Circolare INAIL n. 19 del 5 marzo 2008
Comunicazioni dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori temporanei da parte delle Agenzie di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, con l’attivazione del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l’impiego, le Agenzie di somministrazione non devono più comunicare all’INAIL i contratti di somministrazione, perché la comunicazione telematica al servizio competente vale anche ai fini dell’adempimento INAIL. Dal 1° marzo 2008 cessa quindi l’obbligo di invio all’Istituto e viene meno la relativa sanzione. Restano però ferme alcune regole transitorie, il termine mensile per le comunicazioni e gli obblighi specifici per l’avvio di una nuova Agenzia. La circolare conferma inoltre che la denuncia delle retribuzioni e il versamento del premio assicurativo continuano con le scadenze trimestrali ordinarie.
Comunicazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie di lavoro
Comunicazioni dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori temporanei da parte delle Agenzie di lavoro
La circolare interviene per coordinare gli adempimenti INAIL delle Agenzie di somministrazione con il nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l’impiego introdotto dalla normativa del 2007-2008. L’obiettivo è chiarire quando la comunicazione al Servizio sostituisce quella all’INAIL e quali adempimenti restano invece fermi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, tra gli altri, il decreto ministeriale 1 settembre 1999 sul modello unificato per il lavoro temporaneo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1180-1185 dell’articolo 1, il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, nonché precedenti deliberazioni e circolari INAIL in materia di lavoro temporaneo, denuncia nominativa degli assicurati e comunicazioni obbligatorie.
Superamento della denuncia nominativa all’INAIL per le Agenzie di somministrazione
Con la circolare INAIL n. 2 del 10 gennaio 2008 era già stato illustrato il nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l’impiego, in forza del quale, per i datori di lavoro che utilizzano modalità telematiche, l’obbligo di denuncia nominativa degli assicurati all’INAIL (DNA) è cessato dall’11 gennaio 2008.
Per le Agenzie di somministrazione, la circolare chiarisce che il nuovo sistema rende superfluo l’invio all’INAIL dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati, che in precedenza avveniva tramite l’inserimento dei contratti nella procedura informatica dedicata. Le comunicazioni di inizio, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro somministrato devono ora essere inviate ai Servizi per l’impiego tramite il modulo "Unificato Somm".
Valore della comunicazione ai Servizi per l’impiego ai fini INAIL
Le comunicazioni trasmesse ai Servizi per l’impiego competenti per territorio, ossia al servizio nel cui ambito è ubicata la sede operativa, valgono anche come adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Di conseguenza, dal 1° marzo 2008 le Agenzie di somministrazione devono trasmettere obbligatoriamente per via telematica ai Servizi per l’impiego i moduli relativi ai rapporti di lavoro somministrato e, da tale data, cessa l’obbligo di comunicare all’INAIL i contratti di somministrazione, con conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa.
Termine per la comunicazione dei rapporti di lavoro somministrato
La circolare precisa che le Agenzie devono comunicare ai Servizi per l’impiego i rapporti instaurati, prorogati, trasformati o cessati entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, in conformità alla normativa vigente.
A partire dall’11 gennaio 2008, le comunicazioni trasmesse telematicamente ai Servizi per l’impiego entro tale termine sono valide anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo INAIL. Viene quindi meno il precedente termine autonomo di 30 giorni dalla stipula, modifica o variazione del contratto di somministrazione, previsto per la comunicazione all’Istituto.
Obbligo per l’avvio di una nuova Agenzia di lavoro
La circolare ribadisce che resta fermo l’obbligo di comunicare alla Sede INAIL competente l’inizio dell’attività di una nuova Agenzia di lavoro contestualmente all’avvio, oppure, in casi particolari, entro i 5 giorni successivi. In tale occasione devono essere forniti tutti i dati relativi all’Agenzia.
Regime transitorio dall’11 gennaio al 29 febbraio 2008
Per il periodo transitorio compreso tra l’11 gennaio e il 29 febbraio 2008 la nuova disciplina consente l’utilizzo sia dei moduli cartacei allegati al decreto, sia della trasmissione telematica.
Se il datore di lavoro utilizza i moduli cartacei, deve continuare a trasmettere i contratti all’INAIL con la procedura informatica "Nuovo Lavoro Temporaneo". La circolare individua due ipotesi operative:
- per contratti, variazioni o cessazioni trasmessi dal 1° gennaio al 29 febbraio 2008 con moduli cartacei ai Servizi per l’impiego, l’invio all’INAIL resta necessario tramite la procedura informatica già in uso;
- per contratti, variazioni o cessazioni trasmessi dal 1° marzo 2008 in via informatica ai Servizi per l’impiego, la comunicazione è valida anche ai fini INAIL.
