Cassazione Penale, Sentenza n. 42783/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
A Saldì è stata contestata la diffamazione aggravata per aver inviato un commento nella chat WhatsApp denominata "181 ESEMPIO" (156 iscritti), ritenuto lesivo della reputazione della militare Ricci Roberta in relazione a immagini pubblicate da altro utente. Il GUP lo aveva assolto applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.). La Corte Militare di Appello confermò la sostanza ma ritenne integrata l'aggravante del "mezzo di pubblicità" per il numero dei partecipanti, rendendo il reato procedibile d'ufficio. In cassazione Saldì ha dedotto, fra l'altro, che la chat è strumento privato e che l'offesa non era diretta alla militare; la Corte di legittimità ha parzialmente accolto, esaminando la natura tecnica della chat e la non integrazione dell'aggravante.
La decisione
La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso sul terzo motivo: ha escluso l'aggravante del "mezzo di pubblicità" (art.227, comma 2) ritenendo che una chat chiusa WhatsApp, per la sua conformazione tecnica e riservatezza, non realizzi la "particolare diffusività" richiesta dalla norma. Conseguentemente, non essendovi la circostanza aggravante che avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio, il reato è stato dichiarato improcedibile ab origine per mancanza della richiesta di esercizio dell'azione (querela) e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Il GUP ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità: il fatto, pur doloso, aveva scarsa gravità per modesta intensità dell'elemento psicologico e comportamenti riparatori immediati dell'imputato.
art. 227, comma 2 cod. pen. (aggravante del "mezzo di pubblicità")
La Corte d'appello aveva ritenuto integrata l'aggravante per il numero di iscritti; la Cassazione ha interpretato la norma nel senso che essa richiede una "particolare diffusività" tipica di mezzi che raggiungono un numero cospicuo e indeterminato di persone, non riconducibile automaticamente alle chat chiuse.
Giurisprudenza: Sez. I, n. 37618 del 19.5.2023
Richiamata come precedente, questa pronuncia individua la ratio dell'aggravante nella diffusività del mezzo e distingue fra comunicazioni pubbliche (post aperti, siti a libero accesso) e strumenti digitali ristretti; la Corte ha seguito tale principio.
Normativa sulla procedibilità (diffamazione: querela vs procedibilità d'ufficio)
La presenza dell'aggravante del mezzo di pubblicità determina la procedibilità d'ufficio; in sua assenza la diffamazione è procedibile a querela di parte e l'assenza della richiesta della persona offesa determina l'improcedibilità del reato.
Massime di principio
- Una chat chiusa (es. gruppo WhatsApp) va valutata per la sua conformazione tecnica e per la natura riservata: il numero di partecipanti da solo non integra automaticamente l'aggravante del "mezzo di pubblicità".
- Perché scatti la procedibilità d'ufficio in materia di diffamazione è necessario che il mezzo impiegato abbia una effettiva capacità di diffusione indeterminata; post pubblici e siti ad accesso libero sono più facilmente qualificabili come tali rispetto a chat ristrette.
- Se l'aggravante non è integrata, la diffamazione resta procedimento a querela: senza la richiesta della persona offesa il reato è improcedibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può essere valutata quando l'offesa è di limitata gravità, il dolo è di scarsa intensità e vi sono comportamenti riparatori immediati.
- In casi simili il difensore dovrebbe puntare sulla natura privata/ristretta della comunicazione, sulla contestualizzazione del messaggio e sull'identità dell'offeso; l'accusa dovrà provare la pubblicità effettiva o la possibilità di diffusione indeterminata del contenuto.
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