Circolare INAIL n. 17 del 5 marzo 2008
Assicurazione degli operai a tempo determinato di imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici utilizzando in quantità prevalente prodotti propri o dei loro soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2008, gli operai a tempo determinato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici utilizzando in prevalenza prodotti propri o dei soci devono essere assicurati all’INAIL secondo il Titolo I del T.U. n. 1124/1965, quindi in regime industria. Ne deriva la cessazione della contribuzione agricola unificata (CAU) per tali lavoratori. La circolare disciplina inoltre inquadramento tariffario, adempimenti delle imprese e delle sedi INAIL, termini per le denunce, criteri prestazionali e indicazioni operative per evitare doppie contribuzioni con l’INPS.
Assicurazione INAIL degli operai a tempo determinato delle cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione
Assicurazione degli operai a tempo determinato delle cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione
La circolare definisce il nuovo regime assicurativo INAIL applicabile alle imprese cooperative e ai loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici utilizzando in prevalenza prodotti propri o dei soci. Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 alla legge n. 240/1984 e chiarisce gli effetti, dal 1° gennaio 2008, sull’inquadramento assicurativo, sulla contribuzione e sulle prestazioni.
Quadro normativo e finalità
La disciplina di riferimento è la legge n. 240/1984, integrata dall’art. 1, comma 61, della legge n. 247/2007. La circolare richiama inoltre il D.P.R. n. 1124/1965, il D.M. 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi e le precedenti istruzioni INAIL in materia.
L’obiettivo è uniformare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori coinvolti nelle attività delle cooperative agricole, chiarendo come debbano essere trattati gli operai a tempo determinato alla luce della nuova estensione del regime industria.
Regime previdenziale e assistenziale delle imprese
La legge n. 240/1984 distingue le imprese in base alla provenienza dei prodotti lavorati:
- sono inquadrate nei settori industria o commercio se ricorrono in misura prevalente a prodotti provenienti dal mercato;
- sono inquadrate nel settore agricoltura se utilizzano in misura prevalente prodotti ricavati dai propri terreni, patrimoni zootecnici o da quelli dei soci.
Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la stessa legge prevede una deroga: per le imprese di cui all’art. 2, limitatamente alla cassa integrazione guadagni, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione antinfortunistica, si applicano le disposizioni del settore industria.
Originariamente tale deroga riguardava, sul piano soggettivo, solo gli operai a tempo indeterminato. La legge n. 247/2007 l’ha estesa anche agli operai a tempo determinato, ma solo con riferimento all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Regime assicurativo dal 1° gennaio 2008
Dal 1° gennaio 2008 il regime applicabile è il seguente:
- contribuzione e tutela ai sensi del Titolo I del T.U. n. 1124/1965 per tutti gli operai dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
- contribuzione e tutela ai sensi del Titolo II del T.U. n. 1124/1965 per gli altri lavoratori, con alcune esclusioni.
Sono esclusi dal Titolo II:
- i lavoratori parasubordinati, che restano sempre soggetti al Titolo I ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- gli impiegati e i dirigenti, che nelle imprese agricole restano assicurati presso ENPAIA.
La circolare richiama inoltre due criteri interpretativi già adottati in passato:
- l’assicurazione nel Titolo I opera solo se sussistono le condizioni degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124/1965; in mancanza, resta ferma la gestione agricoltura;
- il termine "dipendenti" va inteso, ai fini della legge n. 240/1984, come riferito ai soli operai e non a impiegati e dirigenti.
Profili contributivi e tariffari
Con l’estensione del regime industria agli operai a tempo determinato, viene meno dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di contribuzione agricola unificata (CAU) riscossa dall’INPS per tali lavoratori.
Il premio INAIL deve essere determinato e versato con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. In particolare:
- il premio anticipato per il 2008 va pagato entro il termine indicato nel certificato di assicurazione;
- la regolazione avviene in sede di autoliquidazione 2009.
Sul piano tariffario, le imprese sono inquadrate nella gestione "Altre Attività". La regola generale è che si applichi la voce corrispondente all’attività svolta dagli operai a tempo indeterminato già assicurati. Se però:
- l’impresa non ha operai a tempo indeterminato;
- oppure gli operai a tempo determinato svolgono una lavorazione diversa da quella già assicurata; la classificazione deve essere individuata all’interno della tariffa "Altre Attività" in relazione all’attività effettiva dei lavoratori a tempo determinato.
Adempimenti delle imprese e delle sedi INAIL
La circolare distingue due ipotesi operative.
Se l’impresa è già titolare di una PAT per i lavoratori a tempo indeterminato, deve presentare una denuncia di variazione indicando:
- i lavoratori a tempo determinato da assicurare;
- la lavorazione svolta;
- le retribuzioni presunte.
La sede INAIL, sulla base della denuncia:
- può richiedere l’integrazione della rata anticipata se il rischio è lo stesso;
- oppure, se la lavorazione è diversa, istituisce una nuova voce di rischio nella stessa PAT secondo l’art. 11 delle Modalità di applicazione delle tariffe.
