Cassazione Penale, Sentenza n. 20989/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione relativamente al porto ingiustificato di un coltello (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). Il Procuratore generale denunciava la violazione degli artt. 2, comma 4, 157, 159 e 161 c.p., sostenendo che i giudici di appello avessero errato nel ritenere abrogata la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, e chiedeva l'annullamento della decisione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, mentre le successive modifiche (legge n. 3/2019 e legge n. 134/2021) si applicano ai reati commessi dal 1° gennaio 2020. Pur avendo rilevato che la Corte d'appello aveva errato nella valutazione temporale della prescrizione nel caso concreto, le Sezioni Unite hanno comunque dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In sintesi: principio di diritto chiarito a favore dell'applicabilità della legge n. 103/2017 al periodo 3/8/2017-31/12/2019; ricorso principale del P.G. dichiarato inammissibile e quindi non accolto.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado (...) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado (...) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il testo dell'art. 159 introdotto dalla legge n. 103/2017 disciplina la sospensione della prescrizione per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e non è stato abrogato con efficacia retroattiva dalle successive leggi del 2019 e del 2021.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando)
Ha introdotto, con efficacia dal 3/8/2017, la disciplina di sospensione della prescrizione durante i giudizi di impugnazione (commi aggiunti ad art. 159 c.p.); secondo le Sezioni Unite questa disciplina continua ad applicarsi per i reati commessi nel periodo di vigenza indicato.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. d), e lett. e) (riscrittura di taluni commi degli artt. 158 e 159 c.p.) entrano in vigore il 1° gennaio 2020
La modifica del 2019 (applicabile dal 1/1/2020) ha istituito un diverso regime di sospensione/cessazione della prescrizione destinato ai reati commessi dal 1/1/2020 in poi; le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale riforma non abbia effetto retroattivo sui reati 3/8/2017-31/12/2019.
legge 27 settembre 2021, n. 134
All'art. 159 sono abrogati il secondo e il quarto comma; è introdotto l'art. 161-bis: "Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado"; è introdotto l'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità) con applicazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.
La legge del 2021 ha riformulato il regime per i reati commessi dal 1/1/2020 (introducendo la cessazione del corso della prescrizione e l'istituto processuale dell'improcedibilità). Le Sezioni Unite hanno ritenuto che essa non abbia abrogato retroattivamente la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 per il periodo 3/8/2017-31/12/2019.
art. 161-bis cod. pen.
Cessazione del corso della prescrizione. - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.
Introdotto dalla legge n. 134/2021 e applicabile ai reati dal 1/1/2020; collega il blocco della prescrizione alla sentenza di primo grado e va considerato unitamente all'art. 344-bis c.p.p.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Istituisce l'improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio d'impugnazione; applicazione limitata ai reati commessi dal 1/1/2020 e funzionalmente collegata alla disciplina sostanziale della prescrizione introdotta dal 2019/2021.
art. 157 cod. pen.
Norma che fissa la durata della prescrizione in relazione alla pena edittale: richiamata nel quadro normativo; interpretata come parte integrante del calcolo del termine prescrizionale complessivo.
art. 158 cod. pen.
Disciplina del dies a quo della prescrizione; modificata dalla legge n. 3/2019 per i reati dal 1/1/2020 (e quindi parte del diverso regime non retroattivo).
art. 160 cod. pen.
Regola le ipotesi di interruzione della prescrizione; le modifiche intervenute con le diverse riforme sono state considerate nel complesso dalle Sezioni Unite per stabilire l'ambito di applicazione temporale delle varie fattispecie.
art. 2 cod. pen., comma 4
Principio della lex mitior: in tema di successione di leggi penali nel tempo si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che la legge posteriore abbia motivi ragionevoli per limitarne retroattività; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che il legislatore abbia ragionevolmente delimitato l'ambito temporale delle riforme successive.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sostanziale contestata (porto di coltello): indicata come il titolo di reato contestato all'imputato; utile per determinare la natura contravvenzionale e quindi il termine massimo prescrizionale.
art. 544 cod. proc. pen.
Rilevante ai fini del dies a quo della sospensione prevista dall'art. 159 c.p.: la sospensione decorre dal termine previsto per il deposito della motivazione (termine ex art. 544), non dalla sola pronuncia.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 (art. 159 c.p. nel testo 2017), non essendo stata abrogata con efficacia retroattiva dalle riforme successive.
- Le modifiche apportate dalla legge n. 3/2019 e dalla legge n. 134/2021 (art. 161-bis c.p. e art. 344-bis c.p.p.) si applicano ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e non retroagiscono ai reati anteriori a tale data, salvo chiara diversa disposizione legislativa.
- Nel calcolo della sospensione prevista dall'art. 159 c.p. (testo 2017) il dies a quo è il termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione (ovvero la data della sentenza se la motivazione è depositata contestualmente). Occorre pertanto verificare la data di scadenza del termine per il deposito per stabilire l'inizio del periodo di sospensione.
- L'introduzione dell'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) è strumento processuale che accompagna la modifica sostanziale della prescrizione per i reati dal 1/1/2020; la loro applicazione coordinata giustifica una limitazione temporale di retroattività valutata dalla Corte come ragionevole.
- In sede di impugnazione in Cassazione il Procuratore generale può perdere l'interesse se, nel frattempo, la prescrizione del reato si è consumata o si è manifestata una sopravvenuta estinzione: prima di proporre o sostenere ricorso verificare con precisione se esista ancora un risultato pratico ottenibile.
- Non è ammesso applicare in modo selettivo parti di diverse riforme della prescrizione: occorre applicare integralmente il regime temporale stabilito dalla fonte normativa competente per il periodo in cui il fatto è stato commesso.
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