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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21976/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo asseritamente dovuto da una società correntista in relazione a più rapporti bancari, con ingiunzione estesa anche a diversi garanti fideiussori entro i limiti dei rispettivi impegni. Gli ingiunti proposero opposizione deducendo, tra l'altro, genericità della domanda monitoria, insufficienza della documentazione contabile, illegittima capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, nonché nullità dei contratti di garanzia. Dopo la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti della debitrice principale per sopravvenuta liquidazione e la rideterminazione del credito all'esito di CTU, la corte d'appello respinse il gravame dei garanti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, che la corte territoriale aveva erroneamente qualificato come nuova in appello una difesa che sarebbe stata già proposta in primo grado, e che aveva omesso di esaminare le singole fideiussioni, dalle quali emergevano limiti soggettivi e quantitativi delle garanzie incompatibili con la condanna solidale pronunciata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza perché fondato su documenti richiamati ma non riprodotti nel loro contenuto essenziale né adeguatamente localizzati nel fascicolo. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo sia per la medesima carenza di autosufficienza, sia perché non era deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme". Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, a una somma in favore della controricorrente e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si fondano su atti o documenti di merito senza riprodurne il contenuto rilevante, senza indicarne puntualmente la collocazione processuale e senza consentirne l'esame alla Corte.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono precluse le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; la parte non può introdurre per la prima volta in secondo grado una difesa che avrebbe dovuto proporre tempestivamente nel giudizio di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, ricorrendo la cd. doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 esclude il ricorso per cassazione ex n. 5 in caso di doppia conforme nelle ipotesi contemplate dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la conferma della proposta di definizione per inammissibilità legittima la decisione in conformità e sorregge la valutazione di abuso del processo ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata non è stata ritenuta idonea a superare la proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis consente la condanna per responsabilità aggravata, in quanto il mancato adeguamento alla valutazione poi confermata lascia presumere abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sono integrati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su documenti di causa, la parte deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei documenti decisivi e indicarne con precisione la collocazione processuale; il semplice richiamo non soddisfa l'onere di autosufficienza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilmente deducibile quando la sentenza impugnata è resa in regime di doppia conforme, essendo precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
  • Le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio devono essere proposte tempestivamente nel giudizio di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
  • Nel procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la conferma della proposta di definizione può fondare la condanna per responsabilità aggravata, quale indice normativo di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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