Circolare INAIL n. 15 del 25 febbraio 2008
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale.Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2008, le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base del calcolo dei premi/contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Precisa l’ambito territoriale di applicazione, escludendo Unione europea, Paesi soggetti alla normativa comunitaria e Stati con convenzioni di sicurezza sociale, e richiama la possibilità di frazionare le retribuzioni in 26 giornate in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 il calcolo deve avvenire sulla base delle tabelle del decreto 16 gennaio 2008, con applicazione dei criteri vigenti per il ragguaglio delle prestazioni e, per le fasce di retribuzione, mediante confronto con la corrispondente fascia nazionale.
Lavoratori italiani in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali 2008
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per il 2008
La circolare disciplina, per l’anno 2008, le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base del calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori italiani impiegati in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e precisa il perimetro applicativo, le modalità di frazionamento e i criteri di determinazione della retribuzione imponibile.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda principalmente su:
- decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme a tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari;
- articolo 1 del decreto-legge n. 317/1987, che prevede l’assicurazione sociale obbligatoria per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale delle retribuzioni convenzionali;
- decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 4, comma 1, relativo alla retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita;
- articolo 7 del decreto legislativo n. 38/2000, in tema di lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;
- decreto 16 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che determina le retribuzioni convenzionali per l’anno 2008.
Sono inoltre richiamate precedenti circolari e note INAIL di coordinamento e interpretazione.
Ambito di applicazione territoriale
Le retribuzioni convenzionali indicate nella circolare valgono esclusivamente per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali risultino vigenti accordi di sicurezza sociale.
Restano quindi esclusi dall’applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali:
- i Paesi appartenenti all’Unione Europea, elencati nella circolare;
- i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria, ossia Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, anch’essi puntualmente elencati nel documento.
La circolare precisa inoltre alcune specifiche evoluzioni del quadro convenzionale e comunitario, richiamando ad esempio la sospensione e sostituzione di alcuni accordi bilaterali con la normativa comunitaria, nonché l’applicazione di specifiche regole per Slovenia e Svizzera in relazione alla decorrenza delle disposizioni comunitarie.
Retribuzioni convenzionali per il 2008
Le retribuzioni convenzionali mensili da utilizzare per il calcolo dei contributi e dei premi per l’anno 2008 sono quelle riportate nelle tabelle contenute nell’Allegato 12, determinate dal decreto ministeriale 16 gennaio 2008.
Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008. In tale arco temporale, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal citato decreto.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di:
- assunzione;
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
La frazionabilità opera, quindi, nei casi in cui il rapporto non copra l’intero mese civile per effetto di eventi intervenuti in corso di mese.
Determinazione della retribuzione imponibile
La circolare chiarisce che le retribuzioni convenzionali devono essere ragguagliate alle prestazioni secondo i criteri vigenti.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione deve essere determinata mediante raffronto con la corrispondente fascia di retribuzione nazionale indicata nelle tabelle richiamate dal decreto.
Ai fini del confronto, la retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile derivante dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’"indennità estero".
Effetti pratici per l’applicazione assicurativa
Per l’operatore previdenziale e per i soggetti che gestiscono posizioni assicurative di lavoratori italiani all’estero, la circolare conferma che il regime ordinario delle retribuzioni convenzionali continua a trovare applicazione soltanto per il perimetro residuo non coperto da accordi di sicurezza sociale o normativa comunitaria.
Ne consegue che, per il 2008, la base imponibile assicurativa deve essere individuata tramite le tabelle ministeriali, con attenzione al corretto inquadramento del Paese di destinazione, alla presenza di eventuali convenzioni internazionali e alla tipologia di rapporto di lavoro, specialmente nei casi di assunzione o cessazione in corso di mese o di trasferimento internazionale.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare disciplina l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2008 ai fini INAIL per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Le tabelle di riferimento sono contenute nell’Allegato 12 e discendono dal decreto ministeriale 16 gennaio 2008.
Quadro normativo richiamato
Sono richiamati il decreto-legge n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987, che prevede l’obbligo assicurativo e la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali, e il decreto legislativo n. 38/2000, con riferimento alla retribuzione convenzionale dell’area dirigenziale. È inoltre richiamato il decreto 16 gennaio 2008 che determina le retribuzioni convenzionali per il 2008, oltre a precedenti circolari e note interpretative INAIL.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Restano esclusi: i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati con convenzioni di sicurezza sociale elencati nella circolare.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimenti da e per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Decorrenza e criteri di calcolo
Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto 16 gennaio 2008. Tali retribuzioni devono essere ragguagliate alle prestazioni secondo i criteri vigenti.
Determinazione della retribuzione imponibile per fasce
Per i lavoratori per i quali il sistema prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione va individuata confrontando la retribuzione con la fascia nazionale corrispondente indicata nelle tabelle del decreto.
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