Sentenza n. 14654/2026 - Roma, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando il venir meno dell’interesse alla definizione del merito, e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi. Il dispositivo indica la Sezione Quinta Quater, mentre l’epigrafe indica la Sezione Quarta.
Atto impugnato: provvedimento del 17 aprile 2023 di rigetto della richiesta di sostituzione di una sbarra di ferro con un dispositivo automatico
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha impugnato il provvedimento con cui il Parco Regionale dell’Appia Antica ha respinto la richiesta di sostituire una sbarra di ferro e installare, in sua vece, un nuovo dispositivo automatico. Prima dell’udienza di smaltimento, il consorzio ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La rinuncia è stata formalizzata almeno dieci giorni prima dell’udienza, nel rispetto dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudice ha ritenuto rispettato il termine previsto dal comma 3, essendo la rinuncia stata notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata almeno dieci giorni prima dell’udienza, nel rispetto dell’art. 84, comma 3, c.p.a., consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia.
- La rinuncia al ricorso determina il venir meno dell’interesse alla definizione del merito e comporta la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di giusti motivi, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di giudizio in caso di estinzione per rinuncia.
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