Cassazione Penale, Sentenza n. 44119/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dopo la perdita di efficacia di una precedente ordinanza (art. 309, comma 10 c.p.p.). Il ricorrente contestava: 1) la mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza delle "esigenze cautelari eccezionali" necessarie per il rinnovo della misura; 2) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 12 e 13, deducendo che la sua responsabilità sarebbe stata ravvisata solo per mera partecipazione al sodalizio senza specificazione dell'apporto causale; 3) la valutazione erronea e contraddittoria delle intercettazioni e di altri elementi probatori (assenza del nome in un manoscritto, mancanza di fatti dopo determinate date, ruolo attribuito ad altri coindagati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una richiesta di riconsiderazione del merito (valutazione delle prove e delle circostanze) che non è consentita in sede di legittimità. Quanto all'art. 309, comma 10 c.p.p., la Corte ha confermato che le "esigenze cautelari eccezionali" non richiedono necessariamente elementi nuovi rispetto alla precedente ordinanza, ma possono emergere dalla gravità dei fatti e dalla rilevanza dei beni giuridici tutelati e dalla capacità criminale dell'organizzazione; il Tribunale del riesame ha dato adeguata e logica motivazione ritenendo il Minauda figura di rilievo (custode delle banconote false) in un'organizzazione professionale e pericolosa. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione dei gravi indizi per i singoli capi, anche alla luce delle intercettazioni che indicavano la partecipazione collettiva. Conseguenze: condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicabili.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 10
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Le "esigenze cautelari eccezionali" per rinnovare una misura scaduta non richiedono necessariamente elementi nuovi o un "quid pluris" rispetto alla precedente situazione; si valutano anche in relazione alla gravità dei fatti, alla rilevanza dei beni giuridici da tutelare e all'elevata capacità criminale del soggetto/organizzazione
art. 292 cod. proc. pen.
art. 292, cod. proc. pen.
Definisce il quadro probatorio richiesto per la gravità indiziaria: non è richiesto l'accertamento della responsabilità ma una qualificata probabilità di colpevolezza; la Corte valuta che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che hanno portato a tale conclusione
art. 275 cod. proc. pen., comma 4
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento normativo usato in comparazione alle esigenze cautelari relative a persone anziane; la Corte osserva che posizioni di coindagati possono essere valutate differentemente per ragioni peculiari
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce la sanzione per i ricorsi dichiarati inammissibili: condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
art. 94 disposizioni attuative c.p.p.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-bis e 1-ter
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando il provvedimento non comporta la rimessione in libertà del detenuto, per i consequenziali adempimenti
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma del giudizio cautelare semplicemente chiedendo una diversa valutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- Per il rinnovo di una misura cautelare scaduta ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p., non è necessario dimostrare nuovi elementi sopravvenuti: l'eccezionalità delle esigenze cautelari può emergere dalla gravità dei fatti, dall'elevata capacità criminale dell'organizzazione e dalla rilevanza dei beni giuridici minacciati.
- La gravità indiziaria (art. 292 c.p.p.) richiede una 'qualificata probabilità' di responsabilità, non la prova definitiva; intercettazioni e contesti comunicativi (es. uso del "noi", riferimenti nominativi nel dialogo) possono legittimamente concorrere a questa valutazione.
- La mancanza di riscontri formali isolati (es. assenza del nome in un manoscritto, mancata reiterazione di reati dopo una certa data) non annulla la pericolosità se il quadro complessivo dimostra un ruolo rilevante dell'indagato nell'organizzazione.
- Impugnare solo alcuni capi dell'imputazione è comunque legittimo: la disapplicazione di parte del titolo cautelare può incidere comunque sulla posizione difensiva e sul mantenimento della misura.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica del gravame per evitare conseguenze economiche.
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