Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/02/2021 n. 1402 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso Bonario ex art. 36 bis non obbligatorio in caso di omesso pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di invio della comunicazione preventiva ex art. 36‑bis quando la pretesa dell'Ufficio è fondata su un omesso versamento chiaro e non vi sono incertezze rilevanti sulla dichiarazione fiscale. Pertanto l'Ufficio può procedere al recupero senza avviso bonario; il ricorso del contribuente è stato respinto e l'atto di recupero dichiarato legittimo

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava che l'Ufficio non avesse inviato la comunicazione preventiva ex art. 36‑bis del DPR 600/1973 prima di procedere al recupero per omesso versamento di imposte, sostenendo che tale comunicazione fosse obbligatoria in ogni caso e che la sua omissione rendesse illegittimo l'atto di recupero

Norme richiamate

  • art. 36‑bis DPR 600/1973

    La norma disciplina la comunicazione preventiva («avviso bonario») finalizzata a segnalare al contribuente errori, omissioni o incongruenze nella dichiarazione e a consentirne la regolarizzazione prima di un accertamento formale. Dalla sentenza si evince che tale obbligo opera solo quando sussistono dubbi o aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedono chiarimenti: non è invece obbligatoria quando la pretesa è basata su un omesso versamento palese e non controverso

Massime di principio

  • L'obbligo di invio della comunicazione preventiva ex art. 36‑bis sussiste soprattutto quando l'Ufficio riscontra errori, incongruenze o incertezze nella dichiarazione che richiedono chiarimenti o consentono la regolarizzazione senza avviare un procedimento coercitivo
  • Se la pretesa dell'Ufficio deriva da un omesso versamento evidente (es. nessun versamento risultante dagli adempimenti obbligatori) e non vi sono questioni interpretative o di fatto sulla dichiarazione, l'Ufficio può procedere al recupero senza inviare l'avviso bonario
  • L'assenza di avviso bonario è rilevante e potenzialmente invalidante solo quando l'omissione priva il contribuente di una concreta possibilità di difesa, ossia quando dalla comunicazione preventiva potevano emergere elementi tali da modificare la situazione tributaria
  • In situazioni similari il contribuente dovrebbe verificare la documentazione di versamento, valutare la possibilità di ravvedimento operoso o autotutela e, se esistono effettive incertezze dichiarative non chiarite dall'Ufficio, valutare l'impugnazione dell'atto per omissione della procedura prevista dall'art. 36‑bis
  • Gli uffici tributari devono motivare adeguatamente l'atto di recupero spiegando perché l'omesso invio dell'avviso non ha pregiudicato i diritti del contribuente (es. perché l'omissione derivava da dati incontrovertibili)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.