Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10944/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: il ricorrente ha dedotto insufficienza e carenza di motivazione sul punto della gravità indiziaria, sostenendo che le accuse si fondano solo su due dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Barone e Impieri) e su due conversazioni intercettate tra terzi; ha inoltre evidenziato la mancata coincidenza temporale di alcune dichiarazioni (Impieri riferirebbe fatti del 2013 mentre l'imputazione decorre dal 15/07/2016), la genericità e la non confermatività delle dichiarazioni di Barone (che non ricostruirebbero un'attività di fornitura stabile), la possibile confusione con un omonimo nelle intercettazioni, e la carenza di specifica motivazione sulle esigenze cautelari rispetto alla posizione personale dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui la qualificazione di "stabile fornitore" richiede motivazione accurata sulle circostanze di fatto (durata dell'accordo, modalità operative, contenuto economico delle transazioni, rilevanza oggettiva dell'approvvigionamento per il sodalizio) e non può fondarsi su elementi generici. Nel caso concreto il Tribunale non ha dimostrato il superamento della soglia del mero rapporto contrattuale: le dichiarazioni di Impieri riguardano fatti anteriori rispetto al periodo di contestazione, quelle di Barone risultano generiche e non confermative, e le due intercettazioni valorizzate sono isolate nel breve arco temporale e non dimostrano la partecipazione organica al sodalizio. Il secondo motivo (riguardante le esigenze cautelari) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce le condotte connesse al traffico di stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) per la quale si valutano la gravità indiziaria e la partecipazione del singolo quale "stabile fornitore"

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza per il rinvio dopo annullamento: disciplina procedurale sulla rimessione del giudizio al giudice competente in caso di annullamento con rinvio

Massime di principio

  • La qualificazione di "stabile fornitore" in un'associazione di traffico di stupefacenti richiede motivazione specifica e puntuale: durata dell'accordo, modalità di collaborazione, rilevanza economica delle forniture e importanza dell'approvvigionamento per l'organizzazione
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere temporalmente pertinenti e corroborate da riscontri; dichiarazioni riferite a fatti anteriori al periodo contestato o generiche hanno limitata efficacia probatoria ai fini della gravità indiziaria
  • Intercettazioni isolate e relative a un arco temporale ristretto, soprattutto se tra terzi e non direttamente confermative, non sono sufficienti da sole per fondare il convincimento sulla partecipazione organica al sodalizio
  • Nel valutare la gravità indiziaria è necessario confrontarsi esplicitamente con le censure difensive (es. possibile omonimia, assenza di riscontri, mancanza di episodi contestati), fornendo elementi concreti che giustifichino il superamento del mero rapporto contrattuale
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali occorre motivazione specifica e riferita alla posizione individuale dell'indagato: motivazioni generiche non sono idonee a giustificare la custodia in carcere
  • In casi simili i giudici devono cercare elementi di riscontro oggettivo alle dichiarazioni testimoniali (intercettazioni significative, riscontri documentali o fattuali, tracce economiche) prima di ritenere sussistente la partecipazione stabile all'associazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.