Circolare INAIL n. 12 del 14 febbraio 2008
Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le strutture sanitarie pubbliche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’Accordo 24 dicembre 2007, approvato con delibera INAIL n. 498/2007, che disciplina rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni mediche rese da medici operanti nelle strutture sanitarie pubbliche a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici. Vengono definiti ambito di applicazione, nuove regole su modulistica, tempestività e completezza del certificato, trasmissione telematica, compensi e ipotesi di esclusione dal pagamento. La circolare chiarisce inoltre modalità operative, obblighi di conservazione, divieto di percepire compensi dall’assicurato, regime IVA, durata biennale dell’accordo e necessità di pubblicizzazione e monitoraggio locale.
Accordo INAIL per le certificazioni sanitarie di infortunati e tecnopatici presso strutture sanitarie pubbliche
Accordo INAIL per le certificazioni di infortunio e malattia professionale presso strutture sanitarie pubbliche
La circolare dà attuazione all’Accordo del 24 dicembre 2007, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 498 del 20 dicembre 2007, relativo ai rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni mediche a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche. L’intervento si inserisce nel quadro normativo richiamato in premessa e completa la disciplina delle certificazioni rese da medici esterni, con l’obiettivo di assicurare una presa in carico più tempestiva dell’assicurato e una gestione più rapida delle fasi successive dell’inabilità al lavoro.
Ambito di applicazione e finalità
L’Accordo disciplina i rapporti tra INAIL e i medici operanti nelle Strutture Sanitarie Pubbliche che redigono certificazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale. La finalità principale è rendere più efficiente l’avvio della trattazione del caso da parte dell’Istituto, favorendo il coordinamento con le strutture sanitarie e la gestione diretta delle successive fasi curative e medico-legali.
Elementi innovativi della nuova disciplina
I punti cardine dell’Accordo sono individuati in più profili operativi e sostanziali:
- utilizzo obbligatorio della modulistica predisposta dall’INAIL, con i modelli 1SS per la certificazione medica di infortunio e 5SS per la certificazione medica di malattia professionale;
- trasmissione della certificazione entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita;
- compilazione completa ed esaustiva di tutti i campi previsti dalla modulistica, con particolare riguardo agli elementi clinici e diagnostici necessari alla trattazione del caso;
- estensione della trasmissione on-line, con rilievo della tempestività dell’invio;
- impegno delle strutture INAIL a provvedere rapidamente alle fasi curative e medico-legali successive alla ricezione del certificato;
- trasmissione della denuncia/segnalazione ex art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965 per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate.
Modalità operative e invio telematico
La trasmissione sanitaria deve avvenire prioritariamente per via telematica, tramite la procedura INAIL di compilazione e inoltro on-line o off-line messa a disposizione delle Strutture Sanitarie. La procedura è già disponibile per la certificazione di infortunio e risulta in corso di sviluppo per la malattia professionale.
Per l’accesso al sistema, ciascuna struttura deve richiedere all’INAIL una utenza "master" intestata al responsabile della struttura; spetta poi a quest’ultimo abilitare, tramite l’apposita funzione in Punto Cliente, gli operatori incaricati della compilazione e dell’invio. La struttura è inoltre responsabile dell’installazione e della manutenzione della procedura.
La sede del trattamento informatico delle certificazioni è determinata dalle strutture sanitarie d’intesa con i medici. Per garantire la trasmissione in tempo reale, la procedura INAIL off-line deve essere installata come derivata dello strumento informatico utilizzato dai medici per l’attività assistenziale istituzionale. Il sistema prevede un’attestazione informatica di ricezione del certificato da parte dell’INAIL.
Il medico deve attenersi alle specifiche tecniche e alle modalità operative definite dall’Istituto, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e delle successive modifiche.
Gestione cartacea e modalità tradizionali
Accanto alla gestione telematica, la circolare disciplina anche le ipotesi di trasmissione tradizionale, come fax o consegna manuale. Anche in questi casi resta fermo l’obbligo di invio entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita.
Per la corretta individuazione della data di inoltro, gli operatori di sede devono prestare particolare attenzione:
- alla gestione documentale, scannerizzando anche la ricevuta di trasmissione del fax come foglio aggiuntivo al certificato;
- alla fase di acquisizione dei dati nel sistema GRAI, riportando separatamente la data di compilazione e la data di inoltro.
In alternativa alla versione informatica, il medico può eccezionalmente redigere il certificato su copia a stampa scaricata dal sito INAIL. Inoltre, il medico della struttura deve consegnare all’assicurato due copie cartacee stampate, di cui una destinata al datore di lavoro.
La struttura, infine, deve conservare per tre anni dalla data di compilazione un’ulteriore copia firmata dall’interessato, da esibire su richiesta dell’INAIL o di altro ente o organismo.
Compensi per redazione, trasmissione e trattazione informatica
Il compenso per la redazione di ciascun certificato è fissato in 27,50 euro, fino a un massimo di tre certificati nell’ambito della prima trattazione, comprendente i casi base, quelli con esito mortale e quelli di silicosi/asbestosi. È espressamente previsto il pagamento anche del certificato con eventuale franchigia, cioè con prognosi fino a tre giorni.
L’erogazione del compenso avviene direttamente alla struttura sanitaria, che provvede poi alla ripartizione secondo quanto stabilito dall’Accordo nazionale di lavoro.
Per la trattazione informatica è previsto un incremento di 5,00 euro per ogni certificazione trasmessa telematicamente all’INAIL, sempre entro il limite massimo di tre certificati sulla prima trattazione, compresa la prima certificazione con eventuale franchigia. Lo stesso aumento è riconosciuto anche ai certificati cosiddetti "trascritti", cioè redatti cartaceamente da altro medico e poi trasmessi telematicamente, purché il certificato cartaceo non sia già pervenuto.