Periodo di sperimentazione e doppio invio
La circolare dà atto che le Associazioni datoriali del settore hanno richiesto un periodo di sperimentazione per consolidare le nuove modalità di trasmissione e garantire tempestività nella gestione dei rapporti assicurativi, tenuto conto dell’elevato numero di contratti del settore.
A seguito di incontri con le Associazioni, il Ministero del lavoro e l’INAIL, è stato concordato che, per i primi mesi dall’avvio a regime delle nuove modalità, le Agenzie di lavoro inviino la medesima comunicazione sia ai Servizi per l’impiego sia all’INAIL, secondo un sistema di doppio invio. La comunicazione all’INAIL continua per il momento a essere effettuata con le modalità attuali; inoltre, per chi intenda trasmettere la comunicazione all’INAIL nello stesso formato inviato ai Servizi per l’impiego, verrà messo a disposizione un nuovo indirizzo telematico.
La soluzione transitoria serve anche a mantenere le funzionalità della procedura informatica successive all’instaurazione del rapporto di lavoro, in particolare la classificazione dei contratti e l’invio delle retribuzioni, nonché il rispetto dei termini previsti dall’Istituto.
Denuncia delle retribuzioni e versamento del premio assicurativo
La circolare precisa espressamente che le nuove modalità di comunicazione dei rapporti di lavoro non riguardano la denuncia delle retribuzioni né il versamento, in consuntivo, del premio di assicurazione. Per tali adempimenti restano ferme le quattro scadenze trimestrali ordinarie:
- entro il 16 maggio per il trimestre gennaio-marzo;
- entro il 16 agosto per il trimestre aprile-giugno;
- entro il 16 novembre per il trimestre luglio-settembre;
- entro il 16 febbraio per il trimestre ottobre-dicembre.
Punti principali
Nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie
Dal nuovo sistema di comunicazioni ai Servizi per l’impiego discende che l’inizio, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro somministrato devono essere comunicati tramite il modulo "Unificato Somm" al servizio competente per territorio, individuato in base alla sede operativa. La comunicazione trasmessa al servizio per l’impiego assolve anche l’obbligo di comunicazione nei confronti dell’INAIL.
Cessazione dell’obbligo verso INAIL
Dal 1° marzo 2008 le Agenzie di somministrazione non devono più trasmettere all’INAIL i contratti di somministrazione. Da tale data, l’invio telematico ai Servizi per l’impiego sostituisce integralmente la precedente procedura INAIL e non si applica più la relativa sanzione amministrativa.
Termini di invio delle comunicazioni
Le comunicazioni dei rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati devono essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per le comunicazioni trasmesse telematicamente ai Servizi per l’impiego entro tale termine, a decorrere dall’11 gennaio 2008, l’adempimento si considera valido anche ai fini INAIL.
Periodo transitorio e doppio invio
Nel periodo dall’11 gennaio al 29 febbraio 2008 è stato previsto un regime transitorio in cui era possibile utilizzare sia i moduli cartacei sia la modalità telematica. Se venivano usati i moduli cartacei, permaneva l’obbligo di trasmettere i contratti all’INAIL con la procedura "Nuovo Lavoro Temporaneo". Per i contratti, variazioni o cessazioni comunicati con moduli cartacei ai Servizi per l’impiego nel periodo indicato, l’invio doveva essere effettuato anche all’INAIL; per quelli inviati telematicamente dal 1° marzo 2008, la comunicazione al Servizio è sufficiente anche per l’Istituto. È inoltre richiamato un periodo di sperimentazione con possibile doppio invio sia ai Servizi per l’impiego sia all’INAIL.
Avvio di nuova Agenzia di lavoro
Resta fermo l’obbligo di comunicare alla Sede INAIL competente l’inizio di attività di una nuova Agenzia di lavoro contestualmente all’avvio dell’attività, o entro 5 giorni nei casi particolari, fornendo anche tutti i dati relativi all’Agenzia stessa.
Denuncia retribuzioni e premio assicurativo
Le nuove modalità di comunicazione non incidono sulla denuncia delle retribuzioni e sul versamento consuntivo del premio assicurativo, che restano soggetti alle scadenze trimestrali ordinarie: 16 maggio per gennaio-marzo, 16 agosto per aprile-giugno, 16 novembre per luglio-settembre e 16 febbraio per ottobre-dicembre.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 5 mar 2008Circolare INAIL n. 17 del 5 marzo 2008
- Circolare · 5 mar 2008Circolare INAIL n. 18 del 5 marzo 2008
- Circolare · 25 feb 2008Circolare INAIL n. 15 del 25 febbraio 2008
- Circolare · 14 feb 2008Circolare INAIL n. 11 del 14 febbraio 2008
- Circolare · 14 feb 2008Circolare INAIL n. 12 del 14 febbraio 2008
- Circolare · 14 feb 2008Circolare INAIL n. 13 del 14 febbraio 2008
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →