Cassazione Penale, Sentenza n. 10944/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: il ricorrente ha dedotto insufficienza e carenza di motivazione sul punto della gravità indiziaria, sostenendo che le accuse si fondano solo su due dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Barone e Impieri) e su due conversazioni intercettate tra terzi; ha inoltre evidenziato la mancata coincidenza temporale di alcune dichiarazioni (Impieri riferirebbe fatti del 2013 mentre l'imputazione decorre dal 15/07/2016), la genericità e la non confermatività delle dichiarazioni di Barone (che non ricostruirebbero un'attività di fornitura stabile), la possibile confusione con un omonimo nelle intercettazioni, e la carenza di specifica motivazione sulle esigenze cautelari rispetto alla posizione personale dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui la qualificazione di "stabile fornitore" richiede motivazione accurata sulle circostanze di fatto (durata dell'accordo, modalità operative, contenuto economico delle transazioni, rilevanza oggettiva dell'approvvigionamento per il sodalizio) e non può fondarsi su elementi generici. Nel caso concreto il Tribunale non ha dimostrato il superamento della soglia del mero rapporto contrattuale: le dichiarazioni di Impieri riguardano fatti anteriori rispetto al periodo di contestazione, quelle di Barone risultano generiche e non confermative, e le due intercettazioni valorizzate sono isolate nel breve arco temporale e non dimostrano la partecipazione organica al sodalizio. Il secondo motivo (riguardante le esigenze cautelari) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce le condotte connesse al traffico di stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) per la quale si valutano la gravità indiziaria e la partecipazione del singolo quale "stabile fornitore"
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza per il rinvio dopo annullamento: disciplina procedurale sulla rimessione del giudizio al giudice competente in caso di annullamento con rinvio
Massime di principio
- La qualificazione di "stabile fornitore" in un'associazione di traffico di stupefacenti richiede motivazione specifica e puntuale: durata dell'accordo, modalità di collaborazione, rilevanza economica delle forniture e importanza dell'approvvigionamento per l'organizzazione
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere temporalmente pertinenti e corroborate da riscontri; dichiarazioni riferite a fatti anteriori al periodo contestato o generiche hanno limitata efficacia probatoria ai fini della gravità indiziaria
- Intercettazioni isolate e relative a un arco temporale ristretto, soprattutto se tra terzi e non direttamente confermative, non sono sufficienti da sole per fondare il convincimento sulla partecipazione organica al sodalizio
- Nel valutare la gravità indiziaria è necessario confrontarsi esplicitamente con le censure difensive (es. possibile omonimia, assenza di riscontri, mancanza di episodi contestati), fornendo elementi concreti che giustifichino il superamento del mero rapporto contrattuale
- Per l'applicazione di misure cautelari personali occorre motivazione specifica e riferita alla posizione individuale dell'indagato: motivazioni generiche non sono idonee a giustificare la custodia in carcere
- In casi simili i giudici devono cercare elementi di riscontro oggettivo alle dichiarazioni testimoniali (intercettazioni significative, riscontri documentali o fattuali, tracce economiche) prima di ritenere sussistente la partecipazione stabile all'associazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →