Circolare INAIL n. 13 del 14 febbraio 2008
Criteri per l'affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina INAIL, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 gennaio 2008, relativa all'affidamento e alla revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali. Vengono indicati competenze procedurali, durata degli incarichi, modalità selettive, criteri di valutazione, composizione della কমিশione e regole per l'attribuzione finale, con sostituzione integrale della precedente regolamentazione. Sono inoltre richiamate le modalità di presentazione delle domande, la documentazione valutabile, i requisiti di anzianità minimi e l'uso esclusivo della modulistica allegata.
Criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali
Criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali
La circolare INAIL n. 13 del 14 febbraio 2008 illustra la nuova disciplina per il conferimento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 gennaio 2008. La regolamentazione sostituisce integralmente la previgente disciplina e si inserisce nel quadro normativo richiamato in premessa, comprendente il d.lgs. n. 165/2001 e i CCNL del personale dirigente e non dirigente degli enti pubblici non economici.
Quadro generale e finalità della nuova disciplina
Il provvedimento definisce criteri uniformi per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento generali, centrali e territoriali, nonché per la revoca degli stessi. La nuova disciplina è stata approvata dalla Delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, e introduce regole aggiornate per l'istruttoria, la valutazione dei candidati e la gestione della continuità degli incarichi.
Procedura di conferimento e revoca
Tutti gli incarichi di coordinamento, siano essi generali o territoriali/centrali, sono attribuiti dal Direttore Generale. In caso di esiti negativi relativi al professionista, il contraddittorio preliminare all'adozione del provvedimento è svolto a livello decentrato dal Direttore Regionale, per poi essere sottoposto all'attenzione del Direttore Generale.
Durata dell'incarico e proroga
Gli incarichi hanno durata triennale. Qualora la procedura per la copertura degli incarichi del triennio successivo non sia conclusa entro la scadenza, gli incarichi in essere proseguono fino alla nuova attribuzione. In sede di prima applicazione, tutti gli incarichi già conferiti secondo la normativa previgente si intendono automaticamente prorogati.
Procedura selettiva e istruttoria delle domande
Per i coordinamenti territoriali e centrali, l'istruttoria preliminare sulle domande di partecipazione è svolta dalle Direzioni Regionali e dalle Strutture professionali centrali, che curano le verifiche e la valutazione preliminare. Al termine, la documentazione completa è trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Umane, che dispone l'ammissione o l'esclusione dalla procedura.
Per i coordinamenti generali, gli adempimenti istruttori sono invece curati direttamente dalla Direzione Centrale Risorse Umane. Le domande devono essere presentate nei termini fissati dalla circolare di indizione e esclusivamente mediante i modelli previsti.
Modalità di valutazione e documentazione rilevante
La valutazione dei candidati non avviene più sulla base della documentazione prodotta in originale, ma mediante dichiarazioni sostitutive. Ai fini dell'istruttoria e della valutazione rilevano:
- la domanda di partecipazione,
- l'autodichiarazione per titoli professionali di servizio e anzianità di servizio,
- la scheda di valutazione.
Nella domanda il candidato può indicare fino a cinque preferenze di sede.
Requisiti di anzianità e criteri di merito
Per accedere alla procedura di coordinamento centrale/territoriale è richiesta un'anzianità minima di 6 anni nella qualifica professionale; per il coordinamento generale è richiesta un'anzianità minima di 15 anni.
Gli elementi valutativi richiamati dalla circolare sono:
- il livello di professionalità, verificato sulla base dei titoli professionali e di servizio;
- la capacità organizzativa e le attitudini relazionali;
- l'esperienza complessivamente maturata in relazione all'attività svolta e agli incarichi ricevuti;
- l'anzianità maturata nella qualifica.
Commissione valutatrice
La Commissione è composta dal Direttore Generale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da almeno due componenti esterni, corrispondenti alle discipline specialistiche presenti nello specifico ramo professionale. La Commissione valuta la documentazione presentata e, solo eccezionalmente, può richiedere alle strutture gli atti originari o le copie degli stessi.
Punteggi massimi attribuibili
La circolare indica i seguenti punteggi massimi:
- titoli professionali: fino a 15 punti;
- titoli di servizio: fino a 12 punti;
- capacità organizzativa e attitudini relazionali: fino a 25 punti;
- esperienza complessivamente maturata: fino a 25 punti;
- anzianità maturata nella qualifica: fino a 23 punti.
