Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15794/2026 - Roma, Sezione 2

per la condanna, previa adozione delle necessarie misure cautelari ex art. 59 c.p.a.: A) dell’Amministrazione a ottemperare, ex art. 112 c.p.a., all’ordinanza cautelare n. 2277, pubblicata in data 12.6.2026, con cui il Consiglio di Stato, nel riformare l’ordinanza cautelare n. 2581, pubblicata dal TAR Lazio in data 30.4.2026, ha ordinato al Consolato Generale d’Italia a Istanbul di riesaminare la posizione della ricorrente entro i successivi 30 giorni; B) del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell’Amministrazione; C) dall’Amministrazione, ex art. 112, comma 3, c.p.a., al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ossia dei danni patrimoniali sofferti per assicurare la conclusione positiva del procedimento amministrativo e giurisdizionale, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost. e del diritto al libero sviluppo della personalità ex art. 2 Cost., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;

Giustizia amministrativa202607813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva ordinato il riesame del diniego del visto per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2277 del 12 giugno 2026, che aveva riformato il rigetto cautelare del TAR e ordinato al Consolato Generale d’Italia a Istanbul di riesaminare motivatamente, entro 30 giorni, il diniego del visto di lunga durata per studio richiesto il 2 settembre 2025. Il diniego era motivato con il mancato soddisfacimento dei criteri economici previsti dalla legge. La ricorrente deduceva l’inadempimento dell’ordine e chiedeva che il riesame conducesse al rilascio del visto, così da consentire l’immatricolazione al corso universitario per l’anno accademico 2025/2026 anche oltre il termine del 30 giugno 2026, oppure l’iscrizione all’anno accademico successivo; chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta. Domandava il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli riferiti alla lesione del diritto allo studio e al libero sviluppo della personalità.

La decisione

Il TAR ha riqualificato l’azione, relativa all’esecuzione di un’ordinanza cautelare, come istanza di misure attuative ai sensi dell’art. 59 c.p.a. Ha dichiarato improcedibile la domanda esecutiva per sopravvenuta carenza di interesse: il termine del 30 giugno 2026 per l’immatricolazione all’anno accademico 2025/2026 era perentorio e la ricorrente non aveva provato né la disponibilità dell’università a immatricolarla nonostante la conclusione dell’anno accademico, né la disponibilità a consentire l’iscrizione automatica al 2026/2027 in caso di riesame favorevole. La domanda di rilascio del visto e di nomina del commissario non ha quindi ricevuto un accoglimento. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché la fase cautelare era provvisoria e interinale e mancava un accertamento definitivo sulla spettanza del bene della vita. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese

    La mancata esecuzione di un provvedimento cautelare può essere fatta valere davanti al TAR con l’istanza di misure attuative prevista dall’art. 59 c.p.a.; il giudice esercita i poteri propri dell’ottemperanza. Il TAR ha ricondotto a tale disposizione la domanda proposta per dare attuazione all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La domanda diretta a ottenere l’esecuzione di un’ordinanza cautelare non eseguita può essere riqualificata come istanza di misure attuative ai sensi dell’art. 59 c.p.a., con esercizio da parte del TAR dei poteri del giudizio di ottemperanza.
  • La domanda di misure attuative è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il risultato pratico perseguito sia divenuto irrealizzabile e il ricorrente non provi la disponibilità del soggetto competente a consentire una soluzione alternativa concretamente utile.
  • La domanda risarcitoria collegata alla mancata esecuzione di un provvedimento cautelare è inammissibile, nella fase cautelare provvisoria e interinale, se manca un accertamento definitivo sulla spettanza del bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.