello svolgimento delle mansioni. È inoltre affermato l'obbligo dell'Amministrazione di contattare preventivamente il contribuente prima di adottare una decisione potenzialmente lesiva.
La decisione
La sentenza riconosce che l'autonoma organizzazione non può essere desunta dalla mera esistenza di uno studio professionale, ma deve risultare da una struttura organizzativa effettivamente prevalente rispetto all'attività personale del titolare e capace, se necessario, di sostituirlo. Viene inoltre affermata la necessità del previo coinvolgimento del contribuente mediante contraddittorio prima dell'adozione dell'atto lesivo. Ne consegue l'accoglimento delle ragioni del contribuente e l'illegittimità della pretesa o dell'avviso adottato in violazione di tali principi.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
La locuzione "autonoma organizzazione", requisito essenziale per l'assoggettamento a tributo, postula che non prevalga, nell'esplicazione dell'attività, il cosiddetto apporto organizzativo.
L'attività professionale è soggetta a IRAP solo quando l'organizzazione propria del professionista assume un ruolo prevalente rispetto al suo apporto personale ed è potenzialmente idonea a sostituirlo nelle mansioni.
Obbligo di previo contraddittorio endoprocedimentale
Sussiste l'obbligo, in capo al soggetto impositore, di contattare preventivamente il contribuente prima di addivenire alla adozione di qualsiasi decisione potenzialmente lesiva a suo carico.
Prima di emettere un atto sfavorevole, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento e presentare osservazioni, quando il principio è applicabile al caso concreto.
Cassazione, Sezione V, 16 febbraio 2007, n. 3678
Richiamata quale precedente in materia di autonoma organizzazione e assoggettabilità del professionista al tributo.
Cassazione, Sezione VI-5, 19 dicembre 2014, n. 26982
Richiamata quale precedente sul requisito dell'autonoma organizzazione.
Cassazione, Sezione VI-5, 19 dicembre 2014, n. 26991
Richiamata quale precedente sul requisito dell'autonoma organizzazione.
Cassazione, Sezioni Unite, 17 giugno/18 settembre 2014, n. 19667
Richiamata in materia di obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo nei procedimenti tributari.
Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184
Richiamata quale precedente sui limiti e sulle garanzie partecipative del contribuente nel procedimento tributario.
Cassazione, Sezione V, 4 luglio 2014, n. 15311
Richiamata quale precedente sui requisiti dell'autonoma organizzazione e sulla debenza dell'IRAP.
Massime di principio
- La sola presenza di uno studio, di beni strumentali o di collaboratori non dimostra automaticamente l'autonoma organizzazione: occorre valutare in concreto dimensioni, costi, personale e capacità della struttura di sostituire il professionista.
- L'IRAP tende a non essere dovuta quando l'attività è fondata principalmente sul lavoro personale del professionista e l'organizzazione svolge un ruolo meramente ausiliario o minimale.
- Quando la struttura organizzativa è significativa e prevalente rispetto all'apporto personale, il requisito dell'autonoma organizzazione può invece ritenersi integrato.
- Prima di adottare un atto tributario potenzialmente lesivo, l'Amministrazione deve rispettare, nei casi previsti, il contraddittorio preventivo; la sua omissione può incidere sulla legittimità dell'atto.
- La valutazione deve essere effettuata sulla situazione concreta e sulla documentazione disponibile, non sulla mera qualifica professionale o sull'esistenza formale di uno studio.
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