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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Notificazione diretta a mezzo posta - Norme sul servizio postale ordinario - Applicabilità - Norme della legge n. 890 del 1982 - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della validità della notifica di una cartella esattoriale consegnata "a mani" a persone diverse dal destinatario. Il ricorrente deduceva la nullità/invalidità della notifica per difetto di procedimento e richiamava la normativa sulla raccomandata informativa (art. 7 legge n. 890/1982). Si discuteva se, nella fattispecie, dovessero applicarsi le norme della legge n. 890/1982 o le norme sul servizio postale ordinario.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, quando l'ufficio finanziario o l'agente per la riscossione effettuano la notificazione degli atti al contribuente mediante spedizione diretta per posta, alla spedizione si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Di conseguenza la notifica della cartella esattoriale risultava invalida quando la stessa era stata consegnata a mani a persone diverse dal destinatario e non era seguito l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7 della legge n. 890/1982.

Norme richiamate

  • legge n. 890 del 1982

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'art. 7 disciplina l'invio della raccomandata informativa in ipotesi di consegna a terzi; tuttavia la legge n. 890/1982 non si applica quando la spedizione è effettuata direttamente dall'ufficio finanziario o dall'agente per la riscossione mediante il servizio postale ordinario

  • norme sul servizio postale ordinario

    Le regole ordinarie del servizio postale si applicano alla spedizione diretta degli atti da parte dell'ufficio finanziario o dell'agente di riscossione; tali norme determinano le presunzioni e gli effetti della consegna postale nella notificazione degli atti tributari

Massime di principio

  • Se la notificazione è posta in essere direttamente dall'ufficio finanziario o dall'agente di riscossione mediante invio postale, si devono considerare applicabili le regole del servizio postale ordinario e non automaticamente le disposizioni della legge n. 890/1982.
  • La consegna materiale dell'atto a persone diverse dal destinatario può determinare l'invalidità della notifica se non è rispettata la procedura prevista per garantire la conoscenza dell'atto (ad es. invio della raccomandata informativa quando richiesta dalla normativa applicabile).
  • In caso di notifica contestata, verificare sempre quale sia stato il soggetto che ha materialmente effettuato la spedizione (ufficio/agenzia vs operatore postale o altri) per capire quale regime normativo sia applicabile.
  • Per il contribuente conviene impugnare le cartelle quando vi siano elementi di consegna a terzi o assenza di prova certa di ricezione, poiché la mancanza di corretta procedura postale può far dichiarare la notifica nulla.
  • L'Amministrazione o l'agente di riscossione devono documentare in modo chiaro la modalità e le condizioni della consegna (prova di avviso, registrazioni postali, eventuale invio della raccomandata informativa) per resistere a contestazioni di nullità.

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