Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16839/2026 - Roma, Sezione 4T

Giustizia amministrativa202216810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Provvedimenti ANAC di primo inquadramento al 23° livello stipendiale, adottati con delibere n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023 e relativi provvedimenti individuali del 2 novembre 2022 e del 18 ottobre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente, inizialmente collocato dal 1° gennaio 2019 al 21° livello e poi reinquadrato al 23° livello, ha contestato che ANAC avesse dato solo formalmente attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, che aveva annullato il precedente sistema di primo inquadramento perché fondato sulla sola contiguità economica e aveva richiesto di valorizzare la contiguità giuridica. Ha dedotto la mancata considerazione effettiva e individualizzata della professionalità, dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità esercitate, nonché il difetto di istruttoria e la violazione della parità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la ricostruzione della carriera, un nuovo inquadramento con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, la rideterminazione del trattamento e il pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 18 ottobre 2023 che aveva confermato il precedente inquadramento. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa della definizione dell’appello relativo a un giudizio analogo e del procedimento ANAC riguardante dipendenti transitati successivamente per mobilità.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: il rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo in casi eccezionali e non ricorreva un effettivo nesso di pregiudizialità; il procedimento di reinquadramento richiamato riguardava inoltre una diversa categoria di dipendenti. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha prescisso dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem. Ha respinto le censure di violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, richiamando il consolidato orientamento formatosi sul sistema ANAC e, in particolare, le decisioni del Consiglio di Stato n. 3289/2024 e n. 1727/2026. Secondo tale orientamento, ANAC ha legittimamente esercitato la propria autonomia regolamentare adottando l’anzianità di servizio e il livello di inquadramento nella classe stipendiale di riferimento come parametri oggettivi per valorizzare la professionalità, senza essere tenuta a riprodurre in dettaglio i livelli riconosciuti dall’AGCM. Il sistema considerava anche l’ultima qualifica posseduta, i titoli e l’esperienza maturata, prevedendo livelli aggiuntivi in relazione all’anzianità per il personale interessato. È stata respinta anche la censura di carenza d’istruttoria: l’istruttoria era stata articolata, aveva coinvolto le organizzazioni sindacali e aveva chiarito le ragioni dei criteri adottati. Le deduzioni circa una concreta penalizzazione individuale e il danno economico erano inoltre rimaste prive di specifico riscontro. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati entrambi respinti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È noto che ai sensi dell’art. 73 c. p. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.

    Il rinvio della trattazione è eccezionale e richiede la dimostrazione di un rapporto di pregiudizialità con un giudizio parallelo; in sua assenza, la pendenza di un altro giudizio o procedimento non giustifica il differimento.

  • art. 74 c.p.a.

    Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.

    In presenza di una sostanziale identità del petitum e di questioni sovrapponibili, il giudice può richiamare la motivazione di una precedente sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a., aderendo all’orientamento già espresso.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è consentito solo in casi eccezionali, quando sia dimostrato un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio pendente e quello da rinviare; non basta la pendenza di un procedimento parallelo relativo a una diversa categoria di destinatari.
  • Nel dare attuazione a una pronuncia che richiede di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità dotata di autonomia regolamentare può utilizzare l’anzianità di servizio e il livello di inquadramento pregresso come parametri oggettivi per apprezzare la professionalità, senza dover riprodurre puntualmente il sistema di inquadramento adottato da un’altra autorità.
  • La censura di mancata valorizzazione della professionalità e di disparità di trattamento deve essere accompagnata da elementi specifici riferiti alla posizione individuale e da riscontro del pregiudizio concretamente subito; deduzioni generiche e assertive non sono sufficienti a fondare l’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.