Graduatoria, assegnazione e incarichi ad interim
Gli incarichi sono conferiti esclusivamente in base alla posizione in graduatoria e all'ordine delle preferenze espresse dai candidati. Il professionista assegnato deve assumere il coordinamento presso la struttura indicata entro il termine fissato, altrimenti viene cancellato dalla graduatoria.
Se, per effetto dello scorrimento della graduatoria o della sua scadenza, risulti ancora disponibile una posizione di coordinamento, il Direttore Generale può attribuirla ad interim a un altro coordinatore.
Modulistica e titoli valutabili
Per tutte le procedure devono essere utilizzati esclusivamente i modelli allegati alla deliberazione n. 34/2008. Inoltre, possono essere valutati solo i titoli espressamente previsti dal medesimo provvedimento, con esclusione di qualsiasi altro elemento non contemplato.
Punti principali
Nuova disciplina e abrogazione della previgente regolamentazione
La circolare dà conto dell'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei nuovi criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali. La nuova disciplina, approvata anche dalla delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, sostituisce integralmente la precedente normativa sugli incarichi di coordinatore generale, centrale e periferico.
Procedura di conferimento e revoca
Tutti gli incarichi, sia generali sia territoriali/centrali, sono attribuiti dal Direttore Generale. Il contraddittorio preliminare all'eventuale provvedimento che accerti risultati negativi del professionista è svolto a livello decentrato dal Direttore Regionale e successivamente sottoposto al Direttore Generale per le determinazioni finali.
Durata e proroga degli incarichi
Gli incarichi hanno durata triennale; se la procedura per la copertura degli incarichi del triennio successivo non si conclude in tempo, gli incarichi in essere restano efficaci oltre la scadenza fino alla nuova attribuzione. In prima applicazione, tutti gli incarichi già conferiti ai sensi della previgente disciplina si intendono automaticamente prorogati.
Fase istruttoria e presentazione delle domande
Per i coordinamenti territoriali e centrali l'istruttoria preliminare è svolta dalle Direzioni Regionali e dalle Strutture professionali centrali, che verificano domande e requisiti e poi trasmettono l'intera documentazione alla Direzione Centrale Risorse Umane per l'ammissione o l'esclusione. Le domande devono essere presentate entro i termini della circolare di indizione e solo sui modelli previsti. Per i coordinamenti generali l'istruttoria è curata direttamente dalla Direzione Centrale Risorse Umane.
Valutazione su dichiarazioni sostitutive
L'istruttoria delle domande e dei titoli non avviene più sulla base della produzione documentale ordinaria, ma su dichiarazioni sostitutive. I documenti rilevanti ai fini della valutazione sono la domanda di partecipazione, l'autodichiarazione per titoli professionali di servizio e anzianità, e la scheda di valutazione. Nella domanda i candidati possono indicare fino a cinque preferenze di sede.
Requisiti di accesso ed elementi di valutazione
Per accedere alla procedura di coordinamento centrale/territoriale è richiesta un'anzianità minima di 6 anni nella qualifica professionale; per il coordinamento generale è richiesta un'anzianità minima di 15 anni. La valutazione considera il livello di professionalità, la capacità organizzativa e le attitudini relazionali, l'esperienza maturata e l'anzianità nella qualifica.
Commissione valutatrice
La Commissione è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato ed è composta da almeno due componenti esterni, corrispondenti alle discipline specialistiche presenti nello specifico ramo professionale. La valutazione avviene sulla base dei documenti presentati; solo eccezionalmente la Commissione può richiedere alle strutture gli atti originari o le copie.
Punteggi e graduatoria
I criteri di valutazione sono articolati in punteggi massimi: titoli professionali fino a 15 punti, titoli di servizio fino a 12 punti, capacità organizzativa e attitudini relazionali fino a 25 punti, esperienza complessivamente maturata fino a 25 punti e anzianità nella qualifica fino a 23 punti. L'attribuzione degli incarichi avviene esclusivamente in base alla posizione in graduatoria e all'ordine delle preferenze espresse.
Attribuzione finale e incarichi ad interim
Il professionista assegnato deve assumere il coordinamento presso la struttura indicata entro il termine fissato, pena la cancellazione dalla graduatoria. Se permane una posizione di coordinamento disponibile per completo scorrimento della graduatoria o per sua scadenza, il Direttore Generale può attribuire l'incarico ad interim ad altro coordinatore.
Modulistica e titoli valutabili
Per tutte le procedure deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata alla deliberazione n. 34/2008. Saranno valutati soltanto i titoli indicati nel medesimo provvedimento, senza possibilità di considerare documentazione o titoli diversi.
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