Se invece l’impresa non è già titolare di un rapporto assicurativo per lavoratori a tempo indeterminato, deve presentare una denuncia di esercizio per l’attività svolta dai lavoratori a tempo determinato. La sede INAIL istituisce la PAT e la relativa voce di rischio ai sensi dell’art. 10 delle Modalità di applicazione delle tariffe.
In prima applicazione, sono considerate nei termini le denunce di esercizio o variazione presentate entro il 31 marzo 2008.
Prestazioni assicurative
Sul piano delle prestazioni, la circolare precisa che:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta si calcola ai sensi dell’art. 68 del T.U. n. 1124/1965;
- per l’inabilità permanente e per i superstiti si applica l’art. 116 del medesimo testo unico.
Indicazioni operative finali
Le sedi competenti devono diffondere rapidamente un’adeguata informativa a livello locale, per sensibilizzare le imprese interessate a presentare denunce e pagamenti nei termini di legge.
In caso di mancato adempimento spontaneo, devono essere attivate le procedure previste dagli articoli 12 e seguenti del T.U. n. 1124/1965.
Per prevenire casi di doppia contribuzione, si raccomanda di contattare immediatamente le corrispondenti strutture INPS per concordare la cessazione della CAU e, se necessario, il rimborso dei contributi versati dopo il 1° gennaio 2008. Le Direzioni regionali e provinciali INAIL devono vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle nuove disposizioni e valutare il raccordo con INPS.
Punti principali
Ambito e base normativa
La circolare interviene sulle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 61, della legge n. 247/2007 alla legge n. 240/1984. Riguarda le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei soci, con riferimento alla disciplina previdenziale, assistenziale e assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Regime assicurativo dal 1° gennaio 2008
Per effetto della nuova disciplina, dal 1° gennaio 2008 gli operai dipendenti da tali imprese, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, sono assicurati e contribuiscono ai sensi del Titolo I del T.U. n. 1124/1965, cioè nella gestione industria. Restano invece nel Titolo II, gestione agricoltura, gli altri lavoratori, con esclusione dei parasubordinati, che sono sempre soggetti al Titolo I, e degli impiegati e dirigenti, che in quanto appartenenti a imprese agricole restano assicurati presso ENPAIA.
Effetti sulla contribuzione agricola unificata e sul premio INAIL
Dal 1° gennaio 2008 cessa l’obbligo della contribuzione agricola unificata (CAU) riscossa dall’INPS per gli operai a tempo determinato ora assicurati all’INAIL. Il premio INAIL deve essere calcolato e versato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli operai a tempo indeterminato, con pagamento del premio anticipato 2008 entro il termine del certificato di assicurazione e con conguaglio in autoliquidazione 2009.
Inquadramento tariffario
Le imprese sono inquadrate nella gestione tariffaria "Altre Attività". La classificazione tariffaria ordinaria segue l’attività svolta dagli operai a tempo indeterminato già assicurati; se non esistono operai a tempo indeterminato, oppure se gli operai a tempo determinato svolgono una lavorazione diversa, la voce di rischio va individuata all’interno della tariffa "Altre Attività" in base all’attività effettivamente svolta dai lavoratori a tempo determinato.
Adempimenti delle imprese e delle sedi INAIL
Le imprese già titolari di PAT per i lavoratori a tempo indeterminato devono presentare una denuncia di variazione indicando i lavoratori a tempo determinato, la lavorazione svolta e le retribuzioni presunte. La sede INAIL, in base alla denuncia, può richiedere integrazione di rata anticipata o istituire una nuova voce di rischio nella stessa PAT. Se l’impresa non ha già una posizione assicurativa, deve presentare denuncia di esercizio per l’attività svolta dai lavoratori a tempo determinato; la sede istituisce la PAT e la voce di rischio corrispondente.
Termini transitori e decorrenza operativa
In sede di prima applicazione, considerata la novità della disciplina, sono ritenute tempestive le denunce di esercizio o di variazione presentate entro il 31 marzo 2008. La circolare raccomanda alle sedi di informare rapidamente le imprese interessate e, in caso di mancato adempimento spontaneo, di attivare le procedure previste dagli articoli 12 e seguenti del T.U. n. 1124/1965.
Prestazioni assicurative
Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta si applica l’art. 68 del T.U. n. 1124/1965. Per la liquidazione degli indennizzi per inabilità permanente e per i superstiti si applica l’art. 116 del medesimo testo unico.
Coordinamento con INPS e controlli
Per ridurre i rischi di doppia contribuzione, le sedi sono invitate a contattare tempestivamente le corrispondenti unità INPS per concordare tempi e modalità di cessazione della CAU e, se necessario, per il rimborso dei contributi versati dopo il 1° gennaio 2008. Le Direzioni regionali e provinciali INAIL devono vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle nuove disposizioni e valutare il raccordo con le strutture INPS.
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