Ordinanza n. 245/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di reiezione della domanda di CIG ordinaria e silenzio-rigetto del ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIG)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego della domanda di CIG ordinaria e il successivo silenzio-rigetto del ricorso amministrativo. Ha dedotto l'inadeguatezza della motivazione, evidenziando di avere fornito, a seguito dell'integrazione istruttoria richiesta dall'INPS, un puntuale riscontro in relazione alla prognosi di rientro produttivo. In particolare, ha rappresentato le interlocuzioni sindacali e l'iter di ripristino conseguente a un evento di incendio. È stata inoltre depositata un'intimazione di pagamento relativa alla contribuzione per le ore di integrazione salariale, prospettata quale elemento di pregiudizio urgente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di reiezione impugnato. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché, a fronte dell'integrazione istruttoria richiesta dall'INPS e del puntuale riscontro dell'impresa, la motivazione del diniego appariva prima facie non adeguata rispetto ai fatti rappresentati in ordine alla prognosi di rientro produttivo, comprese le interlocuzioni sindacali e il percorso di ripristino successivo all'incendio. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in considerazione dell'intimazione di pagamento dell'importo contributivo relativo alle ore di integrazione salariale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in 500 euro oltre accessori di legge. È stata fissata l'udienza pubblica del 10 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la tutela cautelare; il giudice ha ritenuto integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha conseguentemente sospeso il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando la motivazione di un diniego amministrativo appare prima facie inadeguata rispetto agli elementi istruttori e rappresentativi puntualmente forniti dall'interessato, soprattutto se tali elementi sono stati prodotti in riscontro a una richiesta di integrazione istruttoria dell'amministrazione.
- Nella valutazione cautelare del periculum in mora può assumere rilievo concreto e attuale un'intimazione di pagamento collegata agli effetti economici del provvedimento impugnato.
- Quando ricorrono congiuntamente fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il provvedimento di diniego impugnato.
Come è indicizzato
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