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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28153/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di minaccia. Con un unico motivo ha dedotto l'inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta capacità intimidatoria delle espressioni offensive rivolte alla vittima, sostenendo in sostanza che gli epiteti contestati non sarebbero stati idonei a integrare il reato. Nel giudizio di legittimità la parte civile ha depositato una memoria con conclusioni scritte e nota spese, ma il deposito è stato ritenuto tardivo perché effettuato senza rispettare il termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo proposto: la sentenza impugnata aveva già motivatamente affermato l'idoneità delle espressioni usate a ingenerare timore di un male ingiusto, e la Cassazione ha richiamato il principio per cui, nel delitto di minaccia, non è necessario che l'intimidazione produca effettivamente timore nella vittima, essendo sufficiente la potenziale idoneità della condotta, valutata nel contesto concreto, a incidere sulla libertà morale del soggetto passivo. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre esclusa la rifusione delle spese della parte civile, in ragione della tardività della memoria depositata nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Il termine per il deposito della memoria della parte civile nel giudizio di cassazione deve essere rispettato; il deposito oltre tale termine è tardivo e non consente la rifusione delle spese.

  • delitto di minaccia

    Per la configurabilità del reato è sufficiente che la condotta, in relazione al contesto concreto, sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima; non occorre un effettivo stato di intimidazione.

Massime di principio

  • Nel delitto di minaccia, la verifica giudiziale deve concentrarsi sull'idoneità oggettiva delle espressioni o della condotta a prospettare un male ingiusto in modo da incidere potenzialmente sulla libertà morale della persona offesa, non essendo necessario accertare che la vittima sia stata concretamente intimidita.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare, in termini generici, la valutazione di idoneità intimidatoria già sorretta da motivazione logica e coerente è manifestamente infondato quando la decisione di merito abbia correttamente applicato il principio di potenziale lesività della minaccia.
  • Nel giudizio di cassazione, la memoria della parte civile depositata oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. è tardiva e non può fondare la liquidazione delle spese in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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