Esclusione dei compensi
La circolare individua una serie di ipotesi nelle quali non spetta alcun compenso. In particolare, nessun pagamento è dovuto per certificati:
- redatti su modulistica non conforme a quella predisposta dall’INAIL e allegata all’Accordo;
- compilati in modo incompleto;
- redatti in occasione della riapertura del caso, con riammissione in temporanea;
- successivi al terzo;
- successivi alla presa in carico del caso da parte dei medici INAIL, a partire dalla prima visita medica presso le strutture INAIL;
- non trasmessi nei termini fissati.
La circolare ribadisce inoltre che il medico non può percepire direttamente dall’assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni disciplinate dall’Accordo, in applicazione dell’art. 57, ultimo comma, della legge n. 833/1978.
Erogazione dei compensi e regime transitorio
L’INAIL liquida i compensi con cadenza trimestrale, sulla base delle distinte presentate dalle strutture e secondo le modalità da queste indicate. Ai fini della corretta erogazione è in corso lo sviluppo o l’implementazione di una specifica procedura informatica.
Nelle more del rilascio della nuova procedura, i certificati pervenuti dalla data di entrata in vigore del nuovo regime devono essere acquisiti secondo le modalità già in uso, ponendo particolare attenzione alla scansione della ricevuta di pervenimento del fax. I compensi potranno essere liquidati solo dopo la verifica di tutti i requisiti richiesti per il pagamento, vale a dire tempestività, conformità e completezza.
Aspetti fiscali, durata dell’Accordo e diffusione locale
I compensi sono esenti da IVA, in base alla circolare n. 4 del 28 gennaio 2005 e alla risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Accordo ha durata biennale e conserva efficacia fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla scadenza.
Sul piano organizzativo, la circolare richiede che a livello locale siano promosse iniziative e organizzati incontri con le parti interessate, al fine della massima divulgazione dell’Accordo. L’applicazione delle nuove disposizioni sarà inoltre oggetto di monitoraggio periodico, con specifica attenzione alla trasmissione telematica.
Punti principali
Ambito e finalità dell'Accordo
L’Accordo regola i rapporti tra INAIL e i medici operanti presso le Strutture Sanitarie Pubbliche che redigono certificazioni per infortunati sul lavoro e tecnopatici. La finalità dichiarata è favorire una più tempestiva presa in carico dell’assicurato e consentire all’Istituto di gestire direttamente le successive fasi dell’inabilità al lavoro.
Principali innovazioni introdotte
Le novità riguardano l’uso obbligatorio della modulistica INAIL (modelli 1SS per infortunio e 5SS per malattia professionale), la trasmissione del certificato entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, la completezza di compilazione in tutte le sue parti, la trasmissione on-line e la denuncia/segnalazione ex art. 139 del T.U. 1124/1965 per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate.
Modalità operative e trasmissione telematica
La trasmissione deve avvenire prioritariamente via internet mediante procedura INAIL di compilazione e inoltro on-line o off-line, già disponibile per l’infortunio e in sviluppo per la malattia professionale. Ogni struttura deve richiedere un’utenza master e abilitare gli operatori tramite Punto Cliente; la struttura cura installazione e manutenzione della procedura. Il medico deve rispettare le specifiche tecniche INAIL nel quadro del Codice dell’amministrazione digitale. È prevista attestazione informatica di ricezione da parte dell’INAIL.
Gestione cartacea e conservazione
Il medico deve consegnare all’assicurato due copie cartacee stampate, di cui una per il datore di lavoro. La struttura deve conservare per tre anni una ulteriore copia sottoscritta dall’interessato, da esibire su richiesta di INAIL o di altri enti. Se si usano ancora fax o consegna manuale, resta fermo l’obbligo di invio entro il primo giorno ambulatoriale successivo alla visita e di corretta acquisizione/scansione della ricevuta di trasmissione.
Compensi e condizioni di pagamento
Il compenso per la redazione di ciascun certificato è pari a 27,50 euro, fino a un massimo di tre certificati nella prima trattazione, inclusa l’eventuale certificazione con franchigia fino a tre giorni. È previsto un incremento di 5,00 euro per certificazione trasmessa telematicamente, sempre entro il limite di tre certificati; lo stesso aumento vale per i certificati trascritti telematicamente da altro medico, se il cartaceo non è già pervenuto. I compensi sono liquidati direttamente alla struttura sanitaria, che li ripartisce secondo l’Accordo nazionale di lavoro.
Esclusioni dal compenso e divieti
Non è previsto compenso per certificati non conformi alla modulistica INAIL, incompleti, redatti in occasione di ricaduta con riammissione in temporanea, successivi al terzo, successivi alla presa in carico da parte dei medici INAIL dopo la prima visita nelle strutture INAIL, o trasmessi fuori termine. È vietato al medico percepire direttamente dall’assicurato compensi a qualunque titolo per queste certificazioni.
Aspetti fiscali, durata e monitoraggio
I compensi sono esenti da IVA ai sensi della circolare AE n. 4/2005 e della risoluzione n. 36/E/2006. L’Accordo ha durata biennale e resta efficace fino al rinnovo, da intervenire entro sei mesi dalla scadenza. A livello locale devono essere promosse iniziative di pubblicizzazione e incontri con le parti interessate; l’applicazione dell’Accordo sarà oggetto di monitoraggio periodico, soprattutto per la trasmissione telematica.
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