Cassazione Penale, Sentenza n. 27384/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il procedimento riguarda la richiesta di permesso premio avanzata da un detenuto condannato all'ergastolo per reati di criminalità organizzata e omicidi maturati in quel contesto, reati compresi nel catalogo ostativo di cui all'art. 4-bis ord. pen. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza; il Tribunale di sorveglianza di Bologna, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento per ragioni processuali, aveva rigettato il reclamo, valorizzando: la mancata collaborazione con la giustizia pur non essendo impossibile; la persistenza di collegamenti con ambienti criminali; i colloqui con congiunti contigui alla criminalità organizzata; l'insufficiente revisione critica; la perdurante pericolosità sociale e il rischio di ripristino dei collegamenti. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) travisamento della prova e omessa valutazione di memorie e documenti difensivi, con contestazione delle informative di polizia e dei pareri utilizzati (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Questura, Comando Carabinieri, DDA di Milano); 2) vizio di motivazione sulla pericolosità sociale, sulla mancata dimostrazione del cambiamento personale, sulle iniziative riparatorie e sulla valutazione del rischio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata e asserito mancato rispetto del principio di diritto indicato dalla precedente sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato la disciplina introdotta dal d.l. n. 162 del 2022 conv. in l. n. 199 del 2022, la quale trasforma da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità per i detenuti non collaboranti. Ha osservato che il giudice di rinvio aveva svolto un'istruttoria articolata, considerando la relazione di sintesi, la mancata approfondita revisione critica, le ragioni della mancata collaborazione ritenute ingiustificate, i contatti mantenuti con congiunti contigui ad ambienti malavitosi e le informative della D.N.A.A. e della D.D.A. di Milano sulla persistente egemonia del clan di appartenenza. La Corte ha escluso travisamenti decisivi o vizi motivazionali reali, ritenendo che le doglianze mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
I benefici penitenziari per reati ostativi di prima fascia possono essere concessi anche al detenuto non collaborante solo se ricorrono le stringenti condizioni previste dalla disciplina vigente.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
Ha trasformato la presunzione di pericolosità ostativa da assoluta a relativa, consentendo la richiesta di benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione, ma subordinandola a rigorose verifiche su collegamenti con la criminalità organizzata, rischio di ripristino e iniziative riparatorie.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato solo per delimitare l'illustrazione dei motivi del ricorso nei limiti consentiti.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel nuovo regime dei benefici penitenziari per reati ostativi di prima fascia, la mancata collaborazione con la giustizia non comporta più un divieto assoluto, ma impone al giudice una verifica rigorosa della sussistenza di condizioni positive e cumulative per superare la presunzione di pericolosità.
- Per concedere il beneficio al detenuto non collaborante occorre che siano dimostrati l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempimento, elementi specifici e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria che escludano attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino, nonché iniziative riparatorie verso le vittime.
- La verifica giudiziale deve fondarsi su un'istruttoria completa, comprensiva dei dati di osservazione penitenziaria, dei pareri del pubblico ministero e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre che delle informazioni investigative disponibili.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una diversa lettura degli elementi istruttori quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia coerente, non manifestamente illogica e specificamente ancorata ai dati acquisiti.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se l'errore percettivo incide in modo decisivo sul ragionamento decisorio; non è sufficiente opporre una lettura alternativa dei medesimi elementi probatori.
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