Sentenza del 11/04/2018 n. 8911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta per gli anni 2003 e 2004. Il gestore aveva classificato l'attività nella categoria 22, relativa a ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, sulla base del codice ISTAT risultante dalla visura camerale. La contribuente sosteneva invece che l'attività prevalente fosse quella alberghiera e che dovesse applicarsi la categoria 7, relativa agli alberghi con ristorante, nonché la superficie indicata nella dichiarazione di variazione del 28 marzo 2000. La CTR aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo prevalente l'attività alberghiera. Il gestore ha contestato tale decisione deducendo omessa pronuncia, insufficiente motivazione e violazione del Regolamento comunale TIA, sostenendo che la modifica della classificazione era stata comunicata soltanto il 7 aprile 2005 e non poteva produrre effetti retroattivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del gestore, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese. La Corte ha ritenuto applicabile il Regolamento TIA comunale, secondo cui le variazioni che comportano una tariffa più bassa producono effetto soltanto dal giorno successivo alla comunicazione al gestore. Poiché la comunicazione della variazione della categoria di attività era stata presentata il 7 aprile 2005, essa non poteva essere utilizzata per rideterminare retroattivamente la TIA relativa agli anni 2003 e 2004. La Cassazione non ha però deciso definitivamente l'importo dovuto, rimettendo la valutazione di merito al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5
Disposizioni relative ai motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, omessa pronuncia e insufficiente motivazione su un fatto decisivo.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non può decidere la causa nel merito, di cassare la sentenza e rinviare il giudizio al giudice competente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72
La quantificazione della tassa sui rifiuti si fonda sulle denunce del contribuente; in assenza di una denuncia di variazione o di rettifiche dell'ente gestore, la liquidazione può proseguire sulla base dei dati dell'anno precedente.
Regolamento comunale TIA di Lucca, art. 11, comma 2
La categoria dell'utenza non domestica va individuata con riferimento al codice ISTAT.
Il codice ISTAT costituisce un elemento rilevante per individuare la tipologia di attività e determinare la tariffa applicabile.
Regolamento comunale TIA di Lucca, artt. 14, comma 4, e 25, comma 2
Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato.
Una variazione favorevole al contribuente, cioè idonea a ridurre la tariffa, non produce effetti retroattivi: è efficace soltanto dal giorno successivo alla comunicazione al gestore.
Regolamento comunale TIA di Lucca, art. 32, comma 2
Il gestore ... poteva procedere alla immediata applicazione del metodo normalizzato, attribuendo la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dai ruoli della tassa rifiuti, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
Nel passaggio dalla TARSU alla TIA, il gestore poteva utilizzare i dati già presenti nei ruoli della tassa rifiuti, salvo successivi conguagli.
Massime di principio
- Per le utenze non domestiche, la categoria tariffaria deve essere determinata sulla base dell'attività dichiarata e dei dati richiesti dal regolamento, incluso il codice ISTAT quando previsto.
- Una variazione dell'attività o della categoria che comporta una tariffa inferiore produce normalmente effetti dal momento stabilito dal regolamento, spesso dal giorno successivo alla comunicazione, e non retroattivamente.
- La successiva rettifica della classificazione camerale o del codice ISTAT non consente automaticamente di ricalcolare periodi anteriori alla comunicazione al gestore, salvo una specifica previsione normativa o regolamentare.
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante per la tariffa, indicando attività, superfici e altri dati richiesti; la mancata comunicazione può comportare l'applicazione dei dati precedentemente dichiarati.
- In caso di ricorso per cassazione accolto, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare la causa senza determinare direttamente il tributo, lasciando al giudice di merito la verifica concreta delle superfici, dell'attività prevalente e degli importi dovuti.
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